Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 22 settembre 2011

Le prescrizioni urbanistiche impartite nell’esercizio della potestà
pianificatoria delle Amministrazioni Comunali sono espressione
dell’ampia discrezionalità che ad esse compete nella definizione
delle tipologie di utilizzazioni delle singole parti del territorio,
cosicché le scelte effettuate, impingendo nel merito dell’azione
amministrativa, non sono sindacabili, salvo che risultino incoerenti o
manifestamente incompatibili con l’impostazione di fondo
dell’intervento pianificatorio, o manifestamente incompatibili con le
caratteristiche oggettive del territorio, ovvero, ancora, affette da
vizi macroscopici di illogicità e di irrazionalità, di incoerenza
con le scelte di fondo del piano, di difettosa istruttoria e/o mancata
considerazione degli interessi pubblici e privati coinvolti
nell’assetto del territorio, riconducibili all’alveo dell’eccesso di
potere. Nella fattispecie, si è ritenuto che l’Amministrazione
abbia legittimamente differenziato – in relazione al grado di
incidenza derivante dal numero di soggetti in concreto aggregati in
loco – la posizione delle diverse tipopologie di associazioni
(religiose, politiche, sportive e ricreative).

Decisione 28 giugno 2011

Il ricorso delle associazioni islamiche svizzere contro la norma
relativa al divieto di costruire minareti (art. 72, comma 3 della
Costituzione svizzera, modificato nel 2009) è inammissibile perché
non risulta lo status di “vittima” dei ricorrenti in relazione agli
articoli 9 e 14 della CEDU. In particolare non risulterebbe dimostrato
il legame tra i ricorrenti e il pregiudizio (anche potenziale) che
deriva dalla norma contestata.

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In OLIR.it:
Corte Europea dei diritti dell’uomo. DECISIONE 28 GIUGNO 2011
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5658]:_
Ouardiri contre la Suisse. Luoghi di culto: decisione sulla
ricevibilità_

Circolare 02 marzo 2011

Circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. NOR: PRMC1106214C Le Premier ministre à Monsieur le ministre d'Etat, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'Etat, Monsieur le préfet de police, Mesdames […]

Sentenza 01 marzo 2010, n.4868

Cass. civ., Sez. I. Sentenza 1 Marzo 2010, n. 4868: "Diniego del visto per ricongiungimento familiare ed istituto della Kafalah". LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- SEZIONE PRIMA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADAMO Mario – Presidente – Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere – Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere – Dott. BERNABAI Renato – […]

Decreto 09 febbraio 2011

Il Marocco ha regolato l’istituto della Kafalah con procedura
giudiziaria ovvero un sistema di omologazioni e autorizzazioni
giudiziarie idonee ad assicurarne la funzione istituzionale di
protezione del fanciullo, riconosciuta anche dalla Convenzione di New
York del 1989 (art. 20). Ne consegue che – nel raffronto tra tale
istituto di diritto islamico e il modello dell’affidamento dei minori
previsto dal diritto italiano – prevalgono le analogie, perchè
entrambi gli istituti non hanno effetti legittimanti e non incidono
sullo stato civile del minore.
Nel caso in specie, dunque, la Corte di Appello ritiene dunque
applicabile l’art. 3 c. 2 lett. a ) del d.lgs. n. 30/2007,
nell’interpretazione secondo cui il diritto all’agevolazione
all’ingresso e soggiorno di talune categorie di familiari del
cittadino dell’Unione europea o italiano, diversi dal coniuge, dai
discendenti e ascendenti diretti, cioè quelli a carico o conviventi o
che soffrano di gravi condizioni di salute che rendano indispensabile
l’assistenza da parte del cittadino dell’Unione o italiano, non
può che tradursi nel rilascio del visto di ingresso per motivi di
riunificazione familiare (cfr. Corte di Appello di Venezia, decreto
3.2.2009
[/areetematiche/documenti/documents/corte_appello_venezia_decreto19012009.pdf]).

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In senso difforme: Tribunale di Verona, decreto 9 luglio 2010,
depositato il 12 luglio 2010 (I Grado)
[/areetematiche/documenti/documents/tribunale_verona_decreto_09072010.pdf]

Sentenza 07 gennaio 2011

Rientra nel legittimo esercizio del diritto di critica
l’espressione da parte dell’autore di uno scritto di opinioni e
giudizi anche in termini graffianti con un linguaggio colorito e
pungente, purché vi sia pertinenza della critica, cioè essa avvenga
nell’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto
oggetto di critica, ma dell’interpretazione di quel fatto. Nel caso in
esame, stante l’indiscutibile rilevanza sociale dell’argomento
trattato nel libro oggetto di causa (l’indagine, attraverso la
narrazione della vita personale dell’autore, dei complessi rapporti
tra mondo occidentale e mondo islamico), la notorietà in Italia
dell’autore del libro, nonché il progressivo aumento della presenza
di persone di fede islamica nel territorio italiano, è palese
l’esistenza di un concreto interesse dell’opinione pubblica ad avere
elementi di conoscenza e giudizio su tali argomenti. Né, in tale
fattispecie, può ritenersi travalicato il limite della continenza,
tenuto conto dei contenuti espressivi con i quali la critica è stata
esercitata e del rispetto del parametro della proporzione tra le
modalità di esposizione dei giudizi e la rilevanza sociale dei temi
trattati nel libro.
 

Varie 27 gennaio 2011

Parere tratto dalla sezione “Notizie” del sito web del Ministero
dell’Interno:
http://www1.interno.it/mininterno/site/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2011/index.html

Sentenza 27 novembre 2010, n.8298

Rientra tra i compiti degli enti territoriali provvedere a che sia
consentito a tutte le confessioni religiose di poter liberamente
esplicare la loro attività, anche individuando aree idonee ad
accogliere i rispettivi fedeli. I Comuni pertanto non possono
sottrarsi dal dare ascolto alle eventuali richieste in questo senso
che mirino a dare un contenuto sostanziale effettivo al diritto del
libero esercizio garantito a livello costituzionale, non solo nel
momento attuativo, ma anche nella precedente fase di pianificazione
delle modalità di utilizzo del territorio. Ciò rilevato, tuttavia,
il diritto di culto, come tutti i diritti, è collegato altresì alla
tutela delle altre situazioni giuridiche che l’ordinamento riconosce
e garantisce. Esso deve pertanto venire esercitato nel rispetto
delle regole predisposte e, dunque, nel caso di specie della
normativa urbanistica che, nel suo contenuto essenziale, mira
esplicitamente a contemperare i diversi possibili usi del territorio.

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In OLIR.it
T.A.R. Milano Lombardia sez. II, sentenza 28 dicembre 2009, n. 6226
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5639]: “Edifici di
culto: mutamento di destinazione d’uso e permesso di costuire” (I
grado)

Sentenza 23 settembre 2010, n.6415

Il fatto che i servizi prestati da una associazione siano rivolti ad
una comunità appartenente ad una determinata confessione religiosa,
ma dichiaratamente erogati al solo scopo di promuoverne l’integrazione
e l’inserimento nella società, non rivela la volontà di destinare i
locali in cui essa ha la propria sede a luogo di culto o comunque ad
attività connesse all’esercizio del ministero pastorale. La volontà
di attuare una particolare destinazione d’uso – nel caso di
specie, quale “attrezzatura di interesse comune per servizi
religiosi” – deve, infatti, trovare una corrispondenza nella natura e
nella tipologia di opere realizzate e non può essere inferita
dall’uso di fatto che possa, in precedenza, essere stato posto in
essere, tanto più quando l’istanza di sanatoria non faccia
riferimento alcuno ad una destinazione di tipo religioso.