Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 19 luglio 2016

Il mutamento di fede religiosa da parte di uno dei coniugi e la
conseguente partecipazione dello stesso alle pratiche collettive del
nuovo culto, configurandosi come esercizio dei diritti garantiti
dall’articolo 19 Cost., non possono rappresentare, in quanto
tali, ragioni sufficienti a giustificare la pronuncia di addebito
della separazione, a meno che l’adesione al nuovo credo
religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con i
concorrenti doveri di coniuge e di genitore previsti dagli articoli
143 e 147 cod. civ., in tal modo determinando una situazione di
improseguibilita’ della convivenza o di grave pregiudizio per
l’interesse della prole (cfr. Cass., Sez. 1, 6 agosto 2004, n
15241; 6 dicembre 1989, n. 5397; 23 agosto 1985, n. 4498).

Sentenza 18 dicembre 2013, n.28220

La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale
ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio
concordatario per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di
uno dei bona matrimonii e cioè per divergenza unilaterale tra
volontà e dichiarazione, postula che tale divergenza sia stata
manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo
effettivamente conosciuta, ovvero che non gli sia stata nota soltanto
a causa della sua negligenza, atteso che ove le suindicate situazioni
non ricorrano la delibazione trova ostacolo nella contrarietà
con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il
principio fondamentale di tutela della buona fede e
dell'affidamento incolpevole. Pertanto, nel caso in cui venga
accertato che uno dei due nubendi abbia più volte manifestato
di non credere nel matrimonio e che tale riserva mentale fosse nota
all’altra parte già prima del matrimonio, la pronuncia
ecclesiastica oggetto di delibazione non può ritenersi
contraria all'ordine pubblico.

Sentenza 04 novembre 2013, n.24683

Non implica violazione del diritto di professare la propria fede
religiosa, il provvedimento di divieto di partecipazione alle Adunanze
del Regno, emesso nel corso di un giudizio di “affidamento
condiviso” delle figlie minorenni di un padre appartenente ai
Testimoni di Geova, nel caso in cui, all’esito degli
accertamenti svolti a livello comunale, si sia ritenuto che
l’età delle figlie non consentisse loro di
“praticare una scelta confessionale veramente autonoma” e
fosse pertanto inopportuno “uno stravolgimento di credo
religioso” (nel caso di specie, "cattolico”).

Accordo 23 ottobre 1989

CONVENTIO INTER APOSTOLICAM SEDEM ET BRASILIENSEM REMPUBLICAM FOEDERATAM de spirituali militum cura ACORDO ENTRE A SANTA SÉ E A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL SOBRE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA AS FORÇAS ARMADAS. (AAS 1990, pp. 126-129) A Santa Sé e a República Federativa do Brasil, desejosas de promover, de maneira estável e conveniente, a assistência religiosa aos fiéis […]

Sentenza 07 febbraio 1995, n.1401

Il comportamento di un coniuge consistente nel mutamento di fede
religiosa (da quella cattolica a quella dei Testimoni di Geova) e
nella partecipazione alle pratiche del nuovo culto, si ricollega
all’esercizio dei diritti garantiti dall’art. 19 della
Costituzione e non può avere rilevanza come motivo di addebito o come
ragione incidente sull’affidamento dei figli, se ed in quanto non
superi i limiti di compatibilità con i concorrenti doveri di coniuge
o di genitore.