Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 13 gennaio 1982, n.16

Il controllo incidentale di legittimita` costituzionale di una norma
giuridica e` ammissibile se ed in quanto il giudice del merito ritiene
di doverla (egli) applicare in concreto, mentre non puo` il giudice
stesso, nella valutazione della rilevanza, fondarsi su previsioni,
ipotesi o congetture. Nella specie, la questione e` sollevata dal
tribunale per i minorenni nel corso di un giudizio di ammissibilita`
al matrimonio civile di minore ultrasedicenne, che in pendenza del
giudizio stesso aveva contratto matrimonio canonico trascritto; ma per
compiere gli accertamenti previsti dalla legge e rendere la pronuncia
di sua competenza, il giudice a quo non dovrebbe certo applicare la
norma, in materia di trascrizione, della cui legittimita`
costituzionale dubita: di cio` potrebbe se mai essere investito il
giudice della eventuale impugnativa della trascrizione, cioe` il
tribunale ordinario, nei cui panni, in sostanza, il giudice a quo si
mette, subordinando la pronuncia di propria competenza alla
possibilita` o meno (in relazione alla conseguente decisione di questa
Corte) che da quel giudice venga accolta la eventuale impugnativa.
(Inammissibilita` per irrilevanza della questione di legittimita`
costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., degli artt.
12 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847).