Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 01 ottobre 2002, n.7843

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988,
che ha dichiarato l’illeggittimità costituzionale dell’art. 1 della
legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevede che le
IPAB regionali ed infraregionali, possano continuare a sussistere con
personalità giuridica di diritto privato quando abbiano
effettivamente tutti i requisiti di un’istituzione privata, la Corte
di Cassazione stabilisce che il carattere pubblico di un’istituzione
di assistenza e beneficienza deve essere oggetto di accertamento
giudiziale in base agli ordinari criteri di indagine. Ove risulti
accertata la natura di ente privato dell’IPAB, non si può ritenere
che esso abbia mai avuto natura pubblicistica. Inoltre sono validi, in
linea di principio, i patti per la sospensione del rapporto conclusi
tra i lavoratori e il datore di lavoro, poiché non hanno contenuto in
sè peggiorativo delle condizioni contrattuali e non concretano
rinunzia (alla retribuzione) invalida a norma dell’art. 2113 c.c.,
atteso che la perdita del corrispettivo discende dalla mancata
esecuzione della prestazione

Legge 24 gennaio 2003, n.53

Legge 24 gennaio 2003: “Labour Code”. (Published in the “Official Gazette of Romania” n.72 of 5 February 2003) TITLE I General provisions CHAPTER I Scope of application ART. 1 (1) The present code regulates all the individual and collective labour relations, the manner in which the control of the implementation of labour relations regulations takes […]

Sentenza 26 marzo 1991, n.489

Pret. Firenze. Sentenza 26 marzo 1991 [Drago, Pret.; Consigli c. Congregazione dei chierici regolari di San Paolo] : “Comportamenti extralavorativi e potere di licenziamento nelle organizzazioni di tendenza dopo la l. 108/90″. Le organizzazioni di tendenza hanno carattere imprenditoriale quando svolgono attività anche solo potenzialmente produttive di utili. Il licenziamento intimato per comportamento contrario all’ideologia […]

Contratto collettivo 06 novembre 2001

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici 2002-2004. (Omissis) Art. 1 – Definizione. Ai fini della presente normativa, si definisce Sacrista il lavoratore in possesso di piena capacità lavorativa, che presta la sua opera nel luoghi sacri occupandosi del loro decoro: – preparazione e assistenza delle sacre […]

Sentenza 04 marzo 2004, n.4435

Al lavoratore è riconosciuto il diritto soggettivo di astenersi dal
lavoro in occasione delle festività infrasettimanali, relative a
ricorrenze sia civili che religiose, tra cui è espressamente compresa
la giornata del 15 agosto, celebrativa dell’Assunzione della Beata
Vergine Maria (ex art. 1, del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792). In
dette fattispecie, il lavoratore è pertanto legittimato ad astenersi
dalla prestazione lavorativa. Tuttavia, qualora – come nel caso di
specie – la contrattazione collettiva di categoria preveda, in ragione
della particolarità degli esercizi pubblici che possono svolgere la
loro attività anche nei giorni festivi, che la fruizione di tale
festività sia subordinata alle esigenze aziendali, il rapporto tra
norma legale e norma contrattuale deve comunque rispettare la
dicotomia regola-eccezione. La regola generale (di fonte legale) è
rappresentata dell’astensione dal lavoro; l’eccezione (di fonte
contrattuale collettiva) è quella dell’obbligo per il lavoratore di
effettuare la prestazione lavorativa anche nel giorno festivo. In tali
ipotesi, pertanto, l’esistenza di “esigenze aziendali”, prevista dalla
normativa contrattuale collettiva, costituisce il presupposto perché
dall’applicazione della regola si passi all’applicazione
dell’eccezione, cosicchè chi invoca la norma contrattuale, di
eccezione, per paralizzare la norma legale, di riconoscimento in
generale del diritto del lavoratore ad astenersi dalla prestazione
lavorativa, deve provarne i presupposti (nella fattispecie in esame,
il datore di lavoro non ha provveduto a provare la sussistenza delle
suddette esigenze aziendali).

Convenzione 02 febbraio 2005

Convenzione diocesana 2 febbraio 2005: “Convenzione per i sacristi della Diocesi di Milano”. (Avvocatura Curia di Milano) L’anno 2005 il giorno 2 del mese di febbraio in Milano, tra la Commissione delegata dei Parroci della Diocesi di Milano, composta da: Don Ferdinando Rivolta – Presidente, da Don Renato Aristide Mariani e da Mons. Silvano Motta, […]

Sentenza 12 marzo 2004, n.5131

In tema d’insegnamento presso scuole private legalmente riconosciute,
il possesso del titolo legale di abilitazione all’insegnamento da
parte dei docenti costituisce un requisito di validità dello stesso
contratto di lavoro; ne consegue che l’attività svolta dal docente
privo di abilitazione, benché produttiva di effetti per il tempo in
cui il rapporto ha avuto esecuzione, conformemente alle previsioni
dell’articolo 2126 del cc, non può dar luogo a reintegrazione nel
caso di dedotta illegittimità della risoluzione del rapporto, stante
la nullità dello stesso, né è idonea ad assicurare l’applicazione
dell’articolo 18 della legge 300 del 1970.

Raccomandazione 24 giugno 1963

Organizzazione internazionale del Lavoro. Raccomandazione sull’estinzione del rapporto di lavoro. Ginevra, 24 giugno 1963. II – Norme di applicazione generale Non dovrebbero rappresentare motivi validi di licenziamento: (omissis) d) la razza, il colore, il sesso, la situazione matrimoniale, la religione, l’opinione politica, la nazionalità o l’origine sociale. (omissis)

Legge 15 luglio 1966, n.604

Legge 15 luglio 1966, n. 604 :”Norme sui licenziamenti individuali”. (Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” n. 195 del 6 agosto 1966) (omissis) Art. 4. Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dell’appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata. (omissis)

Legge 11 maggio 1990, n.108

Legge 11 maggio 1990, n. 108. (omissis) Art. 3. Licenziamento discriminatorio. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell’articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta […]