Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 aprile 2003, n.4002

L’art. 16 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, stabilisce
che quando il trattamento dei dati concerne dati idonei a rilevare lo
stato di salute o la vita sessuale, questo è consentito se il diritto
da far valere o da difendere è di rango almeno pari a quello
dell’interessato; tale previsione non risolve in astratto il conflitto
tra l’interesse del terzo a conseguire l’accesso e quello alla
riservatezza dell’interessato, ma consente all’amministrazione che
detiene i dati sensibili, ed, in sostituzione, al giudice
amministrativo, di valutare in concreto ciascuna fattispecie al fine
di stabilire se l’accesso sia necessario o meno per far valere o
difendere un diritto almeno pari a quello dell’interessato.