Sentenza 26 marzo 2010, n.7253
In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della
nullità del matrimonio concordatario per difetto di consenso, le
situazioni di vizio psichico – assunte dal giudice ecclesiastico come
comportanti incapacità del soggetto, al momento della manifestazione
del consenso, a contrarre il matrimonio – non si discostano
sostanzialmente dall’ipotesi di invalidità contemplata dall’art.
120 c.c. In questo senso, è da escludere che il riconoscimento
dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi
fondamentali dell’ordinamento italiano. In particolare, tale
contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela
dell’affidamento della controparte, poichè mentre in tema di
contratti la disciplina generale dell’incapacità naturale dà
rilievo alla buona o malafede dell’altra parte, tale aspetto è
ignorato nella disciplina dell’incapacità naturale quale causa di
invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente
l’esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio
psichico.