Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 maggio 2016, n.579

L’art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 216 del 2003 stabilisce che
“nel rispetto dei principi di proporzionalità e
ragionevolezza e purché la finalità sia legittima,
nell’ambito del rapporto di lavoro o dell’esercizio
dell’attività di impresa, non costituiscono atti di
discriminazione […] quelle differenze di trattamento dovute a
caratteristiche connesse alla religione, […], qualora per la
natura della attività lavorativa o per il contesto in cui essa
viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un
requisito essenziale o determinante ai fini dello svolgimento della
attività medesima”. Nel caso di specie, il giudice di
seconda istanza ha affermato che il “non indossare il
velo” non sia da ritenersi requisito essenziale o determinante
ai fini della selezione per l’attività di hostess,
riformando pertanto la sentenza del Tribunale di primo grado, ed ha
dichiarato il carattere discriminatorio del comportamento posto in
essere dalla società appellata, condannando quest’ultima
al risarcimento del danno non patrimoniale subito
dall’appellante.

Sentenza 26 novembre 2015, n.64846/11

Il divieto di indossare il velo imposto a una dipendente del servizio
pubblico ospedaliero rappresenta una restrizione del diritto di
libertà religiosa garantito dall'art. 9 della CEDU;
restrizione che risulta tuttavia "necessaria", in una
società democratica, alla "protezione dei diritti e delle
libertà altrui". La limitazione della libertà
di manifestare la propria fede religiosa sul luogo di lavoro mediante
uno specifico abbigliamento costituisce, infatti, una misura
"proporzionata" allo scopo di tutelare il principio di
laicità dello Stato e di assicurare l'adempimento
dell'obbligo di neutralità dei servizi pubblici.

Sentenza 09 aprile 2015, n.630

RENVOIE à la Cour de justice de l’Union européenne
la question suivante: Les dispositions de l’article 4 §1 de
la directive 78/2000/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant
création d’un cadre général en faveur de
l’égalité de traitement en matière
d’emploi et de travail, doivent-elles être
interprétées en ce sens que constitue une exigence
professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la
nature d’une activité professionnelle ou des conditions
de son exercice, le souhait d’un client d’une
société de conseils informatiques de ne plus voir les
prestations de service informatiques de cette société
assurées par une salariée, ingénieur
d’études, portant un foulard islamique?

Sentenza 03 luglio 2014, n.7068

Osserva il Collegio che la valutazione compiuta dal Governo in ordine
al carattere non confessionale dell’Associazione ricorrente (nel
caso di specie, UAAR), in quanto richiama una concezione di
confessione religiosa avente un contenuto positivo e, quale
presupposto, “un fatto di fede rivolto al divino” –
escludendo per converso da tale nozione un contenuto negativo rivolto
ad escludere l’esistenza del trascendente e del divino – non
sembra manifestamente inattendibile o implausibile, risultando
viceversa coerente con il significato che, nell’accezione
comune, ha la religione, quale insieme delle credenze e degli atti di
culto che legano la vita di un individuo o di una comunità con
ciò che ritiene un ordine superiore e divino; tenuto poi conto
del fatto che la stessa UAAR si autodefinisce (nello
"Statuto") "organizzazione filosofica non
confessionale", che "si propone di rappresentare le
concezioni del mondo razionaliste, atee o agnostiche, come le
organizzazioni filosofiche confessionali rappresentano le concezioni
del mondo di carattere religioso", con ciò
autoqualificandosi essa stessa al di fuori dell'ambito delle
confessioni religiose, deve ritenersi infondato il ricorso presentato
contro il provvedimento di diniego dell'avvio delle trattatative
per stipulare una intesa con lo Stato ex art. 8, comma 3 della
Costituzione.


In OLIR.it:
Corte di
Cassazione. Sezioni Unite
Civili. Sentenza
28 giugno 2013, n. 16305

Consiglio
di Stato. Sentenza 18 novembre 2011, n. 6083