Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 26 giugno 1997

Alla luce delle tradizioni e delle pratiche legali della nazione
americana l’asserito “diritto” all’assistenza al suicidio non è una
libertà fondamentale protetta dal Due Process Clause anche se si
tratta di malati terminali adulti capaci di intendere e di volere.
Tale preteso “diritto” non è equiparabile al rifiuto degli interventi
curativi necessari a mantenere in vita un malato. In quest’ultimo caso
è dato riscontrare un diritto costituzionalmente protetto, che non si
fonda su di un astratto ed indefinito concetto di autonomia personale
ma sulla storia e le tradizioni legali della nazione secondo cui ogni
trattamento medico imposto è una violazione della libertà personale.
La circostanza che i diritti e le libertà tutelati dal Due Process
Clause trovino il loro fondamento nell’autonomia personale, non
comporta che tutte le singole rilevanti, intime e personali decisioni
siano costituzionalmente protette. Il divieto penale di assistenza al
suicidio è razionalmente giustificato, da un punto di vista
costituzionale, per la ricorrenza di legittimi interessi generali e
quindi non può essere considerato in contrasto con la clausola del
Due Process contenuta nel quattordicesimo emendamento.

Sentenza 25 giugno 1997

Un programma federale di interventi a sostegno dell’istruzione di
allievi portatori di handicap con l’impiego di personale docente
specializzato, può essere esteso a favore degli utenti di una scuola
confessionale, senza che ciò comporti la violazione
dell’Establishment Clause; infatti detto intervento è giustificato
sulla base di un criterio neutrale e secolare che non favorisce o
discrimina la religione ed è aperto a beneficiari credenti o non
credenti su di una base di eguaglianza.

Sentenza 19 febbraio 1997

L’imposizione di una zona di rispetto di quindici piedi attorno alle
cliniche dove si praticano aborti intesa a preservare le donne che vi
accedono a piedi o in macchina dalle molestie della propaganda
antiabortista è giustificata da congrui interessi pubblici come
quello di assicurare la salute pubblica e l’ordine, di promuovere la
libertà di circolazione, di proteggere il diritto di proprietà, e la
libertà delle donne di usufruire dei servizi relativi al loro stato
di gravidanza; per tanto, è da escludere un contrasto di tale
imposizione con la libertà garantita dal primo emendamento.
L’imposizione di una zona mobile di rispetto a ciascuna persona o a
ciascun veicolo diretto alle cliniche dove si praticano aborti non è
sufficientemente determinata nel tempo, nello spazio, e nei
destinatari né appare sufficientemente giustificata da un nesso
necessario con la tutela di interessi pubblici rilevanti; essa viola
quindi la libertà di parola e di comunicazione garantita dal primo
emendamento.

Ordinanza 17 marzo 1998

Tribunal de Grande Instance de Toulouse II Chambre. Ordonnance du 17 Mars 1998. (omissis) Par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 7.3.1997, le divorce était prononcé entre H. O. et F. C.i, l’autorité parentale sur Vincent était dite conjointe, la résidence de l’enfant était fixée chez la mère, les séjours […]

Legge 09 dicembre 1905

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat. Version consolidée au 29 juillet 2005 Le Sénat et la chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Titre Ier : Principes. Article 1 La République assure la liberté de conscience. Elle […]

Sentenza 27 novembre 1996

Benché l’interessata abbia iniziato a indossare il foulard soltanto
dopo la modifica del regolamento interno dell’istituto che vieta
l’esibizione di segni di appartenenza religiosa, non risulta dagli
atti che l’interessata abbia inteso, nel caso di specie, usare il velo
al fine di esercitare atti di pressione o di proselitismo.

Sentenza 11 agosto 1995, n.C-453/1993

L’art. 13, punto A, n. 1, della direttiva CE n. 77/388, in materia
di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle
imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore
aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretata nel senso
che un imprenditore, privato non può avvalersi di un’esenzione ai
sensi della lettera g) di tale disposizione, esenzione espressamente
riservata agli organismi di diritto pubblico e agli altri organismi
riconosciuti come aventi carattere sociale.

Sentenza 25 maggio 1993

La libertà di manifestare la propria religione (art. 9 punto 2 della
Convenzione dei diritti dell’uomo) può essere oggetto di
restrizioni solo nei limiti in cui esse si rivelino necessarie in una
società democratica o garantiscano la protezione dei diritti e delle
libertà altrui. La repressione penale del proselitismo religioso
costituisce una restrizione della libertà di manifestare la propria
religione che non può giustificarsi ai sensi dell’art. 9 punto 2
della Convenzione dei diritti dell’uomo.

Decisione 03 maggio 1993, n.16278/90

Non contrasta con la libertà di religione, tutelata dall’art. 9
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la disposizione
regolamentare con la quale una università laica – al fine di
assicurare il rispetto dei diritti di libertà di tutti i suoi
studenti – impone che anche il diploma da essa fornito non rifletta in
alcun modo l’appartenenza ad un determinato movimento religioso e
che quindi la foto in esso riprodotta raffiguri l’allievo a capo
scoperto in una tenuta conforme alla detta norma regolamentare.

Decisione 09 settembre 1992

Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo. Decisione 9 settembre 1992, “Sluijs c. Belgio”: Obbligo di frequenza dei corsi di religione e diritto del genitore a chiedere la dispensa per il figlio. L’art. 2 del Protocollo Addizionale alla CEDU non impedisce agli stati di diffondere informazioni o conoscenze che abbiano, direttamente o non, carattere religioso o filosofico […]