Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 26 gennaio 2009, n.214

Il diritto di rifiutare le cure è un diritto di libertà
assoluto, il cui dovere di rispetto si impone nei confronti di
chiunque intrattenga con l'ammalato il rapporto di cura, non
importa se operante all'interno di una struttura sanitaria
pubblica o privata. Qualora l'ammalato decida di rifiutare le cure
– ove incapace, tramite rappresentante legale debitamente autorizzato
dal Giudice Tutelare – tale manifestazione esclude ogni legittimazione
al trattamento sanitario, determinando il sorgere dell'obbligo
giuridico del medico di interrompere la somministrazione dei mezzi
terapeutici indesiderati. In questo senso, dunque, rifiutare il
ricovero ospedaliero, dovuto da parte del SSN a chiunque sia affetto
da patologie mediche, solo per il fatto che il malato abbia
preannunciato la propria intenzione di avvalersi del suo diritto alla
interruzione del trattamento, significa limitare indebitamente tale
diritto. L'accettazione presso la struttura sanitaria pubblica non
può infatti essere condizionata alla rinuncia del malato ad
esercitare un suo diritto fondamentale.


Corte
di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 13 dicembre 2008, n.
27145

Corte
costituzionale, Ordinanza 8 ottobre 2008, n. 334

Corte
di Appello di Milano. Prima Sezione Civile. Decreto 9 luglio
2008

Corte
di Cassazione. Sezione I civile. Sentenza 4 – 16 ottobre 2007,
n. 21748

Corte
di cassazione. Sezione I civile. Ordinanza 20 aprile 2005, n.
8291
)

Nota 22 dicembre 2008

Corte Europea dei diritti dell’uomo. Nota 22 dicembre 2008: “Interruzione del trattamento di alimentazione di paziente in stato vegetativo permanente: inadmissibility decision A. Rossi and others v. Italy”. A Chamber of the European Court of Human Rights has declared inadmissible eight joined applications lodged in the case of Ada Rossi and Others v. Italy (applications […]

Sentenza 13 novembre 2008, n.27145

E’ inammissibile – per difetto di legittimazione – il ricorso proposto
dal Pubblico Ministero avverso provvedimento emesso in seguito a
giudizio civile, avente ad oggetto l’istanza rivolta a disporre
l’interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale di
paziente in stato vegetativo permanente. Tale fattispecie, infatti,
non rientra tra le cause “sullo stato e capacità delle persone”,
essendo quest ultime esclusivamente quelle riguardanti la posizione
soggettiva dell’individuo come cittadino o nell’ambito della comunità
civile o familiare, e non, invece, anche le questioni attinenti ad
ulteriori diritti aventi a presupposto la posizione soggettiva stessa.
La dimensione così circoscritta del potere di impugnazione del P.M.
presso il giudice del merito neppure può, infine, dar luogo a dubbio
alcuno di legittimità costituzionale, per il profilo della mancata
sua estensione alla ipotesi che qui ne riguarda, in relazione ai
precetti della eguaglianza e della ragionevolezza, di cui all’art. 3,
commi primo e secondo, della Costituzione, stante l’evidente
ragionevolezza, invece, del non identico trattamento di fattispecie in
cui viene in rilievo un diritto personalissimo del soggetto di
spessore costituzionale (come, nella specie, il diritto di
autodeterminazione terapeutica in tutte le fasi del la vita, anche in
quella terminale) – all’esercizio del quale è coerente che il P.M.
non possa contrapporsi fino al punto della impugnazione di decisione
di accoglimento della domanda di tutela del titolare – e fattispecie
viceversa connotate da un prevalente interesse pubblico (come quelle
cui fa rinvio l’art. 69 c.p.c.), solo in ragione del quale si
giustifica l’attribuzione di più incisivi poteri, anche impugnatori,
al Pubblico Ministero.

Decreto 09 luglio 2008

L’accertata inconciliabilità della concezione della dignità della
vita, da parte del malato, con la perdita totale ed irrecuperabile
delle sue facoltà motorie e psichiche e con la sopravvivenza solo
biologica del suo corpo in uno stato di assoluta soggezione all’altrui
volere, sono fattori che appaiono e che – è ragionevole considerare –
prevalenti su una necessità di tutela della vita biologica in sé e
per sé considerata (Nel caso di specie, il giudice adito accoglieva
l’istanza, presentata dal tutore, di autorizzazione all’interruzione
del trattamento di sostegno vitale artificiale nei confronti di
paziente in stato vegetativo permanente)