Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 gennaio 2007, n.611

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai
responsabili dell’emittente vaticana, condannandoli al pagamento
delle spese processuali di mille euro e confermando l’ordinanza del
Gip del Tribnale di Roma che aveva disposto la prosecuzione delle
indagini. Alla luce dei “profili di colpa” che sono emersi nel
corso dell’inchiesta che ha avuto origine dalla denunce presentate
nel 2001 dagli abitanti di Cesano la Quarta Sezione Penale ha
stabilito pertanto che i “profili di colpa” emersi nel corso
dell’inchiesta esigono ulteriori indagini.

Legge regionale 26 luglio 2002, n.14

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 14: “Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Puglia” n. 96 del 29 luglio 2002) (Omissis) ARTICOLO 5 (Accesso e partecipazione ai corsi) 1. L’iscrizione e la frequenza dei corsi delle Università popolari e della terza età sono […]

Decisione 09 settembre 1992

Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo. Decisione 9 settembre 1992, “Sluijs c. Belgio”: Obbligo di frequenza dei corsi di religione e diritto del genitore a chiedere la dispensa per il figlio. L’art. 2 del Protocollo Addizionale alla CEDU non impedisce agli stati di diffondere informazioni o conoscenze che abbiano, direttamente o non, carattere religioso o filosofico […]

Accordo 27 aprile 1985

Accordo sulle Scuole Cattoliche Firmato il 27 aprile 1985 A conclusione delle trattative svoltesi a Malta e in Vaticano, le Delegazioni della Santa Sede e del Governo della Repubblica di Malta hanno raggiunto il 27 aprile 1985 i seguenti punti d’accordo sulla questione delle Scuole della Chiesa: 1. È previsto, secondo le modalità sotto indicate, […]

Decreto 09 gennaio 1993

Nel procedimento ex artt. 330 e 333 c.c. ed ai fini della decisione
riguardante la persona del genitore affidatario, l’elemento
confessionale (nella specie, l’appartenenza della madre ai Testimoni
di Geova), pur quando sia per un genitore “strumento di potere” e per
l’altro “oggetto di valutazione critica”, sembra scarsamente
enfatizzabile dovendo prevalere sul determinismo familiare il libero
arbitrio del minore nel senso di assicurare a costui in chiave non
già di certezza (che sarebbe utopistica) ma di realistica
probabilità, una gamma di possibili scelte di libertà.

Sentenza 12 aprile 1989, n.203

Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20
della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle
religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà
di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale. In
questo senso, lo Stato è tenuto, in forza dell’Accordo del 1984 con
la Santa Sede, ad assicurare l’insegnamento di religione cattolica.
Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo
l’esercizio del diritto di avvalersene crea l’obbligo scolastico di
frequentarlo. Per quanti invece decidano di non avvalersene,
l’alternativa è uno stato di non-obbligo. La previsione infatti di
altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento
per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata
attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà
costituzionale di religione.