Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Delibera 10 maggio 1991

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera del 10 maggio 1991: “Criteri per il riconoscimento dell’idoneità all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche” (1). (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 4/1991) L’Ordinario del luogo deve accertarsi che tutti coloro che aspirano ad essere insegnanti di religione cattolica siano in possesso dei requisiti richiesti dal diritto. A tale […]

Delibera 30 dicembre 1987, n.42 bis

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 42 bis del 30 dicembre 1987: “Incarico dell’insegnamento di religione cattolica nella scuola materna ed elementare a religiosi o religiose in possesso di qualificazione riconosciuta dalla CEI. Determinazione dei criteri di qualificazione e procedura per la verifica” (1). (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 10/1987) § 1. L’insegnamento della […]

Intesa 09 settembre 1999

Intesa fra il Ministro dell’Interno e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana che stabilisce le modalità per assicurare l’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, 9 settembre 1999. Il Ministro dell’Interno quale autorità competente in materia di pubblica. sicurezza, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 1999 e il […]

Decreto Presidente Repubblica 27 ottobre 1999, n.421

Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 421: “Esecuzione dell’intesa sull’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, firmata il 9 settembre 1999”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 268 del 15 novembre 1999) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 25 marzo 1985, […]

Sentenza 22 ottobre 1999, n.390

Non e’ fondata la questione di legittimita’ costituzionale – sollevata
in riferimento all’art. 3 Cost. – degli artt. 5, primo comma, e 6
della legge 5 giugno 1930, n. 824 (Insegnamento religioso negli
istituti medi d’istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica
ed artistica); della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed
esecuzione dell’Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il
18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense
dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede),
nella parte in cui da’ esecuzione all’art. 9, numero 2, di tale
Accordo; dell’art. 309, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado), “laddove prevedono che la nomina degli
insegnanti di religione, su proposta dell’ordinario diocesano, ha
efficacia annuale, senza alcuna possibilita’ di essere inseriti
nell’organico dei docenti, e con possibilita’ di revoca ‘ad libitum’
dell’incarico”. Posto, infatti, che la lesione del principio di
eguaglianza viene denunciata comparando la condizione degli insegnati
di religione rispetto a quella dei docenti di altre discipline, sul
presupposto che solo per i primi, nell’ambito del personale docente
della scuola, sia prevista la annualita’ dell’incarico; tale premessa
e’ inesatta sia relativamente all’assenza di rapporti di lavoro a
tempo determinato per il personale docente, sia relativamente alla
configurazione dell’assoluta precarieta’ degli insegnati di religione.
Invero, sotto il primo aspetto, il conferimento dell’insegnamento per
incarico si inquadra nel sistema delle assunzioni a tempo determinato,
sempre previste dalla comune disciplina scolastica; sotto il secondo
aspetto, proprio tale disciplina (art. 47, commi 6 e 7, del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola
di cui al provv. P.C.M. 21 luglio 1995) prevede che l’incarico annuale
degli insegnanti di religione si intende confermato qualora permangano
le condizioni ed i requisiti prescritti, assimilando questo incarico,
con le specificita’ ad esso proprie, al rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, anche quanto alla progressione economica di carriera
(art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312).