Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 26 ottobre 2015, n.4898

Il matrimonio tra persone dello stesso sesso deve intendersi incapace,
nel vigente sistema di regole, di costituire tra le parti lo status
giuridico proprio delle persone coniugate (con i diritti e gli
obblighi connessi) in quanto privo dell'indefettibile condizione
della diversità di sesso dei nubendi, che il nostro ordinamento
configura quale connotazione "ontologica" essenziale
dell'atto di matrimonio.
Ciò premesso, occorre
esaminare il regime positivo della trascrivibilità negli atti
dello stato civile del matrimonio omosessuale laddove sia contratto
all'estero. Al riguardo, si può rilevare come la
trascrizione di tali matrimoni sia impedita all'ufficiale di stato
civile per il difetto della condizione relativa alla
“dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente
in marito e moglie”, prevista dall’art.64, comma 1, lett.
e), d.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell’ordinamento dello stato civile), quale
condizione dell’atto di matrimonio trascrivibile (così
come dall’art.16, d.P.R. cit., rubricato “Matrimonio
celebrato all’estero”, che utilizza, evidentemente, la
dizione “sposi” nell’unica accezione codicistica,
codificata all’art.107 c.c., di marito e moglie). Una volta
accertata l’inesistenza, alla stregua dell’ordinamento
positivo, di un diritto alla trascrizione dei matrimoni omosessuali
celebrati all’estero (e, quindi, la legittimità della
circolare del Ministro dell’interno che la vieta), occorre
verificare se il titolo rivendicato dagli originari ricorrenti possa
essere affermato in esito ad un’operazione ermeneutica imposta
dal rispetto di principi costituzionali o enunciati in convenzioni
internazionali. La compatibilità del divieto, in Italia, di
matrimoni tra persone dello stesso sesso (e, quindi, si aggiunga, come
logico corollario, della trascrizione di quelli celebrati
all’estero) è già stata scrutinata ed affermata
dalla Corte Costituzionale (Corte
Cost., sent. 11 giugno 2014, n.170
; sent. 15 aprile
2010, n.138
; ordinanze n. 4 del 2011 e n.276 del 2010), che ha
chiarito come la regolazione normativa censurata risulti, per un
verso, compatibile con l’art.29 della Costituzione
(contestualmente interpretato come riferito alla nozione civilistica
di matrimonio tra persone di sesso diverso) e, per un altro, conforme
alle norme interposte contenute negli artt.12 della CEDU e 9 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (d’ora
innanzi Carta di Nizza), nella misura in cui le stesse rinviano
espressamente alle legislazioni nazionali, senza vincolarne i
contenuti, la disciplina dell’istituto del matrimonio,
riservandosi l’eventuale delibazione
dell’incostituzionalità di disposizioni legislative che
introducono irragionevoli disparità di trattamento delle coppie
omosessuali in relazioni ad ipotesi particolari (per le quali si
impone il trattamento omogeneo tra le due tipologie di
unioni). 
Tanto rilevato occorre accertare se, tra i
poteri assegnati al Prefetto, resti o meno incluso quello di annullare
gli atti dello stato civile di cui il Sindaco ha ordinato contra legem
la trascrizione. Reputa il Collegio che la potestà in
questione debba intendersi implicata dalle funzioni di direzione,
sostituzione e vigilanza. A ben vedere, infatti, se si negasse al
Prefetto la potestà in questione, la sua posizione di
sovraordinazione rispetto al Sindaco (allorchè agisce come
ufficiale di governo), in quanto chiaramente funzionale a garantire
l’osservanza delle direttive impartite dal Ministro
dell’interno ai Sindaci e, in definitiva, ad impedire
disfunzioni o irregolarità nell’amministrazione dei
registri di stato civile, rimarrebbe inammissibilmente sprovvista di
contenuti adeguati al raggiungimento di quel fine.
Ne consegue,
in definitiva, l’accoglimento dell’appello del Ministero
e, in riforma del capo di decisione impugnato, l’integrale
reiezione del ricorso di primo grado contro il provvedimento con cui
il Prefetto (nel caso di specie di Roma) ha annullato le trascrizioni
dei matrimoni omosessuali celebrati all’estero dagli originari
ricorrenti.


In Olir.it: cfr. Consiglio di
Stato, Sez. III, sentenze nn. 4897-4899 del 26 ottobre 2015

Sentenza 26 ottobre 2015, n.4897

Il matrimonio tra persone dello stesso sesso deve intendersi incapace,
nel vigente sistema di regole, di costituire tra le parti lo status
giuridico proprio delle persone coniugate (con i diritti e gli
obblighi connessi) in quanto privo dell'indefettibile condizione
della diversità di sesso dei nubendi, che il nostro ordinamento
configura quale connotazione "ontologica" essenziale
dell'atto di matrimonio.
Ciò premesso, occorre
esaminare il regime positivo della trascrivibilità negli atti
dello stato civile del matrimonio omosessuale laddove sia contratto
all'estero. Al riguardo, si può rilevare come la
trascrizione di tali matrimoni sia impedita all'ufficiale di stato
civile per il difetto della condizione relativa alla
“dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente
in marito e moglie”, prevista dall’art.64, comma 1, lett.
e), d.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell’ordinamento dello stato civile), quale
condizione dell’atto di matrimonio trascrivibile (così
come dall’art.16, d.P.R. cit., rubricato “Matrimonio
celebrato all’estero”, che utilizza, evidentemente, la
dizione “sposi” nell’unica accezione codicistica,
codificata all’art.107 c.c., di marito e moglie). Una volta
accertata l’inesistenza, alla stregua dell’ordinamento
positivo, di un diritto alla trascrizione dei matrimoni omosessuali
celebrati all’estero (e, quindi, la legittimità della
circolare del Ministro dell’interno che la vieta), occorre
verificare se il titolo rivendicato dagli originari ricorrenti possa
essere affermato in esito ad un’operazione ermeneutica imposta
dal rispetto di principi costituzionali o enunciati in convenzioni
internazionali. La compatibilità del divieto, in Italia,
di matrimoni tra persone dello stesso sesso (e, quindi, si aggiunga,
come logico corollario, della trascrizione di quelli celebrati
all’estero) è già stata scrutinata ed affermata
dalla Corte Costituzionale (Corte
Cost., sent. 11 giugno 2014, n.170
; sent. 15 aprile
2010, n.138
; ordinanze
n. 4 del 2011
e n.276 del 2010), che ha chiarito come la
regolazione normativa censurata risulti, per un verso, compatibile con
l’art.29 della Costituzione (contestualmente interpretato come
riferito alla nozione civilistica di matrimonio tra persone di sesso
diverso) e, per un altro, conforme alle norme interposte contenute
negli artt.12 della CEDU e 9 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea (d’ora innanzi Carta di Nizza), nella
misura in cui le stesse rinviano espressamente alle legislazioni
nazionali, senza vincolarne i contenuti, la disciplina
dell’istituto del matrimonio, riservandosi l’eventuale
delibazione dell’incostituzionalità di disposizioni
legislative che introducono irragionevoli disparità di
trattamento delle coppie omosessuali in relazioni ad ipotesi
particolari (per le quali si impone il trattamento omogeneo tra le due
tipologie di unioni).
Tanto rilevato occorre accertare se, tra i
poteri assegnati al Prefetto, resti o meno incluso quello di annullare
gli atti dello stato civile di cui il Sindaco ha ordinato contra legem
la trascrizione. Reputa il Collegio che la potestà in questione
debba intendersi implicata dalle funzioni di direzione, sostituzione e
vigilanza. A ben vedere, infatti, se si negasse al Prefetto la
potestà in questione, la sua posizione di sovraordinazione
rispetto al Sindaco (allorchè agisce come ufficiale di
governo), in quanto chiaramente funzionale a garantire
l’osservanza delle direttive impartite dal Ministro
dell’interno ai Sindaci e, in definitiva, ad impedire
disfunzioni o irregolarità nell’amministrazione dei
registri di stato civile, rimarrebbe inammissibilmente sprovvista di
contenuti adeguati al raggiungimento di quel fine.
Ne consegue,
in definitiva, l’accoglimento dell’appello del Ministero
e, in riforma del capo di decisione impugnato, l’integrale
reiezione del ricorso di primo grado contro il provvedimento con cui
il Prefetto (nel caso di specie di Roma) ha annullato le trascrizioni
dei matrimoni omosessuali celebrati all’estero dagli originari
ricorrenti.


In Olir.it: cfr. Consiglio di Stato, Sez.
III, sentenze nn. 4898-4899 del 26 ottobre 2015

Sentenza 26 ottobre 2015, n.4899

Il matrimonio tra persone dello stesso sesso deve intendersi incapace,
nel vigente sistema di regole, di costituire tra le parti lo status
giuridico proprio delle persone coniugate (con i diritti e gli
obblighi connessi) in quanto privo dell'indefettibile condizione
della diversità di sesso dei nubendi, che il nostro ordinamento
configura quale connotazione "ontologica" essenziale
dell'atto di matrimonio.
Ciò premesso, occorre
esaminare il regime positivo della trascrivibilità negli atti
dello stato civile del matrimonio omosessuale contratto
all'estero. Al riguardo, si può rilevare come la
trascrizione di tali matrimoni sia impedita all'ufficiale di stato
civile per il difetto della condizione relativa alla
“dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente
in marito e moglie”, prevista dall’art.64, comma 1, lett.
e), d.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell’ordinamento dello stato civile), quale
condizione dell’atto di matrimonio trascrivibile (così
come dall’art.16, d.P.R. cit., rubricato “Matrimonio
celebrato all’estero”, che utilizza, evidentemente, la
dizione “sposi” nell’unica accezione codicistica,
codificata all’art.107 c.c., di marito e moglie). Una volta
accertata l’inesistenza, alla stregua dell’ordinamento
positivo, di un diritto alla trascrizione dei matrimoni omosessuali
celebrati all’estero (e, quindi, la legittimità della
circolare del Ministro dell’interno che la vieta), occorre
verificare se il titolo rivendicato dagli originari ricorrenti possa
essere affermato in esito ad un’operazione ermeneutica imposta
dal rispetto di principi costituzionali o enunciati in convenzioni
internazionali. La compatibilità del divieto, in Italia, di
matrimoni tra persone dello stesso sesso (e, quindi, si aggiunga, come
logico corollario, della trascrizione di quelli celebrati
all’estero) è già stata scrutinata ed affermata
dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., sent. 11
giugno 2014, n.170
; sent. 15 aprile
2010, n.138
; ordinanze n. 4 del 2011 e n.276 del 2010), che ha
chiarito come la regolazione normativa censurata risulti, per un
verso, compatibile con l’art.29 della Costituzione
(contestualmente interpretato come riferito alla nozione civilistica
di matrimonio tra persone di sesso diverso) e, per un altro, conforme
alle norme interposte contenute negli artt.12 della CEDU e 9 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (d’ora
innanzi Carta di Nizza), nella misura in cui le stesse rinviano
espressamente alle legislazioni nazionali, senza vincolarne i
contenuti, la disciplina dell’istituto del matrimonio,
riservandosi l’eventuale delibazione
dell’incostituzionalità di disposizioni legislative che
introducono irragionevoli disparità di trattamento delle coppie
omosessuali in relazioni ad ipotesi particolari (per le quali si
impone il trattamento omogeneo tra le due tipologie di unioni).
Tanto rilevato occorre accertare se, tra i poteri assegnati al
Prefetto, resti o meno incluso quello di annullare gli atti dello
stato civile di cui il Sindaco ha ordinato contra legem la
trascrizione. Reputa il Collegio che la potestà in questione
debba intendersi implicata dalle funzioni di direzione, sostituzione e
vigilanza. A ben vedere, infatti, se si negasse al Prefetto la
potestà in questione, la sua posizione di sovraordinazione
rispetto al Sindaco (allorchè agisce come ufficiale di
governo), in quanto chiaramente funzionale a garantire
l’osservanza delle direttive impartite dal Ministro
dell’interno ai Sindaci e, in definitiva, ad impedire
disfunzioni o irregolarità nell’amministrazione dei
registri di stato civile, rimarrebbe inammissibilmente sprovvista di
contenuti adeguati al raggiungimento di quel fine.
Ne consegue,
in definitiva, l’accoglimento dell’appello del Ministero
e, in riforma del capo di decisione impugnato, l’integrale
reiezione del ricorso di primo grado contro il provvedimento con cui
il Prefetto (nel caso di specie di Roma) ha annullato le trascrizioni
dei matrimoni omosessuali celebrati all’estero dagli originari
ricorrenti.


n Olir.it: cfr. Consiglio di Stato, Sez. III,
sentenze nn. 4897-4898 del 26 ottobre 2015

Decreto 17 luglio 2014

Alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale europea e come
chiarito dalla stessa giurisprudenza italiana, la ragione della non
trascrivibilità dell’atto di matrimonio tra persone dello
stesso sesso contratto all’estero non può più
identificarsi nell’inesistenza del matrimonio per mancanza di un
requisito minimo indispensabile, ma nell’inidoneità a
produrre quale atto di matrimonio qualsiasi effetto giuridico
nell’ordinamento italiano. Ciò deriva dalla mancanza di
una normativa sul punto che sia per l’ordinamento costituzionale
interno sia per l’ordinamento sovranazionale è riservata
in via esclusiva al Parlamento Nazionale e che non può certo
essere in alcun modo estrapolata in via interpretativa. [La Redazione
di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento Alessandro
Ceserani – Università degli Studi di Milano]

Decreto 02 luglio 2014

L’atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso non
può essere trascritto perché non è idoneo a
spiegare effetti giuridici nel nostro ordinamento sulla base della
attuale vigente normativa. In particolare, nel caso di specie,
contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, sebbene la legge
argentina abbia introdotto la possibilità di ottenere la
rettificazione del sesso secondo una procedura peraltro meramente
amministrativa, diversamente da quanto previsto dalla nostra legge
164/1982 che richiede in ogni caso una pronuncia giurisdizionale che
accerti e dichiari il nuovo status della persona, essa tuttavia non
attribuisce effetti retroattivi alla rettificazione in quanto –
all’art. 7 –  testualmente sancisce “gli effetti
della rettifica del sesso e del proprio nome, ottenuti ai sensi della
presente legge sono applicati a terzi dal momento
dell’iscrizione nel registro". L’atto di matrimonio
di cui si chiede la trascrizione risulta dunque essere un atto di
matrimonio tra persone dello stesso sesso, come tale in Italia
intrascrivibile nei registri dello stato civile. [La Redazione di
OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento Alessandro
Ceserani – Università degli Studi di Milano]

Sentenza 10 maggio 1995, n.211

Deve essere pronunciata la nullità della trascrizione del matrimonio
canonico contratto da coloro i quali alla data della celebrazione
risultavano già uniti da precedente matrimonio civile. é
manifestamente inammissibile l’eccezione di incostituzionalità
dell’art. 12, n. 2, legge n. 847/29 per asserito contrasto con gli
artt. 3,8,19 della Costituzione, attesa l’intervenuta abrogazione
della disposizione per effetto dell’art. 13 dell’Accordo 18
febbraio 1984 (legge n. 121/1985). L’eccezione, invece, deve essere
dichiarata manifestamente infondata qualora la si intenda rivolta alla
normativa in vigore, giacché quest’ultima in alcun modo menoma o
conculca il diritto di libertà religiosa di coloro i quali,
scegliendo il matrimonio civile, già conseguirono effetti rilevanti
nell’ordinamento statuale. Alla pronuncia di nullità della
trascrizione di un matrimonio canonico consegue l’automatica
invalidità della dichiarazione di scelta del regime patrimoniale resa
dagli sposi all’atto della celebrazione.