Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 30 gennaio 2003, n.14

È manifestamente infondata, in riferimento all’art. 2 cost., la
q.l.c. dell’art. 116 c.c., nella parte in cui non prevede che lo
straniero possa provare con ogni mezzo la ricorrenza delle condizioni
per contrarre matrimonio secondo le leggi del proprio paese ad
eccezione, eventualmente, di quelle che contrastano con l’ordine
pubblico, in quanto il rimettente ha erroneamente valutato l’ambito
dei provvedimenti adottabili all’esito del procedimento di cui
all’art. 98 comma 2 c.c., escludendo la configurabilità di una
decisione autorizzatoria e omettendo di verificare una diversa
interpretazione della norma censurata, che ha invece considerato
isolatamente e senza riferirsi al contesto normativo in cui
l’applicazione della legge straniera è esclusa ove i suoi effetti
siano contrari all’ordine pubblico.