Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 settembre 2006, n.5220

Integra valutazione di merito, riservata alla P.A. procedente, il
giudizio circa la considerabilità a fini concorsuali di una
pubblicazione scientifica ancora in corso di stampa alla scadenza del
termine finale fissato dal bando. Per quanto concerne, invece, la
valutazione delle prove scritte, deve rilevarsi che, nelle procedure
concorsuali indette per la copertura di posti di pubblico impiego, la
regola dell’anonimato degli elaborati non può essere intesa in modo
tassativo ed assoluto, tale da comportare l’invalidità delle prove
ogni volta che sussista un’astratta possibilità di riconoscimento;
occorre, invece, l’esistenza di elementi atti a comprovare in modo
inequivoco l’intenzione del concorrente di rendere riconoscibile il
proprio elaborato.

Sentenza 21 settembre 2005, n.15342

Qualora la norma di un concorso universitario individui fra gli
oggetti di specifica valutazione le “pubblicazioni scientifiche”, essa
richiede proprio che la produzione scientifica del candidato sia stata
riversata in una “pubblicazione”, ossia che sia stata “edita”, per
essere resa pubblica. Deve ritenersi quindi illegittima la valutazione
di un lavoro che, al momento della presentazione della domanda di
ammissione, risulti privo del codice ISBN, difettando così di un
sicuro ed oggettivo elemento indicatore della sua diffusione
all’interno della comunità scientifica.

Sentenza 20 aprile 2005, n.1091

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di
primo e secondo grado può essere affidato solamente a chi risulti in
possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dal
D.P.R. n. 751/1985. L’elenco di tali titoli, contenuto nel punto 4.3
dell’articolo 4, si apre, alla lettera a), con l’indicazione del
titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o
nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà
approvata dalla Santa Sede. Precisa però il successivo punto 4.5 che
la Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero della pubblica
istruzione (oggi Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca) l’elenco delle facoltà e degli istituti che
rilasciano detti titoli. Tale disposizione deve essere interpretata
nel senso che esclusivamente i titoli accademici rilasciati dalle
facoltà o dagli istituti compresi negli elenchi comunicati dalla
C.E.I. hanno valore quale titolo di qualificazione professionale ai
fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche. L’eventuale valorizzazione a detti fini dei titoli
rilasciati da facoltà o istituti non compresi negli elenchi
comporterebbe infatti il rischio di ingerenze nella sfera di
attribuzioni riservate alla competenza della C.E.I. e vizio tale da
inficiare il provvedimento conclusivo della procedura concorsuale.

Sentenza 29 agosto 2005, n.3637

Le pubblicazioni, di cui in sede di valutazione comparativa dei
candidati a posti di docente universitario la Commissione giudicatrice
deve valutare, ai sensi dell’art. 4, co. 2, lett. d) D.P.R. 23 marzo
2000 n. 117, la collocazione editoriale e la diffusione all’interno
della comunità scientifica, sono solo quelle di cui un editore abbia
curato la stampa, la distribuzione e la diffusione e che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
alla procedura comparativa, risultino già diffuse dallo stesso
editore e dall’autore fra gli studiosi della materia, del cui
giudizio, ove espresso, la Commissione, pur nella sua ampia autonomia,
deve tener conto quanto meno come elemento di conoscenza.