Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 dicembre 2008, n.2955651

Il termine stabilito dell’art. 4 della legge n. 230 del 1998 per la
presentazione della domanda con la quale si chiede di prestare il
servizio civile in sostituzione del servizio militare, è perentorio.
Tale termine, strettamente collegato al tempo dell’arruolamento, è
infatti rivolto a consentire alla Pubblica amministrazione di
conoscere con un congruo anticipo quali e quanti cittadini esprimano
obiezione di coscienza, per l’irrinunciabile esigenza di programmare
ed organizzare con tempestività l’espletamento del servizio civile e
del servizio di leva. In particolare, ai sensi degli artt. 5, 8 e 9
della legge n. 230 del 1998 e dell’art. 2 del d.P.R. n. 352 del 1999,
l’esame della domanda di ammissione al servizio civile, con il
controllo sulla sussistenza dei relativi requisiti, è affidato al
Ministero della difesa, fino al 31 dicembre 1999, e poi all’Ufficio
nazionale per il servizio civile, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il ricorso all’autorità giudiziaria
ordinaria, secondo le previsioni dell’art. 5, comma 4, della
menzionata legge, è contemplato invece in via d’impugnazione del
provvedimento di reiezione della domanda ed in caso di “sopravvenuto
decreto di decadenza dal diritto di prestare il servizio civile”. Una
disposizione quest’ultima che deve intendersi estesa anche
all’inosservanza del termine in questione, la cui perentorietà
implica parimenti decadenza, di modo che pure la decadenza per
tardività della domanda deve essere pronunciata dal Ministero, e poi
dall’Ufficio nazionale, con determinazioni sindacabili in sede
giudiziale solo se negative per l’obiettore (nel caso di specie,
veniva respinto il ricorso dell’amministrazione in quanto risultava
pacifico che la domanda rivolta a far valere il diritto all’obiezione
di coscienza ed alla prestazione del servizio civile in luogo del
servizio militare, non era stata trasmessa all’autorità competente,
cioè all’Ufficio nazionale, ma era rimasta presso il Distretto
militare di Milano, radicalmente privo del potere di decidere anche
sulla tempestività della domanda stessa).

Sentenza 15 maggio 2008, n.6156

L’art. 1 della legge n. 230/07 ha introdotto il comma 7 ter
dell’art 15 n. 230/98, che espressamente riconosce la possibilità
di richiedere la revoca dello status di obiettore dopo
l’espletamento del servizio, ancorandola a specifiche modalità
temporali e formali (la richiesta cioè deve essere irrevocabile e
può essere presentata solo dopo il decorso del termine di 5 anni
dalla collocazione in congedo). Per coloro che si avvalgono della
facoltà in esame il legislatore prevede espressamente al comma 7 bis
del citato art. 15, anch’esso introdotto dalla l. n. 130/07, il
venir meno dei limiti all’accesso per i posti in corpi militari o
che, comunque, comportino l’uso delle armi. Dalla disciplina ora
richiamata appare confermata, quindi, la netta distinzione, anche a
livello normativo, tra il profilo attinente alla preclusione
all’ammissione ad un certo tipo di impieghi e quello concernente gli
effetti della revoca dello status di obiettore intervenuta dopo
l’espletamento del servizio.

Regio decreto 27 ottobre 1932, n.1422

Regio decreto 27 ottobre 1932, n. 1422: “Esecuzione del Protocollo stipulato in Roma il 6 settembre 1932 fra la Santa Sede e il [Governo del Regno] d’Italia per l’esecuzione dell’art. 10 del Trattato Lateranense”. (da “Gazzetta Ufficiale” n. 261 del 12 novembre 1932) PROTOCOLLO FRA LA SANTA SEDE E IL GOVERNO [DEL REGNO] D’ITALIA PER […]