Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 31 gennaio 1997

L’art. 27 della Costituzione spagnola sancisce che tutti hanno il
diritto ad una educazione finalizzata al pieno sviluppo della
personalità umana. L’avere assicurato altresì, nella medesima norma,
a coloro che professano credenze religiose o dottrine etiche
specifiche il diritto di impartire ai propri figli una formazione
religiosa e morale con quella coerente, pur comportando un impegno dei
pubblici poteri a rendere un servizio in tal senso, tuttavia non
implica per nessuno l’obbligo di utilizzare siffatto servizio o di
sottostare alla pretesa di chi si avvale di un determinato
insegnamento etico o religioso che sia imposto alla generalità dei
consociati l’insegnamento di una qualsiasi altra dottrina morale o
credenza confessionale. Il principio di eguaglianza e di non
discriminazione sancito dall’art. 14 della Costituzione spagnola non
è violato dalle disposizioni con cui si stabilisce che le attività
alternative allo studio della religione non rientrano tra quelle
valutabili ai fini del curricolo. Infatti la introduzione di queste
attività è la conseguenza del riconoscimento di una garanzia
costituzionale di formazione religiosa che riveste un carattere
facoltativo e le cui modalità di valutazione sono concordate con chi
intende avvalersene. Sarebbe pertanto sproporzionato pretendere, ai
fini di un trattamento paritario e non discriminatorio, e dopo aver
concordato (o insistito) sull’attribuzione del carattere curricolare
all’insegnamento della propria dottrina o credenza, che gli altri
discenti non avvalentesi, oltre a subire un ampliamento del proprio
orario di studio con le attività alternative, debbano altresì
soggiacere alla imposizione della valutazione curricolare delle
stesse.

Sentenza 14 giugno 1996

La Direzione Generale degli Affari Religiosi al momento della
iscrizione delle Entità Religiose nel corrispondente registro
legittimamente non si limita a verificarne i requisiti formali ma ne
accerta i presupposti sostanziali relativi alle finalità
effettivamente perseguite ed al rispetto dei limiti della salvaguardia
della sicurezza, della salute e della moralità pubblica. L’iscrizione
nel registro delle Entità Religiose in quanto comporta l’attribuzione
ad esse di un regime giuridico differenziato non riveste la medesima
qualifica dell’iscrizione nel registro delle Associazioni di Diritto
Comune, che produce unicamente effetti di pubblicità; pertanto, non
vale, nella prima ipotesi, il principio della presunzione, al momento
della iscrizione, di conformità dei fini formalmente dichiarati con
quelli effettivamente praticati.

Sentenza 30 giugno 1994

Le norme regolamentari del Real Decreto 1006/1991 (art. 7 e art. 14,
commi 1 e 3) sono illegittime per violazione del principio della
certezza giuridica (art. 9, comma 3 Cost.), in quanto non specificano
in che consistono le attività di studio alternative
all’insegnamento facoltativo della religione cattolica nelle scuole.
Dette norme regolamentari sono altresì illegittime in quanto non
attuano la Legge Organica n. 1/1990 (Disposizione addizionale II) che,
rinviando all’Accordo sull’Insegnamento e Affari Culturali,
sottoscritto tra lo Stato spagnolo e la Santa Sede il 3 gennaio 1979,
stabilisce che l’insegnamento della religione cattolica deve essere
obbligatoriamente organizzato dalle scuole in condizioni equiparabili
alle altre discipline. Invero, tale equiparazione non sussiste laddove
la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica non
concorre in uguale misura delle altre materie nel curriculum degli
alunni; e quando gli alunni che hanno optato per l’insegnamento
religioso sono privati dell’opportunità di un miglior apprendimento
delle materie complementari, al cui approfondimento siano destinate le
attività di studio alternative ad esso; ne consegue che le norme
impugnate violano altresì il principio costituzionale di uguaglianza
(art. 14). Inoltre, facendo obbligo ai genitori degli alunni di
scegliere, all’atto della iscrizione alla Scuola Primaria, tra
l’insegnamento della religione cattolica e le “attività di studio”
alternative, detta disciplina regolamentare viola il diritto degli
studenti a non dichiarare la propria religione né a manifestare quali
siano le proprie convinzioni religiose, garantito dall’art. 16 Cost.

Sentenza 10 marzo 1994

Le norme del Reale Decreto n. 1700/1991 sono illegittime laddove,
nell’attuazione del principio secondo cui l’insegnamento della
religione cattolica deve essere obbligatoriamente organizzato nelle
scuole superiori pur rimanendo facoltativo per gli studenti, lascino
indefinito il contenuto delle materie alternative. Invero, la mancata
individuazione degli insegnamenti opzionali viola il principio
costituzionale del diritto alla certezza giuridica, nella concreta
accezione di certezza della norma, al fine di una scelta cosciente dei
destinatari del servizio; viola altresì l’Accordo tra lo Stato
Spagnolo e la Santa Sede del 1979 nonché la Disposizione Addizionale
Seconda della Legge Organica n. 1/1990, che istituisce l’obbligo per
gli istituti di istruzione secondaria (BUP) di includere nei programmi
di studio l’insegnamento della religione cattolica “in condizioni
equiparabili alle altre discipline fondamentali”. Per quest’ultimo
motivo, qualora le materie alternative si risolvano in un
approfondimento delle materie comuni, costituirebbero un vantaggio
educativo, oltre ad incidere indirettamente sulla valutazione di esse,
per quegli studenti che le abbiano scelte preferendole
all’insegnamento della religione cattolica, con violazione del
principio costituzionale di uguaglianza.

Sentenza 12 giugno 1996, n.106/1996

L’attività lavorativa sanitaria prestata in un Centro ospedaliero non
ha una diretta relazione con l’ideologia dell’ente ecclesiastico che
lo gestisce, in quanto trattasi di attività esclusivamente di
carattere tecnico, ideologicamente neutra. Quindi, se nella
fattispecie in cui l’insegnante di una scuola privata muove un attacco
aperto alla ideologia della scuola sono messi a confronto due diritti
fondamentali, quali la libertà di cattedra (art. 20, co. 1 Cost.) e
la libertà della scuola (art. 27, co. 1 Cost.), nella fattispecie in
oggetto le libertà costituzionali della lavoratrice, in particolare
la libertà di manifestazione del pensiero (art. 20 Cost.), non sono
suscettibili di limitazione. Inoltre, per la stessa ragione, il
titolare dell’impresa non può esigere dal lavoratore al di là del
compimento delle obbligazioni che derivano dal contratto di lavoro
che, peraltro, risulta stipulato con il Centro ospedaliero (Orden
Hospitalero de San Juan de Dios), avente fine assistenziale-sanitario,
e non con l’ente religioso da cui dipende, la cui ideologia non si
estende direttamente a quello poiché ha una distinta funzione
sociale. Ne deriva che è illegittimo il licenziamento della
lavoratrice a seguito di una reazione verbale, ma non gravemente
offensiva, nei confronti del cappellano dell’ospedale allorché
questi, per ovviare alla mancata assistenza prestata ai malati alla
celebrazione domenicale nella Cappella, per lo sciopero del personale
sanitario, si recò per le corsie ad impartire l’eucarestia in
processione e intonando canti religiosi, attività che poteva essere
intesa come perturbatrice della tranquillità e del benestare degli
infermi, nonché come reazione di censura dinanzi alla negata
collaborazione del personale sanitario.

Sentenza 16 novembre 1993, n.340/1993

1. Este Tribunal sólo puede decidir respondiendo a las razones
por   las que los órganos judiciales vienen a dudar, en un caso
concreto, de la   conformidad con la Constitución de una norma con
rango de Ley (STC 126/1987) [F.J. 4].
2. No toda desigualdad de trato legislativo en la regulación de una
materia   entraña una vulneración del derecho fundamental a la
igualdad ante la Ley   del art. 14 C.E., sino únicamente aquellas
que introduzcan una diferencia de trato entre situaciones que puedan
considerarse sustancialmente iguales y   sin que posean una
justificación objetiva y razonable. Por lo que dicho   precepto
constitucional, en cuanto límite al propio legislador, veda la  
utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar
de   arbitrarios o carentes de una justificación objetiva y
razonable. A lo que   cabe agregar que también es necesario, para
que la diferencia de trato sea   constitucionalmente lícita, que
las consecuencias jurídicas que se deriven   de tal diferenciación
sean proporcionadas a la finalidad perseguida por el   legislador,
de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o  
desmedidos. Exigiendo el principio de igualdad, por tanto, no sólo
«que la   diferencia de trato resulte objetivamente justificada,
sino también que   supere un juicio de proporcionalidad en sede
constitucional sobre la   relación existente entre la medida
adoptada, el resultado producido y la  finalidad pretendida por el
legislador» (STC 110/1993) [F.J. 4].
3. Al determinar que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”,
cabe   estimar que el constituyente ha querido expresar, además,
que las   confesiones religiosas en ningún caso pueden trascender
los fines que les   son propios y ser equiparadas al Estado,
ocupando una igual posición   jurídica; pues como se ha dicho en
la STC 24/1982, el art. 16.3 C.E. «veda   cualquier tipo de
confusión entre funciones religiosas y funciones   estatales». Lo
que es especialmente relevante en relación con el art. 76.1  
L.A.U. dado que este precepto ha llevado a cabo precisamente una  
equiparación de la posición jurídica de la Iglesia con el Estado y
los otros entes de Derecho público en materia de arrendamientos
urbanos [F.J. 4].
4. La noción de «intereses generales» que incorpora el art. 103.1
C.E., que   también figura en otros preceptos constitucionales
limitativos de derechos   (así, en los arts. 33.3 y 128.1 y 2 C.E.)
constituye una habilitación  general para la intervención de las
distintas Administración públicas en   defensa de dichos
intereses, incluso cuando estos inciden sobre intereses  
particulares. De donde se sigue que la ley puede establecer la
legitimidad   de una actuación de las Administraciones públicas
distinta de la prevista en el régimen general de una materia
«exceptio salus publicae causa» siempre   que la misma sea
necesaria para servir los intereses generales [F.J. 5].
5. Es indudable que en el presente caso la contienda procesal ante el
Juez   civil ha de girar, exclusivamente, sobre el cumplimiento o
incumplimiento de los requisitos y trámites que la Ley de
Arrendamientos Urbanos establece en el art. 76. 1, «in fine», el
carácter jurídico público legalmente atribuido a la corporación
arrendadora y la existencia de la declaración ministerial de
necesidad de la ocupación (art. 76.2) y también, según
la doctrina mayoritaria, sobre los concernientes al orden de
selección de las viviendas y locales de negocios (arts. 64 y 72) y
a la obligación del arrendador de ocupar los desalojados dentro de
un determinado plazo (arts. 68.1 y 75.1) así como de no arrendarlos
o ceder su goce o uso a un tercero hasta transcurrido cierto tiempo
(arts. 68 y 75.2). Por consiguiente, pudiendo debatirse todas estas
cuestiones en el proceso, cuyo objeto y las   pretensiones que en
él cabe deducir se encuentran así legalmente   delimitadas,
únicamente respecto de estas cuestiones -y no de la excluida   «ex
lege» de la eventual controversia de las partes- se ha de predicar
la   exigencia constitucional derivada del art. 24.2 C.E. Por lo que
no cabe   estimar, en definitiva, el desequilibrio procesal
contrario al principio de   «igualdad de armas» que los órganos
judiciales promovientes de las   cuestiones y el Ministerio Fiscal
imputan al precepto aquí examinado en   relación con el mencionado
art. 24.2 C.E. [F.J. 5].
  La norma, contenuta nella Legge sugli Affitti Urbani, che dispone
la equiparazione della Chiesa cattolica agli enti di diritto pubblico
al fine di agevolare la rescissione del contratto di locazione, è
illegittima per contrasto con il principio costituzionale di
aconfessionalità dello Stato (art. 16, co. 3, CE). Invero,
l’enunciato per cui “nessuna confessione avrà carattere di
religione di stato”, impedisce che le confessioni religiose possano
trascendere i fini che sono loro propri ed essere equiparate allo
Stato o agli enti pubblici, non rilevando a tal fine il dovere
costituzionale di cooperazione del potere pubblico con la Chiesa
Cattolica e con le altre confessioni religiose.

Sentenza 08 novembre 1993, n.328

Según declaramos en nuestra STC 265/1988, el Auto que reconoce 
eficacia civil a una decisión pontificia sobre matrimonio rato y no
consumado, a pesar de haberse formulado una oposición razonada que
excluye toda imputación de conveniencia u oportunismo, «quedando a
salvo el derecho   de las partes para formular su pretensión en el
procedimiento correspondiente», determina una situación de
indefensión constitucionalmente relevante, puesto que, por un lado,
reenvía al interesado a un procedimiento que está previsto en la
ley sólo para el caso de que el Auto sea denegatorio (con
oposición o sin ella) o se acuerde el archivo o sobreseimiento
del expediente, y, por otro, impone al opositor el seguimiento de un
nuevo proceso para remediar en su caso una violación de un derecho
fundamental ocurrido en procedimiento distinto y agotado [F.J. 2].
Il provvedimento giudiziario che riconosce efficacia civile alla
dispensa ecclesiastica di matrimonio rato e non consumato, emesso
malgrado fosse stata proposta opposizione nel procedimento di
omologazione, e pertanto in contrasto con le disposizioni di
derivazione concordataria (L. n. 30/1981, attuativa dell’art. VI. 2
dell’Accordo 3 gennaio 1979 tra lo Stato Spagnolo e la Santa Sede),
viola il diritto fondamentale alla effettiva tutela giudiziale (art.
24 CE).

Sentenza 19 febbraio 1997

L’imposizione di una zona di rispetto di quindici piedi attorno alle
cliniche dove si praticano aborti intesa a preservare le donne che vi
accedono a piedi o in macchina dalle molestie della propaganda
antiabortista è giustificata da congrui interessi pubblici come
quello di assicurare la salute pubblica e l’ordine, di promuovere la
libertà di circolazione, di proteggere il diritto di proprietà, e la
libertà delle donne di usufruire dei servizi relativi al loro stato
di gravidanza; per tanto, è da escludere un contrasto di tale
imposizione con la libertà garantita dal primo emendamento.
L’imposizione di una zona mobile di rispetto a ciascuna persona o a
ciascun veicolo diretto alle cliniche dove si praticano aborti non è
sufficientemente determinata nel tempo, nello spazio, e nei
destinatari né appare sufficientemente giustificata da un nesso
necessario con la tutela di interessi pubblici rilevanti; essa viola
quindi la libertà di parola e di comunicazione garantita dal primo
emendamento.

Sentenza 20 luglio 1994

Non è legittimo respingere la richiesta di un’associazione per
l’annullamento dei deliberati d’una assemblea di comproprietari
avversi alla destinazione al culto dei locali di proprietà
dell’associazione medesima, siti nel condominio, senza precisare
perché l’attività di culto sarebbe di natura tale da determinare
inconvenienti e rischi maggiori rispetto alla destinazione dei locali
per uso misto d’abitazione e di uffici professionali e commerciali,
previsto dal regolamento cui risultano vincolati i condomini.

Sentenza 04 novembre 1994

In assenza di un’associazione di culto o di atti amministrativi che
dispongano diversamente gli edifici di culto e le loro pertinenze sono
nella disponibilità dei fedeli e dei ministri di culto. Per tanto il
diritto di visita dei beni d’interesse artistico siti in una chiesa
monumentale, pur essendo legislativamente previsto, va regolamentato
d’accordo con il sacerdote incaricato dell’officiatura della
chiesa, sicché la delibera consiliare di un comune, volta a
disciplinare tale diritto, senza avere previamente ottenuto il
consenso del ministro di culto, è illegittima.