Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Autorizzazione 24 giugno 2011, n.2

Garante per la protezione dei dati personali. Autorizzazione 24 giugno 2011, n. 2: "Autorizzazione n. 2/2011 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2011) Registro dei provvedimenti n. 252 del 24 giugno 2011 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE […]

Sentenza 14 settembre 2010, n.3477

Il medico obiettore, legittimamente inserito, nella struttura del
Consultorio è comunque tenuto all’espletamento di tutte
le attività istruttorie e consultive previste dalla legge n.
194/1978. L’avere o non avere manifestato una specifica convinzione
personale, attraverso la presentazione ovvero l’omessa presentazione
della dichiarazione di obiezione di coscienza ex art. 9 legge n.
194/1978, non costituisce dunque requisito essenziale e determinante
ai fini dello svolgimento dell’attività in esame, diversamente da
quanto accade nelle strutture autorizzate a praticare l’interruzione
della gravidanza.
Ciò rilevato, la procedura selettiva che escluda aprioristicamente i
medici specialisti obiettori dall’accesso ai Consultori appare
discriminatoria, oltre che irrazionale, poiché non giustificata da
alcuna plausibile ragione oggettiva. Ne consegue che la clausola del
bando che richieda specialisti non obiettori di coscienza per
attività consultoriali, viola il principio costituzionale di
eguaglianza (art. 3 Cost.), i principi posti a fondamento della
obiezione di coscienza (artt. 19 e 21 Cost.) e contrasta, altresì,
con l’art. 4 Cost. relativo al diritto al lavoro, realizzando una
inammissibile discriminazione. 
Nel caso di specie, il Tribunale adito ritenendo che la clausola
“espulsiva” del bando impugnato (la nota prot. 242 dell’8.4.2010
denominata “Pubblicazione Turni Vacanti” 1° trimestre 2010,
effettuata dal Comitato Consultivo Zonale Medici Specialisti
Ambulatoriali Interni della Regione Puglia – Bari) e la scelta
amministrativa degli atti programmatici presupposti (deliberazione
della Giunta Regionale n. 735 del 15.3.2010; Piano Attuativo Locale
adottato dalla ASL Bari; deliberazione della Giunta Regionale n. 405
del 17.3.2009) si ponessero in contrasto con i principi di
proporzionalità e ragionevolezza, ha accolto il ricorso proposto,
annullando sia gli atti programmatici presupposti, nei limiti in
cui veniva impedito l’accesso ai Consultori ai medici ginecologi
obiettori, sia la nota prot. 242 dell’8.4.2010, nella parte in cui
sotto il paragrafo “Ostetricia-Ginecologia” con riferimento ai
punti 18) ASL-BA n. 38 ore sett/li DSS n. 2 di Corato e 19) ASL-BA n.
38 ore sett/li DSS n. 14 di Putignano specificava: “Si richiedono
specialisti non obiettori di coscienza per attività consultoriali dei
Comuni del DSS n. 2 e del DSS n. 14”.

Sentenza 02 aprile 2007, n.8088

Le norme ed i principi di tutela, operanti per i rapporti di lavoro
subordinato di diritto privato, non trovano alcun limite alla loro
applicazione nel rapporto del personale dipendente presso enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, esercenti attività ospedaliera
e classificati ai fini della loro inserzione nel servizio sanitario
pubblico. Tale stato di cose, in difetto di disposizioni espresse in
tal senso, non comporta infatti l’assoluta parificazione della
regolamentazione dei suddetti rapporti di lavoro a quelli dei
dipendenti degli enti pubblici ospedalieri. La cognizione delle
eventuali controversie relative a tali rapporti appartiene, quindi,
alla cognizione del giudice ordinario.

Ordinanza 16 dicembre 2006

Nel caso di paziente affetto da un gravissimo stato morboso incurabile
è inammissibile la richiesa, ex art. 700 c.p.c., di un provvedimento
finalizzato all’interruzione della respirazione artificiale. Se da un
lato, esiste infatti il diritto di autodeterminarminazione del
paziente, dall’altro, sussiste invece il dovere giuridico, etico e
deontologico del medico di mantenere in vita il malato; dovere che si
arresta solo di fronte all’incurabilità della malattia e alla
futilità del trattamento (cd. accanimento terapeutico). Ciò
rilevato, in assenza di una determinazione normativa degli elementi
concreti, di natura fattuale e scientifica, di una delimitazione
giuridica di ciò che può essere considerato accanimento terapeutico,
va esclusa la sussistenza di una forma di tutela tipica dell’azione da
far valere nel giudizio di merito, con conseguente inmmissibilità
della relativa azione cautelare, attesa la sua finalità strumentale
ed anticipatoria degli effetti del successivo giudizio.

Parere 11 dicembre 2006

Nel caso di paziente affetto da un gravissimo stato morboso
degenerativo, per il quale non esistano trattamenti sanitari in grado
di arrestarne l’evoluzione, la richiesa di interrompere il trattamento
terapeutico non voluto è ammissibile e va accolta. Per quanto
riguarda, invece, la possibilità di ordinare ai medici di non
ripristinare la terapia, il ricorso è inammissibile, perché trattasi
di una scelta discrezionale affidata al medico, anche se tecnicamente
vincolata, in merito all’utilità e alla necessità di ripristinare in
un momento successivo la terapia, secondo quanto indicato
nell’articolo 37 del codice deontologico il quale prevede: “In caso di
malattia a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase
terminale, il medico deve limitare la sua opera all’assistenza morale
e alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al
malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della
qualità di vita”.

Decreto ministeriale 16 dicembre 2004, n.336

Decreto ministeriale 16 dicembre 2004, n.336: “Regolamento recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 42 del 21 febbraio 2005) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA e IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente norme in materia di procreazione medicalmente assistita ed in particolare […]

Sentenza 26 novembre 1999

La condotta del genitore che, per motivi religiosi, imponga ai figli
minori di sottoporsi, rispettivamente, ad un intervento di
circoncisione e di infibulazione, integra – stante nel caso di specie
il vincolo della continuazione – gli estremi del reato di lesioni
personali volontarie, di cui all’art. 582 c.p., aggravato – ex
art. 585 c.p. in relazione all’art. 577 ed ex art. 61, n. 11 c.p. –
dell’avere commesso il fatto ai danni di propri discendenti e con
abuso di autorità e coabitazione.

Ordinanza 16 agosto 2002, n.249552

Francia. Ordonnance du Juge des Référés du 16 août 2002, n. 249552: “Diritto alla vita e tutela delle convinzioni religiose del paziente” (Omissis) Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 13 août 2002, présentée pour Mme Valérie FEUILLATEY et pour Mme Isabelle FEUILLATEY, épouse GATT, demandant au juge des référés […]