Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto 25 agosto 2010

L’art. 408 c.c., come novellato dalla legge n. 6 del 2004, legittima
e consente la designazione di un amministratore di sostegno, da parte
dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura
incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il negozio così compilato è destinato a racchiudere, anche,
direttive anticipate di trattamento terapeutico che saranno efficaci e
vincolanti per i terzi.
L’amministrazione di sostegno non può però “essere aperta ora per
allora” e, cioè, sotto condizione del verificarsi e attualizzarsi
dello stato di incapacità, in previsione del quale viene redatta la
designazione in via anticipata dell’amministratore. L’amministrazione
di sostegno potrà cioè essere aperta solo nel momento in cui il
suddetto stato di infermità si sarà verificato, non potendo il
procedimento giurisdizionale che essere attuale e contestuale alle
esigenze per le quali si chiede la misura di protezione, ciò anche
per garantire all’adulto incapace la massima tutela, garantita dalla
presenza del giudice tutelare cui demandato il compito di svolgere
tutti gli accertamenti del caso.
 

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Per approfondire in OLIR.it:
Tribunale di Trieste. Ufficio del Giudice Tutelare. Decreto 3 luglio
2009 [https://www.olir.it/documenti/?documento=5083]: “Trattamenti
sanitari e nomina dell’amministatore di sostegno
Corte d’Appello di Firenze. Decreto 3 luglio 2009
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5084]: “Testamento biologico
ed amministratore di sostegno”.
Tribunale di Modena. Decreto 5 novembre 2008
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4818]: “Testamento biologico:
amministratore di sostegno come garante delle volontà biologiche del
malato”.

Decreto 04 novembre 2008

Nel nostro ordinamento non è in alcun modo positivamente prevista la
possibilità di disporre anticipatamente del proprio corpo con
manifestazioni di volontà relative al rifiuto di terapie per un
momento successivo a quello in cui tale volontà venga esternata (c.d.
testamento biologico). In questo senso, si deve pertanto rilevare
come, in assenza di una disciplina normativa che attribuisca
ultrattività alla volontà del rifiuto di cure cosiddette
“salva-vita” da parte dell’interessato, l’attribuzione ad un
terzo – quale l’amministratore di sostegno – della facoltà di farsi
latore di tale volontà si tradurrebbe nel rimettere, per via
giurisprudenziale, ad una volontà estranea la decisione di
un’omissione di cure certamente o probabilmente foriera del
sacrificio di una vita potenzialmente sana (nel caso di specie,
l’amministratore di sostegno non veniva autorizzato dal giudice
tutelare, nella ipotesi di perdita di coscienza da parte del
ricorrente, a rifiutare le terapie, compresa l’eventuale trasfusione
di sangue, che i sanitari avessero ritenuto necessarie ed
indifferibili per la salvaguardia della integrità fisica del paziente
e della sua stessa vita) (cfr., contra, Tribunale Civile di Bologna,
Decreto 4 giugno 2008, n. 297
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4825])

Sentenza 16 ottobre 2007, n.21748

In una situazione cronica di oggettiva irreversibilità del quadro
clinico, può essere dato corso, come estremo gesto di rispetto
dell’autonomia del malato in stato vegetativo permanente, alla
richiesta – proveniente dal tutore che lo rappresenta – di
interruzione del trattamento medico che lo tiene artificialmente in
vita, allorché quella condizione – proprio muovendo dalla volontà
espressa prima di cadere in tale stato e tenendo conto dei valori e
delle convinzioni propri della persona in stato di incapacità – si
appalesi, in mancanza di qualsivoglia prospettiva di regressione della
patologia, lesiva del suo modo di intendere la dignità della vita e
la sofferenza nella vita. Sulla base di tali considerazioni, la
decisione del giudice, dato il coinvolgimento nella vicenda del
diritto alla vita come bene supremo, può essere nel senso
dell’autorizzazione soltanto (a) quando la condizione di stato
vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico,
irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli
standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci
supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un
qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad
una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia
realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, concordanti
e convincenti, della voce del rappresentato, tratta dalla sua
personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti,
corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di
incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona.

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– CORTE DI CASSAZIONE. SEZIONE I CIVILE, Ordinanza 20 aprile 2005, n.
8291 [https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=2305],
Rigettata l’istanza diretta ad ottenere l’autorizzazione
all’interruzione dell’alimentazione artificiale richiesta dal tutore;
– TRIBUNALE CIVILE,Parere 11 dicembre 2006
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3996], Diritto del
paziente ad interrompere il trattamento terapeutico;
– TRIBUNALE CIVILE,Ordinanza 16 dicembre 2006
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3997], Accanimento
terapeutico e diritto del paziente ad interrompere il trattamento
sanitario;
– CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ, Parere 20 dicembre 2006
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4417], Trattamenti
sanitari ed accanimento terapeutico;
– COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA.Parere 30 settembre 2005
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3413],
Interruzione dell’alimentazione ed idratazione di pazienti in stato
vegetativo persistente;
– CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO.Sentenza 29 aprile 2002
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=885])