Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 maggio 2003, n.13380

Le parrocchie – ai sensi dell’articolo 4 della legge 20 maggio 1985 n.
222 – sono enti ecclesiastici riconosciuti con decreto del Ministro
dell’Interno, con effetto anche ai fini civilistici, a differenza
delle Chiese che – quali comunità ecclesiali – hanno invece rilievo
esclusivamente per il diritto canonico. L’elemento distintivo del
rapporto di lavoro subordinato è costituito dall’assoggettamento del
lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro,
con la conseguente limitazione della sua autonomia. Il relativo
accertamento, che spetta al giudice di merito ed è incensurabile in
Cassazione se congruamente e logicamente motivato, deve tener conto
della particolare natura del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la decisione di merito che aveva qualificato in termini di
lavoro subordinato di sacrista la prestazione svolta da una donna che
per anni aveva provveduto alla preparazione delle funzioni sacre
presso una parrocchia, alla custodia della chiesa e dei relativi
arredi, nonché alla sorveglianza della casa parrocchiale ed alla
vendita di libri nella libreria parrocchiale).