Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 09 ottobre 2006, n.20

Legge regionale 9 ottobre 2006, n. 20: “Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione”. (da “Bollettino ufficiale della Regione Campania” n. 48 del 23 ottobre 2006) Art. 1. Oggetto e finalita’ 1. E’ disciplinata la cremazione dei defunti e di loro resti, l’affidamento, […]

Legge regionale 08 giugno 2006, n.15

L.R. Liguria 8 giugno 2006, n. 15: “Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione”. ARTICOLO 1 (Principi) 1. La Regione Liguria promuove una rete di azioni volte a garantire a tutti l’accesso e il sostegno per il compimento del cammino educativo fino ai più alti gradi dell’istruzione sia valorizzando la centralità […]

Legge regionale 10 ottobre 2005, n.31

Legge regionale 10 ottobre 2005, n. 31: “Interventi per il diritto allo studio nelle scuole dell’infanzia non statali nelle scuole primarie non statali e paritarie”. (da B.U.R. n. 29 del 10 ottobre 2005) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione al fine di garantire il diritto allo studio nel rispetto del pluralismo culturale ed eliminare condizioni […]

Ordinanza 07 ottobre 2002, n.423

È manifestamente infondata, in riferimento all’art. 33 comma 4 cost.,
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 legge 10
dicembre 1997 n. 425, il quale, disciplinando lo svolgimento degli
esami di idoneità alle varie classi dei corsi di studio nelle scuole
pareggiate o legalmente riconosciute, consente al candidato esterno di
presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente
superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di
licenza o promozione dal candidato stesso posseduto, cosi riservando
alle scuole non statali una disciplina deteriore rispetto a quella
delle scuole statali. La regola generale vigente in materia è,
infatti, quella che ammette la possibilità di abilitazione al salto
di classe per un solo anno, sia con riguardo ai candidati che sono
alunni frequentanti scuole statali o non statali pareggiate o
legalmente riconosciute, sia con riguardo ai candidati esterni che si
presentano per gli esami di idoneità presso istituti non statali,
pareggiati o riconosciuti, mentre è l’art. 193 comma 2 d.lg. 16
aprile 1994 n. 297, che deroga a tale quadro generale, consentendo ai
candidati privatisti di anticipare più di un anno scolastico, sia
pure nel rispetto della durata temporale del corso normale degli
studi, deroga che, per effetto della disposizione censurata, è non
irragionevolmente limitata dal legislatore – fino alla realizzazione
della piena parità tra scuole statali e scuole non statali,
subordinata alla idoneità di queste ultime, secondo quanto stabilito
dalla legge 10 marzo 2000 n. 62 per le scuole paritarie, ad adempiere
precise condizioni per il riconoscimento della piena parità – agli
esami di abilitazione sostenuti presso istituti o scuole statali.

Legge regionale 31 ottobre 2001, n.39

Legge regionale 31 ottobre 2001, n. 39: “Riordino e razionalizzazione del servizio sanitario regionale”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Basilicata” n. 73 del 5 novembre 2001) (Omissis) ARTICOLO 46 (Partecipazione dei cittadini, tutela dei diritti dell’utenza ed utilizzazione delle attività di volontariato) 1. La Regione promuove e verifica le condizioni per la partecipazione dei cittadini […]

Legge regionale 26 luglio 2002, n.32

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32: “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Toscana” n. 23 del 5 agosto 2002) TITOLO I – PRINCIPI GENERALI ARTICOLO 1 (Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento) 1. La presente legge disciplina […]

Legge regionale 23 dicembre 2004, n.37

Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 37: “Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Valle d’Aosta” n. 1 del 4 gennaio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Oggetto) 1. La presente legge, nel rispetto della dignità, della libertà […]

Sentenza 10 maggio 1995, n.211

Deve essere pronunciata la nullità della trascrizione del matrimonio
canonico contratto da coloro i quali alla data della celebrazione
risultavano già uniti da precedente matrimonio civile. é
manifestamente inammissibile l’eccezione di incostituzionalità
dell’art. 12, n. 2, legge n. 847/29 per asserito contrasto con gli
artt. 3,8,19 della Costituzione, attesa l’intervenuta abrogazione
della disposizione per effetto dell’art. 13 dell’Accordo 18
febbraio 1984 (legge n. 121/1985). L’eccezione, invece, deve essere
dichiarata manifestamente infondata qualora la si intenda rivolta alla
normativa in vigore, giacché quest’ultima in alcun modo menoma o
conculca il diritto di libertà religiosa di coloro i quali,
scegliendo il matrimonio civile, già conseguirono effetti rilevanti
nell’ordinamento statuale. Alla pronuncia di nullità della
trascrizione di un matrimonio canonico consegue l’automatica
invalidità della dichiarazione di scelta del regime patrimoniale resa
dagli sposi all’atto della celebrazione.

Sentenza 12 aprile 1989, n.203

Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20
della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle
religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà
di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale. In
questo senso, lo Stato è tenuto, in forza dell’Accordo del 1984 con
la Santa Sede, ad assicurare l’insegnamento di religione cattolica.
Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo
l’esercizio del diritto di avvalersene crea l’obbligo scolastico di
frequentarlo. Per quanti invece decidano di non avvalersene,
l’alternativa è uno stato di non-obbligo. La previsione infatti di
altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento
per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata
attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà
costituzionale di religione.