Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 15 luglio 1992

Ley de Asociaciones religiosas y Culto público. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 1992. (TEXTO VIGENTE, Última reforma publicada 24-04-2006) CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme […]

Sentenza 22 maggio 2006, n.603

L’Accordo di Villa Madama tra la Repubblica italiana e la Santa Sede –
all’art. 9 punto 2 – contiene un significativo riconoscimento del
valore storico della religione maggioritariamente praticata nel
territorio nazionale (“la Repubblica italiana, riconoscendo il valore
della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del
cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo
italiano”). Questo riconoscimento giustifica l’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche, ma può essere utilizzato
anche come criterio per regolare quelle situazioni in cui la
visibilità dei simboli religiosi all’interno degli edifici
scolastici (e pubblici in genere) fa parte di consuetudini radicate. A
tali consuetudini può essere data rilevanza finché sono condivise da
quanti utilizzano gli edifici pubblici, includendo nel numero non solo
i funzionari ma anche i cittadini che abbiano un qualche collegamento
con l’attività svolta all’interno dei suddetti edifici.
L’estensione dei soggetti interessati vale in modo particolare nel
settore della scuola, dove gli studenti e i loro genitori non sono
semplici fruitori di un servizio ma componenti della stessa comunità
scolastica (art. 3 del Dlgs. 297/1994).

Ordinanza 10 luglio 2006, n.15614

In mancanza di un’espressa previsione di legge impositiva
dell’obbligo di affissione del crocifisso nelle scuole, così come
rilevato dal giudice delle leggi nell’ordinanza n. 389/2004, trova
applicazione – ai fini della giurisdizione – l’art. 33 del D.Lgs
80/1998, sostituito dall’articolo 7 della legge 204/2000, nel testo
risultante dalla sentenza 204/2004 della Corte Costituzionale (e con
le puntualizzazioni contenute nella recente sentenza 191/2006), che
nella materia dei pubblici servizi attribuisce al giudice
amministrativo la giurisdizione esclusiva se in essa la pubblica
amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero
si avvale della facoltà riconosciutale dalla legge di adottare
strumenti negoziali in sostituzione dei potere autoritativo. Non è
infatti contestabile che l’affissione del crocifisso nelle scuole
avvenga sulla base di provvedimenti dell’autorità scolastica
conseguenti a scelte dell’Amministrazione, contenute in regolamenti
e circolari ministeriali, riguardanti le modalità di erogazione del
pubblico servizio, e quindi riconducibili, pur nella complessità
delle implicazioni e nella rilevanza e delicatezza degli interessi
coinvolti alla potestà organizzatoria della stessa. La ritenuta
giurisdizione del giudice amministrativo si estende dunque alla
consequenziale domanda risarcitoria proposta, secondo il disposto
dell’articolo 35 del D.Lgs 80/1998, come sostituito dall’articolo
7 della legge 205/2000 (Nella fattispecie in esame, i ricorrenti, in
proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori,
chiedevano – previo accertamento della lesione del diritto assoluto di
libertà religiosa in relazione al principio di uguaglianza e di
laicità dello Stato – che il Ministero dell’Istruzione fosse
condannato al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante la
rimozione del crocifisso dall’ambiente scolastico, nonchè al
risarcimento del danno per lesione del diritto alla libertà ed al
libero sviluppo psichico dei minori).

Circolare 14 febbraio 2005

Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales. Circulaire du 14 février 2005: “Construction d’édifices du culte – Règles d’urbanisme et de construction”. Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales à Madame et Messieurs les Préfets de région, Mesdames et Messieurs les Préfets Mon attention a été […]

Sentenza 04 aprile 2001

L’art. 1 della Costituzione della California, così come la
Costituzione degli Stati Uniti, sancisce il principio di laicità
dello stato e di uguaglianza tra le religioni. La presenza di un
simbolo religioso sul territorio cittadino non viola detti principi se
non rappresenta un trattamento preferenziale dell’autorità civile
verso una determinata religione. Nel caso di specie, le autorità
cittadine hanno venduto a privati una parte del terreno pubblico dove
è collocata una croce; la vendita non è da ritenersi un modo per
favorire la religione cristiana poichè si è svolta in modo corretto
e trasparente e non finalizzato ad evitare la rimozione della croce.
Trovandosi il simbolo in questione su una proprietà privata, i
proprietari sono liberi di mantenerne la collocazione, anche se esso
è visibile dal territorio pubblico.

Sentenza 21 marzo 2002

Sono esenti dal pagamento dell’I.V.A. – ai sensi dell’art. 13, parte
A, n. 2, lett. a), della sesta direttiva n. 77/388/CEE – gli enti
senza finalità di lucro, i cui amministratori non abbiano interessi
economici nella attività dell’ente, a nulla rilevando che
quest’ultimo si avvalga di personale dipendente retribuito.