Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 14 luglio 1993, n.806

La legge 222/1985 ammette al riconoscimento giuridico le Chiese solo
se aperte al pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, di
qualsiasi natura e denominazione, e sempre che siano fornite dei mezzi
sufficienti per la manutenzione e l’officiatura. L’assenza di uno
stabile patrimonio iniziale non è per una Chiesa rettoria rilevante,
ai fini del suo riconoscimento in persona giuridica civile, dato che
la piena disponibilità dell’edificio in cui ha sede e le sicure
offerte dei fedeli sono sufficienti alla realizzazione dello scopo di
praticare il culto che la Chiesa rettoria si propone.

Parere 23 giugno 1993, n.700

Anche se l’art. 2 della legge 222/85 riconosce de jure ai seminari
il possesso del fine di religione e di culto, rimane comunque
all’autorità governativa, ai fini del riconoscimento civile, un
margine di discrezionalità circa la congruità del patrimonio di tali
enti per la duplice tutela sia dei futuri creditori sia della stessa
stabilità degli enti. Il costante aumento dell’eccedenza delle
spese rispetto al patrimonio di un seminario, sia pur coperto da
entrate di carattere precario, quali offerte e contributi, rende
verosimilmente improbabile che si possa nel lungo periodo realizzare
la duplice tutela suesposta. Si ritiene quindi preferibile sospendere
il parere sul riconoscimento in persona giuridica civile di un tale
ente, in attesa che il Ministero esprima il proprio avviso sulle
perplessità sopra evidenziate, acquisendo anche le controdeduzioni
dell’autorità ecclesiastica richiedente.

Parere 12 maggio 1993, n.462

Non si ravvisano ragiono ostative all’accoglimento della domanda di
riconoscimento della personalità giuridica dell’ente de quo, che è
articolazione periferica di un Istituto religioso di diritto
pontificio. Manca, però, nello statuto l’indicazione del patrimonio
iniziale dell’ente e la reale consistenza di esso. Occorre che lo
statuto enunci a chi spetti la rappresentanza legale dell’ente e da
quale organo il rappresentante riceva la nomina; manca, inoltre, una
norma che disciplini la gestione contabile e le modalità di
approvazione del bilancio.