Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 09 aprile 2015

Sembra condivisibile la censura di disparità di trattamento
sotto il profilo economico tra la PMA omologa e quella eterologa,
stante l’incontestata assunzione a carico del s.s.r. lombardo
– salvo il pagamento di ticket – della prima,
nonché tenuto conto che, da un lato, quanto al diritto alla
salute inteso come comprensivo anche della salute psichica oltre che
fisica, “non sono dirimenti le differenze tra PMA di tipo
omologo ed eterologo” e, dall’altro lato, quanto agli
aspetti normativi ed organizzativi, “l’art. 7 della legge
n. 40 del 2004, il quale offre base giuridica alle Linee guida emanate
dal Ministro della salute, «contenenti l’indicazione delle
procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita», avendo ad oggetto le direttive che devono essere
emanate per l’esecuzione della disciplina e concernendo il genus
PMA, di cui quella di tipo eterologo costituisce una species,
è, all’evidenza, riferibile anche a questa, come lo sono
altresì gli artt. 10 ed 11, in tema di individuazione delle
strutture autorizzate a praticare la procreazione medicalmente
assistita e di documentazione dei relativi interventi” (cfr.
Corte cost. N. 162/2014).