Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 dicembre 2008, n.2955651

Il termine stabilito dell’art. 4 della legge n. 230 del 1998 per la
presentazione della domanda con la quale si chiede di prestare il
servizio civile in sostituzione del servizio militare, è perentorio.
Tale termine, strettamente collegato al tempo dell’arruolamento, è
infatti rivolto a consentire alla Pubblica amministrazione di
conoscere con un congruo anticipo quali e quanti cittadini esprimano
obiezione di coscienza, per l’irrinunciabile esigenza di programmare
ed organizzare con tempestività l’espletamento del servizio civile e
del servizio di leva. In particolare, ai sensi degli artt. 5, 8 e 9
della legge n. 230 del 1998 e dell’art. 2 del d.P.R. n. 352 del 1999,
l’esame della domanda di ammissione al servizio civile, con il
controllo sulla sussistenza dei relativi requisiti, è affidato al
Ministero della difesa, fino al 31 dicembre 1999, e poi all’Ufficio
nazionale per il servizio civile, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il ricorso all’autorità giudiziaria
ordinaria, secondo le previsioni dell’art. 5, comma 4, della
menzionata legge, è contemplato invece in via d’impugnazione del
provvedimento di reiezione della domanda ed in caso di “sopravvenuto
decreto di decadenza dal diritto di prestare il servizio civile”. Una
disposizione quest’ultima che deve intendersi estesa anche
all’inosservanza del termine in questione, la cui perentorietà
implica parimenti decadenza, di modo che pure la decadenza per
tardività della domanda deve essere pronunciata dal Ministero, e poi
dall’Ufficio nazionale, con determinazioni sindacabili in sede
giudiziale solo se negative per l’obiettore (nel caso di specie,
veniva respinto il ricorso dell’amministrazione in quanto risultava
pacifico che la domanda rivolta a far valere il diritto all’obiezione
di coscienza ed alla prestazione del servizio civile in luogo del
servizio militare, non era stata trasmessa all’autorità competente,
cioè all’Ufficio nazionale, ma era rimasta presso il Distretto
militare di Milano, radicalmente privo del potere di decidere anche
sulla tempestività della domanda stessa).

Sentenza 15 maggio 2008, n.6156

L’art. 1 della legge n. 230/07 ha introdotto il comma 7 ter
dell’art 15 n. 230/98, che espressamente riconosce la possibilità
di richiedere la revoca dello status di obiettore dopo
l’espletamento del servizio, ancorandola a specifiche modalità
temporali e formali (la richiesta cioè deve essere irrevocabile e
può essere presentata solo dopo il decorso del termine di 5 anni
dalla collocazione in congedo). Per coloro che si avvalgono della
facoltà in esame il legislatore prevede espressamente al comma 7 bis
del citato art. 15, anch’esso introdotto dalla l. n. 130/07, il
venir meno dei limiti all’accesso per i posti in corpi militari o
che, comunque, comportino l’uso delle armi. Dalla disciplina ora
richiamata appare confermata, quindi, la netta distinzione, anche a
livello normativo, tra il profilo attinente alla preclusione
all’ammissione ad un certo tipo di impieghi e quello concernente gli
effetti della revoca dello status di obiettore intervenuta dopo
l’espletamento del servizio.

Sentenza 04 marzo 2008, n.787/07

Il diritto all’obiezione di coscienza è compreso nel diritto di
libertà religiosa – sancito dall’art. 16 della Costituzione spagnola
– e può essere esercitato anche qualora non venga disciplinato
espressamente dalla legge. Nel caso di specie, è stato riconosciuto
legittimo l’esercizio dell’obiezione di coscienza dei genitori nei
confronti della partecipazione dei figli alle lezioni della materia
scolastica “Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos”.
Quest’ultima, infatti, riguarda contenuti collegati con l’etica ed i
valori morali, e può dunque risultare in contrasto con le convinzioni
religiose dei genitori e con il diritto ad educare i figli
conformemente ad esse, come riconosciuto sia dalla Costituzione
spagnola (art. 27.3), sia dalla CEDU (art. 2 del 1° protocollo
addizionale).

Decisione 29 novembre 2007

Decisione del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 sull’approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea da parte del Parlamento europeo (Testo approvato n. 2007/2218 (ACI)) Il Parlamento europeo, – vista la lettera del suo Presidente del 25 ottobre 2007, – vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sottoscritta e proclamata a Nizza il […]

Legge 02 agosto 2007, n.130

Legge 2 Agosto 2007, n. 130: “Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza” (testo in vigore dal 6 settembre 2007). (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n 194. del 22 agosto 2007) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga […]

Linee guida 14 agosto 1997

Direttive dettate dalla Presidenza Clinton per disciplinare le
modalità di esercizio della libertà religiosa nell’ambiente di
lavoro. Le linee guida si applicano al settore della pubblica
amministrazione e riguardano la libertà di espressione dei
lavoratori, il divieto di discriminazione, l’obbligo per i datori di
lavoro di predisporre aggiustamenti per agevolare i dipendenti
nell’esercizio del culto.

Costituzione 1998

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EL PUEBLO DEL ECUADOR Inspirado en su historia milenaria, en el recuerdo de sus héroes y en el trabajo de hombres y mujeres que, con su sacrificio, forjaron la patria; fiel a los ideales de libertad, igualdad, justicia, progreso, solidaridad, equidad y paz que han guiado sus pasos […]

Sentenza 22 marzo 2007, n.1360

La legge sul riconoscimento dello status di obiettore di coscienza (n.
230/1998) non richiedeva semplicemente la dichiarazione di ripudiare
“l’uso delle armi e della forza in genere nella risoluzione dei
conflitti tra esseri umani, e segnatamente tra popoli e/o comunità
statali”, ma esigeva un “quid pluris”, e cioè un’intima convinzione
di coscienza, religione o pensiero, così forte da non poter essere
violata se non a prezzo di un vero e proprio trauma psicologico.
L’obiettore di coscienza, quindi, doveva ripudiare ogni rapporto con
l’arma e non solo quello dell’uso dell’arma contro esseri umani.
Il diniego della licenza del porto di fucile per uso caccia è una
conseguenza necessaria di tale scelta e non può, pertanto, essere
considerato una lesione del diritto allo sviluppo della propria
personalità e del diritto alla libertà di associazione, nonché del
diritto alla libertà di espressione individuale.