Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 marzo 2004, n.4645

In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), l’esenzione
prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, spetta a condizione che gli immobili –
appartenenti ai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. c, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 –
siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività
contemplate nella norma medesima, tra le quali, nel caso degli enti
ecclesiastici, anche quelle indicate nel richiamato art. 16, lett. a),
l. 20 maggio 1985 n. 222 (attività di religione o di culto, cioè
dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla
formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla
catechesi, all’educazione cristiana). Ne consegue che il beneficio
dell’esenzione dall’imposta non spetta in relazione agli immobili,
appartenenti ad un ente ecclesiastico – come pure agli enti di
istruzione e beneficenza, ai quali quelli ecclesiastici aventi fine di
religione o di culto sono, ai fini tributari, equiparati ex art. 7 l.
25 marzo 1985 n. 121 – che siano destinati allo svolgimento di
attività oggettivamente commerciali (nella fattispecie, gestione di
pensionati con pagamento di rette).

Regio decreto 07 settembre 1990, n.1145/1990

Real decreto 1145/1990, de 7 de septiembre, por el que se crea el Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas y se dictan normas sobre su funcionamiento. (B.O.E. del 21 de septiembre) La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, establece que los poderes públicos facilitarán la asistencia religiosa en los […]

Sentenza 10 marzo 2004, n.133

La destinazione all’esercizio pubblico del culto cattolico assume
rilevanza per l’ordinamento giuridico statuale, al fine di
assicurare il particolare regime giuridico di cui godono gli edifici
di culto; per accertare detta destinazione il nostro ordinamento
rinvia espressamente al diritto canonico. Al riguardo è necessario in
particolare un atto, proprio dell’Autorità ecclesiastica,
costitutivo della destinazione al culto pubblico, il quale risulta
produttivo di effetti anche sul diritto statuale e non viceversa. La
prova della cessazione della destinazione all’esercizio pubblico del
culto cattolico degli edifici in questione non può pertanto essere
raggiunta, secondo la previsione dell’art. 831 c.c., che “in
conformità alle norme che li riguardano” e cioè le previsioni del
diritto canonico. (Nel caso di specie, la Parrocchia ricorrente non
produceva in giudizio copia dell’atto scritto – previsto nelle varie
ipotesi dai canoni 1208, 1215 e 1223 – recante la deputatio ad cultum
pubblicum deglli immobili de quibus).

Sentenza 28 gennaio 2003

Possono qualificarsi come “chiese ed altri edifici religiosi” ai
sensi dall’art. 4 della Legge 29 Settembre 1964 n° 847 (come
integrato dall’art. 44 della Legge 2 Ottobre 1971 n° 865) e – come
tali – quali opere di urbanizzazione secondaria, solamente quegli
immobili la cui complementarità con la funzione religiosa della
confessione interessata sia stata ufficialmente dichiarata dai
competenti organi istituzionalmente rappresentativi della stessa
confessione religiosa. In difetto di esplicito riconoscimento del
carattere di “chiesa o altro edificio religioso”, ritualmente
effettuato dalle rappresentanze ufficiali delle varie confessioni
religiose esistenti, non appare pertanto possibile attribuire ad un
edificio de facto destinato al culto la qualificazione di opera di
interesse pubblico. Dunque, in presenza di una cappella e di altri
manufatti votivi, realizzati e frequentati da soggetti che praticano
la religione cattolica, ma non consacrati dall’Autorità
Ecclesiastica, appare corretto ritenere che tali costruzioni siano
idonee a soddisfare unicamente gli interessi del gruppo particolare di
persone che li frequentano, ma non anche l’interesse pubblico
generale.

Sentenza 18 ottobre 2002

Sono riconducibili alla nozione di rettorie, in senso stretto, non
solo i locali adibiti ad ufficio amministrativo o ad abitazione dei
ministri di culto, ma anche quelli utilizzati per le opere connesse al
culto che nella chiesa si celebra. Al riguardo, non sussiste un
diritto soggettivo della Parrocchia ad ottenere la retrocessione
dell’immobile ex conventuale, considerato la previsione legislativa
della cessione o ripartizione di una congrua parte del fabbricato –
contenuta nelle disposizioni concordatarie – implica una valutazione,
da parte dell’Amministrazione, improntata a discrezionalità, di
fronte alla quale non possono che esistere posizioni di interesse
legittimo. Il provvedimento da assumere deve, dunque, essere
adeguatamente istruito e motivato, secondo i canoni d’imparzialità
e ragionevolezza, avuto riguardo alla situazione di fatto accertata ed
alle esigenze manifestate dal soggetto considerato dalla legge come
portatore della pretesa tutelata.

Legge regionale 01 febbraio 2005, n.3

Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3: “Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Marche” n. 14 del 10 febbraio 2005) ARTICOLO 1 (Finalità e oggetto) 1. La presente legge disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità […]

Costituzione 27 dicembre 1947

“Costituzione della Repubblica Italiana”, 27 dicembre 1947. In vigore dal 1° gennaio 1948. Così come modificata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 298 del 27 dicembre 1947) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PRINCIPI FONDAMENTALI (Omissis) Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come […]

Progetto di legge 01 agosto 2002

Progetto di modifica dei reati di vilipendio presentato al Ministro della Giustizia dalla Commissione di studio per la riforma del codice penale istituita con D.I. 23 novembre 2001. IL PROGETTO DI MODIFICA DEI REATI DI VILIPENDIO Sommario: I. Relazione. – 2. Articolato. l. Relazione Il Codice Penale del 1930 ha previsto una molteplicità di fattispecie […]

Codice penale 09 luglio 1913

Codice penale tunisino. Approvato con decreto del 9 luglio 1913. (Omissis) Article 165. – Quiconque entrave l’exercice d’un culte ou de cérémonies religieuses ou les trouble est puni de 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 500 francs, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient encourues pour outrages, voies de fait ou menaces. Article […]

Legge 03 aprile 1993, n.506

Legge 3 aprile 1993, n. 506: “Diritti e libertà fondamentali dell’uomo”. L’Assemblea Popolare della Repubblica d’Albania Considerando che durante la feroce e disumana dittatura, durata 46 anni, di un unico partito (stato) in Albania sono stati violati e negati, attraverso l’uso del “terrore di Stato, i diritti civili e politici, economici, sociali e culturali, ed […]