Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto 27 maggio 2008

L’affidamento esclusivo costituisce – nello spirito della nuova
legislazione (legge n. 54/2006) – l’eccezione alla regola generale
individuata nell’affido c.d. condiviso. La riforma, infatti,
ribadisce e amplia il principio della bigenitorialità, intesa quale
diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i
genitori, introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n.
176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di
New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori. Ciò non toglie,
tuttavia, che il legislatore abbia mantenuto, quale valvola di
sicurezza del sistema, l’ipotesi dell’affidamento esclusivo qualora
ritenga che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del
minore.

Sentenza 23 giugno 1993

Il godimento delle libertà e dei diritti enunciati nella Convenzione
dei diritti dell’uomo (art. 8 Conv.), fra i quali quello di offrire
un’educazione religiosa ai propri figli, è garantito a chiunque
sia, indipendentemente dal proprio credo religioso. La diversità di
credo religioso tra coniugi separati non costituisce, quindi, elemento
di discrimine al fine dell’affidamento della prole.

Decreto 09 gennaio 1993

Nel procedimento ex artt. 330 e 333 c.c. ed ai fini della decisione
riguardante la persona del genitore affidatario, l’elemento
confessionale (nella specie, l’appartenenza della madre ai Testimoni
di Geova), pur quando sia per un genitore “strumento di potere” e per
l’altro “oggetto di valutazione critica”, sembra scarsamente
enfatizzabile dovendo prevalere sul determinismo familiare il libero
arbitrio del minore nel senso di assicurare a costui in chiave non
già di certezza (che sarebbe utopistica) ma di realistica
probabilità, una gamma di possibili scelte di libertà.