Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 novembre 1993, n.328

Según declaramos en nuestra STC 265/1988, el Auto que reconoce 
eficacia civil a una decisión pontificia sobre matrimonio rato y no
consumado, a pesar de haberse formulado una oposición razonada que
excluye toda imputación de conveniencia u oportunismo, «quedando a
salvo el derecho   de las partes para formular su pretensión en el
procedimiento correspondiente», determina una situación de
indefensión constitucionalmente relevante, puesto que, por un lado,
reenvía al interesado a un procedimiento que está previsto en la
ley sólo para el caso de que el Auto sea denegatorio (con
oposición o sin ella) o se acuerde el archivo o sobreseimiento
del expediente, y, por otro, impone al opositor el seguimiento de un
nuevo proceso para remediar en su caso una violación de un derecho
fundamental ocurrido en procedimiento distinto y agotado [F.J. 2].
Il provvedimento giudiziario che riconosce efficacia civile alla
dispensa ecclesiastica di matrimonio rato e non consumato, emesso
malgrado fosse stata proposta opposizione nel procedimento di
omologazione, e pertanto in contrasto con le disposizioni di
derivazione concordataria (L. n. 30/1981, attuativa dell’art. VI. 2
dell’Accordo 3 gennaio 1979 tra lo Stato Spagnolo e la Santa Sede),
viola il diritto fondamentale alla effettiva tutela giudiziale (art.
24 CE).

Sentenza 16 maggio 2000, n.6308

Cassazione. Prima Sezione civile. Sentenza 16 maggio 2000, n. 6308. (A. Sensale; M.G. Luccioli) MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 8 n. 2 dell’Accordo del 18 febbraio 1984, modificativo del Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, con riferimento all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., si deduce che la Corte […]

Sentenza 21 gennaio 1982, n.17

Per la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni
normative tra il censurato art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847
e i commi quinto e sesto dell’art. 34 del Concordato (reso esecutivo
con l’art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810), qualunque dovesse
essere nel merito la pronuncia in ordine alle denunciate
illegittimita`, resterebbero egualmente in vigore le norme contenute
nel citato art. 34, norme che godono della copertura costituzionale di
cui all’art. 7, secondo comma, Cost.. (Inammissibilita` per difetto di
rilevanza della questione di legittimita` costituzionale – sollevata
in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 29 e 101 e segg. Cost. –
dell’art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui
prevede la riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici
della cognizione delle cause di nullita` di matrimoni canonici
trascritti agli effetti civili e lo speciale procedimento di
esecutorieta` delle sentenze dei tribunali medesimi).