Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 aprile 2015, n.943

La giurisprudenza amministrativa ha elaborato un principio di
carattere generale (riguardante in particolare la materia
dell'urbanistica), secondo il quale nel caso di jus superveniens,
rispetto ad un precedente giudizio, rileva solo la normativa
sopravvenuta "anteriore" alla notificazione della sentenza
(cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 8 gennaio 1986, n. 1). La regola
della notificazione tuttavia non si applica alle situazioni giuridiche
di carattere durevole (che riguardano cioè rapporti giuridici
di durata): in queste ipotesi sarà infatti applicabile la
normativa sopravvenuta, anche se successiva alla notificazione della
sentenza (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 11 maggio 1998, n. 2). Si
è inoltre chiarito che il giudicato è senz'altro
suscettibile di restare, per così dire,
"impermeabile" alle sopravvenienze normative solo quando la
sentenza abbia effetto vincolante pieno, e cioè abbia dato una
sostanziale soluzione definitiva alla questione controversa. Ora, nel
caso di specie, la sentenza di cui si chiede l'esecuzione non ha
sancito che l'interesse della ricorrente ad ottenere
l'individuazione di un'area da adibire ad attrezzature per il
culto islamico dovesse essere senz'altro accolta (si veda TAR
Lombardia sentanza 8 novembre 2013, n. 2485
), posto che tale
deliberazione si è limitata ad affermare che il Comune
esaminasse l'istanza presentata dalla ricorrente accertando
preliminarmente il possesso in capo a quest'ultima dei requisiti
richiesti dall'art. 70 della l.r. n. 12 del 2005 (aspetto
quest'ultimo trascurato – secondo la Corte – nella definizione del
PGT). Si deve pertanto ritenere che la l.r. n. 2 del 2015 sia
applicabile alla fattispecie in esame, con conseguente valutazione dei
requisiti richiesti da tale normativa in favore dei possibili
destinatari.

Sentenza 27 ottobre 2011, n.5778

L'art. 71, comma 1, lett. c – bis, della L.R. 11 marzo 2005 n. 12,
così come inserito dall'art. 12 della L.R. 21 febbraio 2011
n. 3, ha ricondotto nella categoria delle "attrezzature di
interesse comune per servizi religiosi… gli immobili (comunque)
destinati a sedi di associazioni, società o comunità di
persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità
statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione,
all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di
preghiera, scuole di religione o centri culturali". In tale
contesto, pertanto, la trasformazione – inoppugnabilmente avvenuta nel
caso di specie – del preesistente "negozio" in luogo
preminentemente adibito a culto non può che richiedere, anche
per la concomitantemente contestata realizzazione al piano
seminterrato di un tavolato interno, il rilascio del titolo edilizio
abilitante al mutamento della destinazione d'uso dei relativi
locali.

Circolare 11 febbraio 2015, n.123/ISIS

[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Roberto Mazzola, Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro"]

Parere 17 febbraio 2015

[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Roberto Mazzola, Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro"]

Sentenza 14 gennaio 2015, n.[2015] EWFC 3

La presente sentenza, pronunciata in un caso ove era in discussione se
la figlia di coniugi musulmani fosse stata sottoposta – o
rischiasse di essere sottoposta – a mutilazione genitale
femminile, sono state esaminate le differenze tra la circoncisione e
la mutilazione genitale femminile, concludendo per
l’ammissibilità della prima – anche se non
terapeutica – ma non della seconda (par. 59-73).

Sentenza 26 marzo 2009, n.32824

L’adesione ad un credo religioso
(nella specie l'Islam), che non sancisce la parità dei
sessi nel rapporto coniugale, non comporta un nesso indissolubile con
i maltrattamenti in famiglia e non incide sulla qualificazione
giuridica della condotta. In particolare l'appartenenza religiosa
non
 rileva e non
costituisce circostanza attenuante nell'integrazione del reato di
maltrattamenti in famiglia, nella specie in danno della
moglie.