Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 26 novembre 2015, n.64846/11

Il divieto di indossare il velo imposto a una dipendente del servizio
pubblico ospedaliero rappresenta una restrizione del diritto di
libertà religiosa garantito dall'art. 9 della CEDU;
restrizione che risulta tuttavia "necessaria", in una
società democratica, alla "protezione dei diritti e delle
libertà altrui". La limitazione della libertà
di manifestare la propria fede religiosa sul luogo di lavoro mediante
uno specifico abbigliamento costituisce, infatti, una misura
"proporzionata" allo scopo di tutelare il principio di
laicità dello Stato e di assicurare l'adempimento
dell'obbligo di neutralità dei servizi pubblici.

Legge provinciale 11 luglio 2002, n.16

Legge regionale 11 luglio 2002, n. 16: “Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del “mobbing” nei luoghi di lavoro”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Lazio” n. 21 del 30 luglio 2002, Supplemento Ordinario n. 3) (Omissis) ARTICOLO 2 (Definizione del mobbing) 1. Ai fini della presente legge per “mobbing” s’intendono atti e comportamenti discriminatori […]

Disegno di legge 11 settembre 2000, n.3947

Camera dei Deputati – XIII Legislatura. Disegno di legge 11 settembre 2000, n. 3947: “Norme sulla libertà religiosa”. CAPO I LIBERTA DI COSCIENZA E DI RELIGIONE Art. 1. 1. La libertà di coscienza e di religione, quale diritto fondamentale della persona, è garantita a tutti in conformità alla Costituzione, alle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili […]