Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 23 marzo 2007, n.1421

Le disposizioni del bando, indittivo di concorso riservato per
insegnanti di religione cattolica nella scuola elementare e di
infanzia (del 2 febbraio 2004), che hanno effettuato una chiara
distinzione tra il diploma magistrale, titolo di ammissione al
concorso, e gli altri diplomi di scuola superiore, che, al contrario,
non consentono l’ammissione al concorso se non unitamente ad un
diploma in scienze religiose, appare perfettamente coerenti con la
normativa di riferimento. Il D.P.R. 16.12.1985 n. 751, al punto 4.4
lett. b), stabilisce infatti che l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole materne ed elementari può essere impartito da
chi sia in possesso di titolo valido per l’insegnamento in tali
scuole (il diploma di istituto magistrale) unito all’attestato di
idoneità dell’ordinario diocesano o da chi, “fornito di altro
diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un
diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto
dalla Conferenza episcopale italiana”.

Sentenza 18 aprile 2007, n.1779

Eventuali lievi differenze di giudizio espresse nei confronti di
elaborati scritti, valutati ai fini dell’abilitazione all’insegnamento
della religione cattolica, non rendono illogica l’attribuzione agli
stessi di voti numerici uguali. Il giudizio di valutazione delle prove
deve infatti attenersi alle modalità ed ai criteri stabiliti in
precedenza dalla commissione e detta valutazione ben può esprimersi
in termini comparativi, relativamente a taluni profili degli
elaborati, senza che ciò faccia venir meno la complessità del
giudizio che investe tutti i profili oggetto di valutazione e che ha
nel voto numerico la sua sintesi finale.

Sentenza 23 febbraio 2007, n.1368

Ai sensi del d.p.r. 16 dicembre 1985, n. 751 (punto 4.4 lett. b), il
titolo specifico per l’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole materne e elementari è il diploma di istituto magistrale
“unito all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano”;
tale insegnamento può essere impartito, inoltre, da “chi fornito di
altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno
un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto
dalla Conferenza Episcopale italiana”. In questo secondo caso –
dove, a differenza del primo il titolo che abilita all’insegnamento
è il diploma di scienze religiose, in aggiunta ad altro diploma di
scuola media superiore – appare legittima la previsione, contenuta nel
bando di concorso per l’insegnamento nelle scuole pubbliche(D.D.G. del
M.I.U.R. del 2 febbraio 2004), di dare una valutazione sino a 4 punti
al solo diploma di scienze religiose, con un punteggio aggiuntivo di
0,5 per l’altro diploma di istruzione secondaria superiore, giacché
tale diploma di scienze religiose costituisce il titolo per potere
insegnare la religione cattolica.

Sentenza 16 marzo 2007, n.2320

Gli insegnanti di religione – costituendo nell’ordinamento
scolastico una categoria speciale posta ai margini
dell’organizzazione scolastica e caratterizzata dalla peculiarità
della materia insegnata – non appartengono ai ruoli dei docenti
statali, né sono destinati a transitare in essi a causa
dell’inesistenza dei corrispondenti posti, con conseguente non
ammissibilità di tali docenti alle sessioni riservate di esami di
abilitazione indette in applicazione della legge 3 maggio 1999 n. 124.

Sentenza 30 gennaio 2007, n.783

Il titolo di Magistero in Scienze Religiose non può essere equiparato
al titolo accademico conferito dalla Facoltà di Teologia, ma non si
ravvisa alcuna ragione ostativa per escludere la sua sussumibilità
– nel raffronto comparativo – alla categoria del diploma di grado
universitario. Tanto si opina almeno per un duplice ordine di ragioni:
anzitutto, perché – all’esito di una lettura del percorso
didattico di quel corso di studi – si evince chiaramente che le
materie in esso insegnate sono di grado universitario e non certo
scolastico. In secondo luogo perché a voler diversamente ritenre,
escludendosi che il titolo di cui si discorre possa inquadrarsi nella
lett. c) del punto 4.3. dell’accordo tra il Ministero della Pubblica
istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana per l’insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche (D.P.R. n. 751/1985),
non si vede quali attestati potrebbero rientrare in tale categoria,
che evidentemente è stata individuata proprio per censire i titoli
che contengono un quid pluris culturale rispetto a quelli scolastici,
e che non sono tuttavia elevabili a quello della laurea.

Sentenza 19 gennaio 2007, n.116

L’art. 3 del DM. n. 146 del 18.5.2000 e l’art. 2 del D.M.
27.3.2000, recante norme sulle modalità di integrazione aggiornamento
delle graduatorie permanenti di cui alla legge n. 124/1999,
nell’elencare i requisiti per l’inserimento in graduatoria
chiariscono che si tratta dei medesimi “requisiti richiesti per
partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli”. Tali requisiti
sono indicati dal D.L. 6 novembre 1989 n. 357, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 27 dicembre 1989, n. 417,
il cui art. 2, comma 10, precisa che, per l’ammissione ai concorsi per
soli titoli è richiesto “un servizio di insegnamento negli istituti
e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni
scolastiche italiane all’estero, per insegnamenti corrispondenti a
posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per
l’accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di
concorso che sia stato prestato, per almeno trecentosessanta giorni,
anche non continuativi, nel triennio precedente”. E dunque, è
proprio il dato testuale dei DD.MM. del 2000 (ripreso, poi, dalla
tabella di valutazione dei titoli) ad evidenziare, attraverso il
richiamo ai soppressi concorsi per soli titoli, come l’insegnamento
della religione cattolica, in quanto non riconducibile ad un ruolo
ordinario né ad una classe di concorso, non possa essere valutato non
solo ai fini dell’attribuzione del punteggio corrispondente, ma
neppure ai fini dell’individuazione della fascia di inserimento. La
peculiarità dell’insegnamento della religione trova conferma nella
successiva evoluzione normativa, ove si consideri che solo con la
legge 18 luglio 2003, n. 186, sono state dettate apposite norme sullo
stato giuridico di detti docenti, prevedendo l’istituzione di
dotazioni di organico a livello regionale ed uno speciale concorso
riservato per titoli ed esami per la prima immissione in ruolo.

Sentenza 27 novembre 2006, n.4457

Deve ritenersi legittima l’ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione n. 1/2001 nella parte in cui, disponendo la riapertura dei
termini di partecipazione alla sessione riservata di esami per il
conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola
materna, conferma i requisiti di ammissione già previsti dall’O.M.
n. 153/1999, dai quali è espressamente escluso, ai fini della
maturazione della prescritta anzianità di servizio, il computo dei
periodi di insegnamento della religione cattolica. Tale previsione,
infatti, è conforme alle disposizioni dell’art. 2, comma 4, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, che limita il servizio utile ai fini
dell’ammissione alla sessione riservata di esami agli insegnamenti
corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso,
mentre l’insegnamento della religione non corrisponde pacificamente
a detti requisiti.

Sentenza 27 settembre 2006, n.5667

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha con orientamento costante
ribadito la peculiarità della posizione di “status” del docente
di religione – in relazione ai differenziati profili di abilitazione
professionale richiesti, alle distinte modalità di nomina e di
accesso ai compiti didattici, alla specificità dell’oggetto
dell’insegnamento – rispetto agli insegnanti in posizione ordinaria
(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 5153 del 28.09.2001
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3304]). Ai fini
del computo del periodo di servizio necessario per l’ammissione alle
sessioni di esame riservate per l’abilitazione all’insegnamento
nelle scuole statali, indette con O.M. n. 153 del 15.06.1999, non può
pertanto essere computato il servizio di insegnamento della religione
cattolica, non esistendo rispetto a questo insegnamento, alla data di
indizione della sessione riservata in questione, una individuata
classe di abilitazione o di concorso.