Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 ottobre 2002, n.17096

L’attività didattica svolta dal religioso non alle dipendenze di
terzi, ma nell’ambito della propria congregazione e quale componente
di essa, secondo i voti pronunciati, non costituisce prestazione di
attività di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094, c.c.,
soggetta alle leggi dello Stato italiano, bensì opera di
evangelizzazione “religionis causa”, in adempimento dei fini della
congregazione stessa, regolata esclusivamente dal diritto canonico, e
quindi non legittima il religioso alla proposizione di domande dirette
ad ottenere emolumenti che trovano la loro causa in un rapporto di
lavoro subordinato. L’eccezione di illegittimità costituzionale di
questa interpretazione dell’art. 2094, c.c., sollevata in riferimento
agli art. 3 e 36, cost., è manifestamente infondata, sia in quanto
l’attività è resa in virtù di una libera scelta del religioso il
quale, attraverso i voti di obbedienza, di povertà e di diffusione
delle fede, accetta di svolgerla senza un corrispettivo economico, sia
in quanto il carattere di normale onerosità del rapporto di lavoro
non riguarda le prestazioni svolte all’interno della comunità
religiosa, sotto l’unico stimolo di principi morali, senza la tipica
subordinazione e senza prospettive di retribuzione.

Decreto 17 dicembre 2003

Ministere de la Commanaute française de belgique. “Décret organisant la neutralité inhérente à l’enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d’enseignement”, del 17 dicembre 2003. Le Parlement a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. – Dispositions générales Article 1er. Le présent chapitre s’applique à l’enseignement subventionné organisé par […]

Sentenza 05 gennaio 2001, n.97

Un istituto scolastico, gestito da una congregazione religiosa, può
assumere la natura di impresa industriale, e quindi usufruire degli
sgravi contributivi a favore delle imprese industriali operanti nel
Mezzogiorno, se svolge il servizio scolastico non per fini di
religione e di culto ma per fini di lucro – alla cui integrazione può
essere sufficiente l’idoneità almeno tendenziale dei ricavi a
perseguire il pareggio di bilancio – e con organizzazione degli
elementi personali e materiali necessari per il funzionamento del
servizio stesso.

Regio decreto 30 aprile 1924, n.965

Regio decreto 30 aprile 1924, n. 965: “Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media”. (Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 148 del 25 giugno 1924) Preambolo Veduti i nostri decreti 3 febbraio 1901, n. 31; 21 giugno 1885, n. 3413, e 3 dicembre 1896, n. 592, con i quali furono […]