Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto legislativo 08 giugno 2001, n.325

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità”. (G.U. 16 agosto 2001, n. 189. S.O. n. 211) (omissis) Art. 4 Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari 1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene […]

Sentenza 09 febbraio 2007, n.113

Con l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico sull’espropriazione,
l’avvio del procedimento finalizzato all’approvazione del progetto
definitivo dell’opera pubblica e all’adozione della conseguente
dichiarazione di pubblica utilità deve essere comunicato al
proprietario delle aree interessate, come prescritto dall’art. 16
comma 4, D.P.R. n. 327 del 2001; ai sensi dell’art. 17, comma 2,
D.P.R. n. 327 del 2001 l’ente locale, a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, deve poi rendere edotto l’interessato della data in
cui è divenuto efficace il provvedimento che ha approvato il progetto
definitivo dell’opera pubblica e della facoltà di prendere visione
dei relativi atti. Si tratta di adempimenti distinti e separati, che
assolvono ad esigenze teleologicamente diverse. La comunicazione,
effettuata ai sensi dell’art. 17 decreto citato, non assorbe dunque
anche quella di cui al precedente art. 16. Le due formalità non sono
affatto equipollenti e nell’ambito del procedimento espropriativo,
in ragione delle (costituzionalmente rilevanti) situazioni giuridiche
intercettate, le forme diventano sostanza. L’avviso di cui all’art. 16
comma 4, D.P.R. n. 327 del 2001 realizza, infatti, una garanzia
partecipativa non meramente formale rappresentando un necessario
passaggio cognitivo-dialettico funzionale sia per la parte, che può
opporre fatti e/o circostanze non considerati, sia per
l’amministrazione che quelle osservazioni deve esaminare e valutare
prima di approvare il progetto definitivo dell’opera; per cui, da tale
omissione procedurale discende l’illegittimità degli atti approvativi
del progetto e della dichiarazione di pubblica utilità ed in via
derivata di quello occupativo ed espropriativo.

Sentenza 10 gennaio 2007, n.39

La previsione di PRG, comportante l’ampliamento di una chiesa aperta
al culto pubblico, previo esproprio del giardino pertinenziale al
fabbricato cui la stessa è annessa, è illegittima per eccesso di
potere sotto il profilo dell’errore nei presupposti, non essendo
stato considerato che, risultando la stessa di proprietà del
ricorrente, non è possibile il suo ampliamento senza l’assenso del
proprietario.

Sentenza 10 maggio 2005, n.2234

L’art. 5, comma 1, dell’Accordo che apporta modificazioni al
Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, firmato il 18 febbraio
1984 e ratificato con la L. 25 marzo 1985 n. 121, stabilisce che
“gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati,
espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con
la competente autorità eccesiastica”. Pertanto, posto che la
qualificazione dei beni finalizzati nel senso voluto dalla norma
assume rilevanza nell’ordinamento statale poichè introduce una
disciplina derogatoria speciale, essendo la deputatio ad cultum un
atto proprio dell’Autorità ecclesiastica, la verifica della
sussistenza di tale presupposto deve essere condotta alla luce del
Codice di Diritto Canonico. In particolare, il canone 1208 stabilisce,
al riguardo, che “della compiuta dedicazione o benedizione della
Chiesa si rediga un documento e se ne conservi una copia nella Curia
diocesana ed un’altra nell’archivio della Chiesa”. Ed il canone
1215 precisa ancora che “non si costruisca alcuna Chiesa senza il
consenso scritto del Vescovo Diocesano”. In mancanza di tale
documento che non ammette equipollenti, da redigere contestualmente
alla dedicatio o benedictio e conservare nei modi indicati, come
previsto e richiesto dal canone n. 1208, non può dunque ritenersi
integrato il presupposto richiesto per l’applicazione della
particolare disciplina in esame.

Sentenza 10 marzo 2004, n.133

La destinazione all’esercizio pubblico del culto cattolico assume
rilevanza per l’ordinamento giuridico statuale, al fine di
assicurare il particolare regime giuridico di cui godono gli edifici
di culto; per accertare detta destinazione il nostro ordinamento
rinvia espressamente al diritto canonico. Al riguardo è necessario in
particolare un atto, proprio dell’Autorità ecclesiastica,
costitutivo della destinazione al culto pubblico, il quale risulta
produttivo di effetti anche sul diritto statuale e non viceversa. La
prova della cessazione della destinazione all’esercizio pubblico del
culto cattolico degli edifici in questione non può pertanto essere
raggiunta, secondo la previsione dell’art. 831 c.c., che “in
conformità alle norme che li riguardano” e cioè le previsioni del
diritto canonico. (Nel caso di specie, la Parrocchia ricorrente non
produceva in giudizio copia dell’atto scritto – previsto nelle varie
ipotesi dai canoni 1208, 1215 e 1223 – recante la deputatio ad cultum
pubblicum deglli immobili de quibus).

Sentenza 01 ottobre 1997, n.9585

Non attine all’isituto dell’accessione invertita il caso in cui
l’opera, consistente in un edificio di culto non equiparabile ad
un’opera pubblica, sia stata costruita dopo l’emanazione di un
legittimo provvedimento espropriativo, il quale – secondo quanto
disposto dagli artt. 13 e 62 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 –
mantiene la propria validità ed efficacia nonostante la scadenza dei
termini per il completamento dell’opera; in tale caso l’espropriante
conserva la proprietà del bene espropriato fino all’emanzaione della
sentenza di retrocessione ed acquisisce, perciò, la proprietà
dell’opera edificata dopo la scadenza dei termini, all’uopo fissati,
in quanto proprietario del suolo.

Accordo 18 febbraio 1984

INTER SANCTAM SEDEM ET ITALIAM CONVENTIONES ACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL CONCORDATO LATERANENSE Firmato il 18 febbraio 1984 Pubblicato in AAS 77 (1985), pp. 521-546 LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni […]

Decreto Presidente Repubblica 08 giugno 2001, n.327

Decreto del Presidente della Repubblica, 8 giugno 2001: “Ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)”, corredato delle relative note”. (Da Supplemento Ordinario n. 231 alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. […]