Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 02 ottobre 1979, n.117

La tutela della c.d. liberta` di coscienza dei non credenti rientra
nella piu` ampia liberta` in materia religiosa assicurata dall’art. 19
Cost. e dall’art. 21 Cost. (liberta` di opinione religiosa del non
credente intesa quale manifestazione del pensiero) anche in senso
negativo, escludendo il nostro ordinamento costituzionale ogni
differenziazione di tutela della libera esplicazione sia della fede
religiosa sia dell’ateismo – L’ammonizione e la formula del giuramento
dei testimoni di cui all’art. 251, comma secondo, c.p.c., nella parte
in cui fanno riferimento rispettivamente all’importanza religiosa del
giuramento e alla responsabilita` assunta davanti a Dio, violano,
rispetto ai non credenti la suddetta liberta` di coscienza –
Conseguentemente e` costituzionalmente illegittimo – per contrasto con
l’art. 19 Cost. – l’art. 251, comma secondo, c.p.c. nella parte in cui
dopo le parole “il giudice istruttore ammonisce il testimone
sull’importanza religiosa…” e dopo le parole “consapevole della
responsabilita` che con il giuramento assumete davanti a Dio…” non
e` contenuto l’inciso “se credente”.