Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 13 marzo 2008, n.450

L’art. 3 dell’O.M. 1/2001 stabiliva che coloro che erano stati
ammessi a partecipare ai corsi indetti con O.M. 153/1999 e O.M.
33/2000 con riserva, perché non in possesso dei requisiti di
servizio, e che avevano sostenuto gli esami finali, potessero
presentare apposita istanza per ottenere lo scioglimento della
riserva, cioè l’iscrizione a pieno titolo nelle graduatorie
definitive e permanenti, con la relativa abilitazione, entro il
termine previsto dall’art. 4 della stessa. Nel caso di specie, non
avendo la ricorrente presentato la relativa domanda, e non essendo
conseguentemente intervenuto alcun provvedimento risolutivo
dell’originaria iscrizione con riserva, quest’ultima si è
protratta fino alla definizione della questione sollevata in sede
giurisdizionale relativa al possesso in capo alla ricorrente del
titolo di partecipazione ai corsi di abilitazione di cui alle OO.MM.
153/1999 e 33/2000, sfociata in esito negativo.

Sentenza 13 novembre 2007, n.1108

Il servizio di insegnamento della religione cattolica è prestato
sulla base di specifici profili di qualificazione professionale i
quali non costituiscono assolutamente titolo di accesso ad altri
insegnamenti (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 4 febbraio 2004, n. 1000).
L’assoluta peculiarità degli insegnanti di religione porta in ogni
caso ad escludere ogni possibile vulnus al principio di uguaglianza di
cui agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost. (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige
Trento, 6 novembre 2003, n. 392).

Sentenza 18 aprile 2007, n.1778

E’ ammissibile la regolarizzazione formale di atti e documenti
presentati nei pubblici concorsi, ove i medesimi già contengano tutti
gli elementi necessari alla loro valutazione giacché, in tal caso,
dalla regolarizzazione non viene vulnerata la par condicio dei
concorrenti, come viceversa accadrebbe ove il documento fosse
integrato con indicazioni che ne modificano il contenuto sostanziale
(Nel caso di specie, nella domanda di ammissione a concorso riservato
per il personale docente di religione non veniva indicato il punteggio
del diploma di magistero; conseguentemente, l’indicazione successiva
del voto relativo a tale il diploma e la sua valutazione
congiuntamente al diploma di scuola secondaria come titolo d’accesso
avrebbe determinato, secondo la Suprema Corte, una modificazione del
contenuto sostanziale degli atti e documenti stessi e non una loro
mera integrazione).

Sentenza 25 luglio 2007, n.6926

Il Diploma di Specializzazione in pedagogia religiosa, conseguito
presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma, rappresenta
l’atto finale di un corso biennale di specializzazione, rilasciato da
un Istituto Universitario ammesso dallo Stato italiano al
riconoscimento di Lauree e Titoli Universitari Superiori. Sotto tale
profilo questo titolo chiude dunque un percorso formativo della durata
complessiva di sei anni e non può pertanto essere valutato quale
diploma di magistero, ma come diploma post-universitario di
specializzazione.

Sentenza 25 luglio 2007, n.6914

Il responsabile del procedimento, in presenza di
un’autodichiarazione relativa al possesso di un titolo, di fronte al
dubbio sull’effettivo possesso, sulla data di conseguimento, o sulla
validità stessa del titolo dichiarato, deve procedere
all’integrazione documentale prevista dall’art. 6 lett. b della L.
n. 241/1990. La giurisprudenza ha infatti ribadito il principio
secondo cui, in assenza di specifiche previsioni normative, nelle
procedure concorsuali ad impieghi pubblici, le attestazioni di status
o di qualità prive delle prescritte formalità devono ritenersi
regolarizzabili ogni qualvolta sussista l’esigenza di accordare
prevalenza all’accertamento dell’effettivo possesso di un titolo
tempestivamente prodotto. Siffatto modo di procedere, ferma restando
l’immodificabilità sostanziale del contenuto del documento, non lede
in alcun modo il principio di imparzialità ma, al contrario, ne
rappresenta un’applicazione equa e ragionevole (nel caso di specie,
veniva accolto il ricorso di un’insegnante di religione il cui
“Diploma di Specializzazione in Scienze Religiose” non era stato
valutato dall’Amministrazione sull’erroneo presupposto che
l’interessata avesse prodotto solo il certificato di iscrizione e di
frequenza al secondo anno, concludendo quindi per la non
documentazione dello stesso ai fini del conferimento del punteggio)

Ordinanza 14 giugno 2006, n.3422

TAR LAzio. Ordinanza 14 giugno 2006, n. 3422: “IRC: Concorso riservato e titoli di qualificazione professionale richiesti”. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA SEZIONE TERZA QUATER nelle persone dei Signori: MARIO DI GIUSEPPE Presidente CARLO TAGLIENTI Cons. UMBERTO REALFONZO Cons. , relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella Camera di Consiglio del 14 Giugno […]

Sentenza 21 giugno 2007, n.2288

Il diploma rilasciato in esito a Corso di perfezionamento
universitario in “Islamistica”, volto all’approfondimento degli
aspetti religiosi dell’Islam ed ai riflessi del credo e della
spiritualità islamiche nella cultura dei popoli musulmani, non può
essere valutato tra i titoli utili ai fini del punteggio nelle
graduatorie per l’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo
grado, relativo alla classe di concorso A050 (materie letterarie). Dai
programmi ministeriali, infatti, si evince – oltre all’esiguità
dello spazio dedicato, nell’ambito della materia “storia”,
all’approfondimento della cultura islamica – che tale studio è
volto principalmente a fornire informazioni, limitatamente al periodo
del Medio Evo e Rinascimento, sull’espansione dell’impero degli
Arabi in Europa e sull’influsso da questi esercitato nella civiltà
occidentale del tempo, valorizzando dunque una prospettiva diversa da
quella suddetta, diretta invece all’approfondimento dell’aspetto
religioso dell’Islam e dell’influenza della religione islamica
sulla cultura dei popoli musulmani.

Ordinanza 02 novembre 2006, n.3631

Nella materia dell’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche, il Protocollo addizionale all’Accordo del 18
febbraio 1984 – al n. 5, lett a) – impegna l’Autorità civile a
consentire l’insegnamento della religione soltanto a soggetti
graditi all’ Autorità ecclesiastica. Ciò comporta che
quest’ultima sia implicitamente invitata a collaborare affinché la
Scuola possa adempiere tale onere e, nel caso, conseguentemente a
coadiuvare il giudice chiamato a stabilire se, in una particolare
fattispecie, l’Amministrazione scolastica abbia correttamente
attuato il proprio impegno, escludendo un aspirante dalla procedura
concorsuale destinata proprio alla stabilizzazione degli insegnanti di
religione, ritenendolo privo dell’approvazione ecclesiastica (nel
caso di specie, in conformità a quanto consentito dall’art. 21, VII
comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, s’invitava la Curia
episcopale di Padova, a fornire, entro i sessanta giorni seguenti alla
comunicazione in via amministrativa della ordinanza, ogni utile
documento idoneo a stabilire se alla ricorrente fosse stata revocata o
meno dalla stessa Curia l’idoneità all’insegnamento della
religione cattolica presso le scuole dell’infanzia primaria).