Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 22 dicembre 2006, n.444

E’ manifesta infondata della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella
parte in cui prevede che il decreto di espulsione debba essere
eseguito anche nei confronti dello straniero extracomunitario legato
da vincolo affettivo con una donna in stato di gravidanza, in quanto
la previsione – contenuta nella norma suddetta – della temporanea
sospensione del potere di espulsione «delle donne in stato di
gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui
provvedono», estesa, per effetto della sentenza n. 376 del 2000 di
questa Corte, al rispettivo marito convivente, presuppone una certezza
dei rapporti familiari che non è dato riscontrare nel caso di una
relazione di fatto.

Ordinanza 11 maggio 2006, n.192

E’ infondata la questione di legittimità – sollevata in riferimento
agli artt. 2, 30 e 32 della Costituzione – dell’art. 19, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede
che il decreto di espulsione debba essere eseguito anche nei confronti
dello straniero extracomunitario legato da una relazione affettiva con
una cittadina italiana, in stato di gravidanza, impedendo così a
costui di assicurare alla donna stessa e al nascituro assistenza
materiale e morale. Detto articolo, che prevede una temporanea
sospensione del potere di espulsione (o di respingimento) «delle
donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita
del figlio cui provvedono», è stato applicato – per effetto dalla
sentenza n. 376 del 2000 – anche al rispettivo marito convivente; ma
presuppone in questa ipotesi una certezza dei rapporti familiari che
non è dato riscontrare nel caso di una relazione di fatto.
Conseguentemente, la questione di legittimità costituzionale, sebbene
prospettata in termini di tutela della famiglia di fatto e dei
conseguenti diritti-doveri, pone in realtà in comparazione
trattamenti riservati a situazioni profondamente diverse – e cioè
quella del marito di cittadina extracomunitaria incinta e quella
dell’extracomunitario che afferma di essere padre naturale di un
nascituro – e, quindi, come tali non irragionevolmente disciplinate
in modo diverso dal legislatore.

Sentenza 05 gennaio 2006, n.109

Corte di Cassazione. Sezione Quarta Penale. Sentenza n. 109/2006. (Presidente: M. Battisti; Relatore: V. Romis) C. N. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso/ reclamo presentato dal C. contro il provvedimento del Giudice dell’esecuzione di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello […]

Legge autonomica 15 luglio 1998, n.10

Ley 10/1998 de 15 de julio 1998, “Ley catalana de uniones estables de pareja” El Presidente de la Generalidad de Cataluña Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de autonomía de […]

Sentenza 06 dicembre 2004, n.378

Il ruolo delle Regioni di rappresentanza generale degli interessi
delle rispettive collettività, riconosciuto dalla giurisprudenza
costituzionale e dalla prevalente dottrina, è rilevante ai fini
dell’esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti
regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi
delle funzioni e dei compiti della Regione, sia che indichino aree di
prioritario intervento politico o legislativo, i quali talora si
esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire. A tali
enunciazioni, anche se materialmente inserite in un atto-fonte, non
può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse
precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse
sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento
dell’approvazione dello statuto. Nella fattispecie in esame, una
enunciazione siffatta si rinviene nell’art. 9, comma 2, ove si
afferma che la Regione “tutela altresì forme di convivenza”; tale
disposizione non comporta alcuna violazione, né alcuna rivendicazione
di competenze costituzionalmente attribuite allo Stato, né fonda
esercizio di poteri regionali. Deve pertanto dichiarasi inammissibile,
per inidoneità lesiva della disposizione impugnata, la censura
avverso la denunciata proposizione della deliberazione statutaria.
Sono invece fondate le censure di illegittimità costituzionale
relative all’ art. 66, commi 1, 2 e 3, considerato che, sebbene le
scelte in tema di incompatibilità fra incarico di componente della
Giunta regionale e di consigliere regionale possono essere originate
da opzioni statutarie in tema di forma di governo della Regione,
tuttavia – come la Corte ha già affermato in relazione ad altra
delibera statutaria regionale nella sentenza n. 2 del 2004 – occorre
rilevare che il riconoscimento, contenuto nell’articolo 123 della
Costituzione del potere statutario in tema di forma di governo
regionale, è accompagnato dalla previsione dell’articolo 122 della
Costituzione, e che quindi la disciplina dei particolari oggetti cui
si riferisce l’articolo 122 sfugge alle determinazioni lasciate
all’autonomia statutaria.

Sentenza 02 dicembre 2004, n.372

Le questioni di legittimità costituzionale, formulate nei confronti
dello Statuto della Regione Toscana, possono distinguersi in censure
aventi ad oggetto proposizioni che rientrano tra i “Principi generali”
e le “Finalità principali” dello Statuto e censure che riguardano,
invece, norme specifiche dello stesso. Ai fini della analisi delle
questioni relative al primo gruppo di censure, occorre rilevare che
alle enunciazioni in esame, anche se materialmente inserite in un
atto-fonte, non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica,
collocandosi esse precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi
delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità
regionale al momento dell’approvazione dello statuto. Se dunque si
accolgono tali premesse, sul carattere non prescrittivo e non
vincolante delle enunciazioni statutarie di questo tipo, ne deriva che
esse esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o
anche politica, ma certo non normativa. Sono pertanto dichiarate
inammissibili – per carenza di lesività – le questioni di
legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni dello Statuto
della Regione Toscana: art. 3, comma 6, secondo il quale “la Regione
promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l’estensione del
diritto di voto agli immigrati”; art. 4 comma 1, lettera h), il quale
dispone che la Regione persegue, tra le finalità prioritarie, “il
riconoscimento delle altre forme di convivenza”; art. 4 comma 1,
lettere l) e m), che, rispettivamente, stabiliscono quali finalità
prioritarie della Regione “il rispetto dell’equilibrio ecologico, la
tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, la conservazione
della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto degli
animali”, nonché “la tutela e la valorizzazione del patrimonio
storico artistico e paesaggistico”; art. 4 comma 1, lettere n), o) e
p), che stabiliscono, quali finalità prioritarie della Regione, “la
promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla
competitività delle imprese, basato sull’innovazione, la ricerca e
la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di
sostenibilità dell’ambiente”, “la valorizzazione della libertà di
iniziativa economica pubblica e privata, del ruolo e della
responsabilità sociale delle imprese”, “la promozione della
cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo
sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei”.

Progetto di legge 21 ottobre 2003, n.3296

Camera dei Deputati. XIV legislatura. Disegno di legge, d’iniziativa dell’On.le Franco Grillino, n. 3296 del 21 ottobre 2003: “Disciplina del patto civile di solidarietà e delle unioni di fatto”. ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende fornire la possibilita` di optare per uno strumento regolativo pattizio piu` snello e leggero alle coppie che […]

Progetto di legge 20 ottobre 2003, n.4399

Camera dei Deputati. XIV legislatura. Disegno di legge, di iniziativa dell’On.le Alessandra Mussolini, n. 4399 del 20 ottobre 2003: “Disciplina della convivenza familiare”. ONOREVOLI COLLEGHI ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli studi sul fenomeno della evoluzione del « sistema famiglia » seguono da anni e con attenzione crescente la diversa scelta volontaristica degli elementi di una coppia […]