Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 10 aprile 2013, n.16391

Per condotta di favoreggiamento personale deve intendersi non solo
quella diretta a deviare le indagini già in atto, ma anche quella
diretta ad evitare che l’autorità proceda ad accertamenti in ordine
al reato e alla scoperta dell’autore di esso. Nel caso di specie, il
consiglio di non sporgere denuncia per il delitto di cui all’art.
609 quater da parte di terzi, dato da un parroco alla madre della
vittima, è stato ritenuto dotato di obiettiva valenza elusiva, tenuto
conto che per l’integrazione della fattispecie non è necessaria la
dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto
favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della
condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia.

Autorizzazione 31 gennaio 2002, n.6

Garante per la protezione dei dati personali: “Autorizzazione n. 6 del 2002 al trattamento di dati sensibili da parte degli investigatori privati”, 31 gennaio 2002. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del […]