Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 aprile 2002, n.14382

In via generale le norme e i principi di tutela operanti per i
rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun
limite alla loro applicazione nella disciplina del rapporto del
personale degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che
esercitano l’attività ospedaliera e che sono classificati, ai fini
della loro inserzione nel servizio sanitario pubblico; questa loro
qualificazione, in assenza di disposizioni espresse in tal senso, non
comporta di per sè l’applicazione a tali rapporti dei principi
dell’ordinamento del personale ospedaliero pubblico, compreso quello
concernente la necessità di assunzione per pubblico concorso, e non
preclude, di conseguenza, l’operatività delle disposizioni dettate
dall’art. 2103 c.c. in tema di promozione automatica alla qualifica
superiore del dipendente per avvenuto esercizio di fatto delle
correlative mansioni, protratto per il lasso di tempo stabilito dalla
legge.

Sentenza 18 aprile 2002, n.14381

Si deve ritenere che le norme e i principi di tutela operanti per i
rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun
limite alla loro applicazione per i dipendenti degli enti
ecclesiastici gestori di ospedali classificati ai sensi della legge n.
132-1968. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata,
secondo la quale la classificazione degli ospedali gestiti da enti
ecclesiastici e il loro inserimento nel servizio sanitario pubblico,
ai sensi dell’art. 1 della legge n. 132 del 1968, non precludeva
l’applicazione ai dipendenti degli stessi della normativa sul rapporto
di lavoro a termine di cui alla legge n. 230 del 1962).

Sentenza 21 maggio 2002, n.5804

L’attività di insegnamento resa, con il possesso dei prescritti
requisiti professionali, nell’ambito di un’istituzione di
volontariato, con connotazioni proprie del corrispondente insegnamento
nella scuola pubblica, deve reputarsi idonea a garantire
l’acquisizione di una vera e propria esperienza didattica. Inoltre,
secondo l’indirizzo interpretativo seguito dalla Sezione (decisione
n.1033/2002), dal mancato versamento dei contributi non può
desumersi, in via diretta ed immediata, altra conseguenza che non sia
l’inadempienza, da parte del datore di lavoro, agli obblighi
contributivi nascenti dal rapporto. Segnatamente, il mancato
versamento dei contributi può assumere soltanto il valore di una
presunzione semplice superabile con qualsiasi mezzo di prova e di
fatto, nel caso in esame, superata dalla certificazione di servizio
resa dalla direzione didattica e dall’approvazione della nomina
dell’insegnante interessata, da parte del competente Provveditore agli
studi, resa sulla previa considerazione del possesso, da parte
dell’interessata, dei requisiti professionali per la prestazione
dell’attività di insegnamento.

Sentenza 04 giugno 2003, n.16774

L’attività didattica o sanitaria svolta dal religioso non alle
dipendenze di terzi, ma nell’ambito della propria congregazione e
quale componente di essa, secondo i voti pronunciati, non costituisce
prestazione di attività di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094
c.c., soggetta alle leggi dello Stato italiano, bensì opera di
evangelizzazione “religionis causa”, in adempimento dei fini della
congregazione stessa, regolata esclusivamente dal diritto canonico, e
quindi non legittima il religioso alla proposizione di domande dirette
ad ottenere emolumenti che trovano la loro causa in un rapporto di
lavoro subordinato. L’eccezione di illegittimità costituzionale di
questa interpretazione dell’art. 2094, c.c., sollevata in riferimento
agli art. 3 e 36 cost., è manifestamente infondata, sia in quanto
l’attività è resa in virtù di una libera scelta del religioso il
quale, attraverso i voti di obbedienza, povertà e diffusione delle
fede, accetta di svolgerla senza un corrispettivo economico, sia in
quanto il carattere di normale onerosità del rapporto di lavoro non
riguarda le prestazioni svolte all’interno della comunità religiosa,
sotto l’unico stimolo di principi morali, senza la tipica
subordinazione e senza prospettive di retribuzione.

Sentenza 16 ottobre 2002, n.17096

L’attività didattica svolta dal religioso non alle dipendenze di
terzi, ma nell’ambito della propria congregazione e quale componente
di essa, secondo i voti pronunciati, non costituisce prestazione di
attività di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094, c.c.,
soggetta alle leggi dello Stato italiano, bensì opera di
evangelizzazione “religionis causa”, in adempimento dei fini della
congregazione stessa, regolata esclusivamente dal diritto canonico, e
quindi non legittima il religioso alla proposizione di domande dirette
ad ottenere emolumenti che trovano la loro causa in un rapporto di
lavoro subordinato. L’eccezione di illegittimità costituzionale di
questa interpretazione dell’art. 2094, c.c., sollevata in riferimento
agli art. 3 e 36, cost., è manifestamente infondata, sia in quanto
l’attività è resa in virtù di una libera scelta del religioso il
quale, attraverso i voti di obbedienza, di povertà e di diffusione
delle fede, accetta di svolgerla senza un corrispettivo economico, sia
in quanto il carattere di normale onerosità del rapporto di lavoro
non riguarda le prestazioni svolte all’interno della comunità
religiosa, sotto l’unico stimolo di principi morali, senza la tipica
subordinazione e senza prospettive di retribuzione.

Sentenza 31 gennaio 2003, n.11883

In base al disposto dell’art. 4 della legge n. 108 del 1990, i
lavoratori dipendenti dalle organizzazioni di tendenza (nel caso di
specie, l’Inas) non godono della tutela reale di cui all’art. 18 della
legge n. 300 del 1970, ma godono comunque della tutela prevista per la
generalità dei lavoratori; in particolare, deve escludersi
l’esenzione delle organizzazioni di tendenza dalla regolamentazione
legislativa dei trasferimenti dei lavoratori.

Legge provinciale 08 aprile 2004, n.1

Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2004)”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige” n. 16 del 20 aprile 2004, Supplemento n. 1) (Omissis) CAPO III – ALTRE DISPOSIZIONI ARTICOLO 19 […]

Sentenza 11 settembre 2003, n.13380/2003

Cassazione civile, SEZIONE LAVORO, 11 settembre 2003, n. 13380 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI – Presidente – Dott. Luciano VIGOLO – Consigliere – Dott. Attilio CELENTANO – Consigliere – Dott. Camillo FILADORO – Rel. Consigliere – Dott. Aldo DE MATTEIS – Consigliere – ha pronunciato […]

Contratto collettivo 14 ottobre 2002

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero, 1° giugno 2002-31 maggio 2006. L’anno 2002, il giorno 14 ottobre in Roma tra l’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, nella persona del suo Presidente mons. dott. Francesco Galdi in rappresentanza anche degli Istituti Diocesani e Interdiocesani per il […]