Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Nota 03 ottobre 2002, n.2667

Ministero dell’Istruzione. Nota 3 ottobre 2002, Prot. n. 2667. Oggetto: Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche Come è noto alle SS.LL. le disposizioni che disciplinano l’esposizione del Crocifisso nelle aule delle scuole sano contenute nell’art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n 965 recante disposizioni sull’ordinamento interno degli istituti di istruzione media, nell’art. 119 del […]

Ordinanza 23 ottobre 2003

Il principio di pluralità deve intendersi quale salvaguardia del
pluralismo religioso e culturale (cfr. Corte costituzionale 203/89 e
13/1991), che può realizzarsi solo se l’istituzione scolastica
rimane imparziale di fronte al fenomeno religioso (non affiggendo
nelle aule crocifissi). Parimenti lesiva della libertà di religione
sarebbe l’esposizione nelle aule scolastiche di simboli di altre
religioni: l’imparzialità dell’istituzione scolastica pubblica di
fronte al fenomeno religioso deve realizzarsi attraverso la mancata
esposizione di simboli religiosi, piuttosto che attraverso
l’affissione di una pluralità, che peraltro non potrebbe in
concreto essere tendenzialmente esaustiva e comunque finirebbe per
ledere la libertà religiosa negativa di color che non hanno alcun
credo.

Decreto Presidente Repubblica 30 giugno 2000, n.230

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230: "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà". (in "Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana" n. 195 del 22 agosto 2000) (omissis) PARTE I Trattamento penitenziario e disposizioni relative all'organizzazione penitenziaria Titolo I TRATTAMENTO PENITENZIARIO (omissis) Capo II – Condizioni generali […]

Parere 27 aprile 1988, n.63

Le norme dell’art. 118, r. d. 30 aprile 1924, n. 965 e l’all. C al
r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 che prevedono l’esposizione del
crocefisso nelle aule scolastiche non possono essere considerate
implicitamente abrogate dalla nuova regolamentazione concordataria
sull’insegnamento della religione cattolica.

Risposta a interrogazione 26 settembre 2002

Senato della Repubblica. XIV legislatura. VII Commissione Istruzione. Risposta orale del sottosegretario Valentina Aprea alle interrogazioni n. 3-00622, n. 3-00623 e n. 3-00627: “Esposizione del Crocefisso nelle aule scolastiche”, 26 settembre 2002. Il sottosegretario Valentina APREA risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-00622 del senatore Monticone, n. 3-00623 dei senatori Compagna ed altri, e n. 3-00627 […]

Sentenza 22 maggio 2002, n.4558

E’ inammissibile il ricorso proposto dalla Unione degli atei e degli
agnostici razionalisti tendente ad ottenere la rimozione dei
crocifissi dai seggi elettorali prima dell’inizio delle operazioni
di voto in quanto le leggi vigenti e la Costituzione non prevedono
alcun divieto di esposizione del crocifisso e di oggetti sacri nei
seggi elettorali e negli uffici pubblici in genere, con ciò lasciando
intendere che il Ministero non è tenuto ad adottare particolari
disposizioni per la rimozione di tali oggetti. Infatti, secondo i
principi stabiliti dalla Costituzione in tema di liberta’ religiosa,
come interpretati dalla Corte costituzionale, non sussiste un obbligo
né un divieto circa l’esposizione del crocifisso negli uffici
pubblici in genere.