Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 01 agosto 2003, n.206

Legge 1 agosto 2003, n. 206: "Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attivita' similari e per la valorizzazione del loro ruolo". (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” n. 181 del 6 agosto 2003) Art. 1. 1. In conformita' ai principi generali di cui al capo I […]

Ordinanza 04 dicembre 2001, n.88

Tar Lombardia. Ordinanza 4 dicembre 2001, n. 88. IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4316/95 R.G. proposto dalla “Congregazione cristiana dei testimoni di Geova”, in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv. Riccardo Villata, presso il cui studio e’ elettivamente domiciliata, in Milano, via S. Barnaba […]

Ordinanza 22 novembre 2001, n.379

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 22, comma 1-bis, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, introdotto dall’art. 5, comma 1, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 8, primo comma, e 19 della Costituzione, in quanto il regime
del trattamento dei dati personali degli aderenti ad associazioni od
organizzazioni a carattere religioso sarebbe ingiustamente
differenziato in base alla circostanza che le confessioni religiose
abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite
accordi o intese. Infatti la questione – sollevata allo scopo di
rendere applicabile ad un aderente alla Congregazione Cristiana dei
Testimoni di Geova, la disciplina dettata per gli aderenti a
confessioni religiose regolate da intese – non investe la norma
concernente la fattispecie oggetto del giudizio ‘a quo’, bensì la
norma riguardante la disciplina che si vorrebbe estendere, sicché
l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità, lungi dal produrre
conseguenze nel giudizio ‘a quo’, avrebbe l’effetto – indesiderato –
di generalizzare la portata della disciplina applicabile nel giudizio
davanti al giudice rimettente.

Sentenza 10 novembre 1997, n.329

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma
1, e 8, comma 1, Cost., l’art. 404, comma 1, cod. pen., nella parte in
cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziche’ la
pena diminuita prevista dall’art. 406 cod. pen., sia perche’, nella
visione costituzionale attuale, la ‘ratio’ differenziatrice – che
ispiro’ il legislatore del 1930 con il riconoscimento alla Chiesa e
alle religioni cattoliche di un valore politico, quale fattore di
unita’ morale della nazione – non vale piu’ oggi, quando la
Costituzione esclude che la religione possa considerarsi
strumentalmente rispetto alle finalita’ dello Stato e viceversa; sia
perche’, in attuazione del principio costituzionale della laicita’ e
non confessionalita’ dello Stato – che non significa indifferenza di
fronte all’esperienza religiosa, ma comporta equidistanza e
imparzialita’ della legislazione rispetto a tutte le confessioni
religiose – la protezione del sentimento religioso e’ venuta ad
assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di
liberta’ di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare
allo stesso modo l’esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono,
nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai
diversi contenuti di fede delle diverse confessioni; sia, infine,
perche’ il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale – quale criterio
di giustificazione di differenze fra confessioni religiose operate
dalla legge – se puo’ valere come argomento di apprezzamento delle
scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, e’
viceversa vietato laddove la Costituzione, nell’art. 3, comma 1,
stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in
base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l’appunto
la religione, e cioe’ che la protezione del sentimento religioso,
quale aspetto del diritto costituzionale di liberta’ religiosa, non e’
divisibile.