Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 maggio 2015, n.501

Nel caso di specie, il Tribunale adito ha annullato la deliberazione
della Giunta regionale Venento n. 1645 del 2014, relativa al
"Documento sulle problematiche relative alla fecondazione
eterologa a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162
del 2014" della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, nella parte in cui stabilisce l'accesso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistitia (PMA) di tipo eterologo a carico
del SSN fino al compimento deil 43° anno di età della
donna, limite fissato invece a 50 anni, nel caso di PMA di tipo
omologo. La distinzione conseguente al mantenimento, per la sola
omologa, dei criteri e dei requisiti soggettivi più favorevoli
(50 anni) rispetto alla eterologa (43) – afferma la Corte – non
è infatti "in alcun modo giustificata, tanto da apparire
frutto di una non oculata valutazione circa le conseguenze che tale
specificazione avrebbe comportato". Il Collegio accoglie dunque
il ricorso proposto, in parte qua, avverso la delibera impugnata, in
quanto viziata per violazione dei principi costituzionali di
eguaglianza, nonché del diritto alla genitorialità ed
alla salute, disponendone l’annullamento nella parte in cui ha
ritenuto di applicare solo nel caso della PMA eterologa il menzionato
limite di età.

Decreto 29 ottobre 2014

Ai fini del riconoscimento o meno dei provvedimenti giurisdizionali
stranieri, deve aversi prioritario riguardo all'interesse
superiore del minore (art.3 L. 27.5.1991 n 176 di ratifica della
Convenzione sui diritti del fanciullo, di New York 20.11.1989),
ribadito in ambito comunitario con particolare riferimento al
riconoscimento delle sentenze straniere in materia di rapporti tra
genitori e figli, dall'art. 23 del Reg CE n 22012003 il quale
stabilisce espressamente che la valutazione della non
contrarietà all'ordine pubblico debba essere effettuata
tenendo conto dell'interesse superiore del figlio. Nel caso in
questione  (minore nato all'estero da coppia omosessuale in
seguito a fecondazione medicalmente assistita eterologa con
l'impianto di gameti da una donna all'altra) l'atto di
nascita può dunque essere trascritto in Italia, in quanto non
si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente
ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto
nell'esclusivo interesse di un bambino che è stato
cresciuto da due donne che la legge riconosce entrambe come madri
(rispettivamente, biologica e genetica).