Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza ministeriale 04 febbraio 1986

Ordinanza ministeriale 4 febbraio 1986: “Contratación de titulados superiores eclesiásticos, como Profesores Encargados de Curso de «Religión Católica» en las de formación de Profesorado de Educación General Básica”. Dispone que, a los únicos efectos de impartir enseñanzas de «Religión Católica» en las Escuelas Universitarias de Profesorado de EGB, podrán ser nombrados Profesores Encargados de Curso, […]

Legge regionale 11 marzo 2005, n.12

COMMENTI:
Alberto Roccella, _L’edilizia di culto nella legge regionale della
Lombardia n. 12 del 2005_, in _Rivista giuridica di urbanistica_, 1/2,
2006, p.
[/areetematiche/documenti/documents/roccella.edilizia%20di%20culto%20nella%20legge%20regionale%20della%20lombardia%20n.%2012%20del%202005.pdf]115-150

Accordo 26 febbraio 1999

Accordo sulla modalità di attuazione dei rispettivi obblighi finanziari della Repubblica di Croazia verso la Chiesa Cattolica, 26 febbraio 1999. Art. 1 Il Ministero delle Finanze, secondo la disposizione dall’articolo 4 della Legge di ratifica dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia sulle questioni economiche (Bollettino ufficiale “Narodne Novine” n. 18/98. Accordi […]

Sentenza 31 gennaio 1997

L’art. 27 della Costituzione spagnola sancisce che tutti hanno il
diritto ad una educazione finalizzata al pieno sviluppo della
personalità umana. L’avere assicurato altresì, nella medesima norma,
a coloro che professano credenze religiose o dottrine etiche
specifiche il diritto di impartire ai propri figli una formazione
religiosa e morale con quella coerente, pur comportando un impegno dei
pubblici poteri a rendere un servizio in tal senso, tuttavia non
implica per nessuno l’obbligo di utilizzare siffatto servizio o di
sottostare alla pretesa di chi si avvale di un determinato
insegnamento etico o religioso che sia imposto alla generalità dei
consociati l’insegnamento di una qualsiasi altra dottrina morale o
credenza confessionale. Il principio di eguaglianza e di non
discriminazione sancito dall’art. 14 della Costituzione spagnola non
è violato dalle disposizioni con cui si stabilisce che le attività
alternative allo studio della religione non rientrano tra quelle
valutabili ai fini del curricolo. Infatti la introduzione di queste
attività è la conseguenza del riconoscimento di una garanzia
costituzionale di formazione religiosa che riveste un carattere
facoltativo e le cui modalità di valutazione sono concordate con chi
intende avvalersene. Sarebbe pertanto sproporzionato pretendere, ai
fini di un trattamento paritario e non discriminatorio, e dopo aver
concordato (o insistito) sull’attribuzione del carattere curricolare
all’insegnamento della propria dottrina o credenza, che gli altri
discenti non avvalentesi, oltre a subire un ampliamento del proprio
orario di studio con le attività alternative, debbano altresì
soggiacere alla imposizione della valutazione curricolare delle
stesse.

Circolare ministeriale 31 agosto 1998, n.LEV.C/ G3/U.D.G

Ministero della Difesa. Circolare n. LEV.C/ G3/U.D.G. concernente: “Ritardo degli obblighi di leva dei giovani che frequentano corsi di studio in Italia e all’estero (articoli 2, 3 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504)”, 31 agosto 1998. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 20 del 26 gennaio 1999) Il decreto legislativo […]