Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 gennaio 2002, n.3367

La Commissione giudicatrice competente, chiamata in base alla legge
del 15 dicembre 1972, n. 772 ad esprimere un giudizio sulla domanda
volta al riconoscimento dell’obiezione di coscienza, può disattendere
la domanda stessa nelle ipotesi che dagli elementi raccolti d’ufficio
in sede istruttoria risulti la manifesta infondatezza dei motivi
addotti dal richiedente e quando da quegli elementi sia possibile
dedurre, al di là di ogni ragionevole dubbio, la pretestuosità dei
motivi di coscienza allegati, mentre non può valutare in positivo il
grado di “profondità” dei convincimenti del richiedente.

Sentenza 28 gennaio 1998, n.11

La questione non è fondata, per erroneità del presupposto
interpretativo da cui muove il giudice rimettente. È da escludere
infatti che dall’applicazione dell’art. 8 possano legittimamente
sortire le conseguenze paventate dal giudice rimettente, in ragione
delle quali egli si è indotto a sollevare la presente questione di
costituzionalità. L’accoglimento di questa, tuttavia, presupporrebbe
una condizione che, nella specie, non si verifica, cioè che le
menzionate conseguenze applicative incostituzionali siano ascrivibili
alla legge denunciata e che quindi, al fine di evitarle, sia
necessario addivenire alla sua dichiarazione d’incostituzionalità. Il
giudice rimettente ritiene che il caso particolare sul quale è
chiamato a decidere rientri nella portata dell’ultimo comma dell’art.
8.

Sentenza 18 novembre 1993, n.422

La mancata estensione dell’esonero dal servizio militare, conseguente
alla pena espiata, per i reati di rifiuto del servizio militare, a
coloro che rifiutano il servizio dopo averlo assunto adducendo motivi
diversi da quelli legislativamente previsti ovvero senza addurre alcun
motivo, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza e della
funzione rieducativa della pena in quanto, – come la Corte ha gia’
affermato in ordine alla mancata estensione del suddetto esonero a
coloro che rifiutano il servizio di leva prima di assumerlo – rende
possibile la reiterazione della condanna fino all’esaurimento del
correlativo obbligo di leva (compimento del 45 anno di eta’). Deve
pertanto essere dichiarata la illegittimita’ costituzionale dell’art.
8, terzo comma, l. 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui non
prevede l’esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a
favore di coloro che, avendo in tempo di pace rifiutato totalmente la
prestazione del servizio stesso, anche dopo averlo assunto, sulla base
di motivi diversi da quelli indicati nell’art. 1 della legge n. 772
del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel
comportamento la pena della reclusione quantomeno in misura
complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di
leva. Restano assorbite le ulteriori censure in riferimento agli artt.
2, 19 e 21 Cost.