Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 20 dicembre 2005

Esaminando la struttura delle fattispecie di cui all’articolo 151,
comma 1, Cpmp, si osserva che il provvedimento di chiamata alla armi
non concorre a costituire il precetto della norma incriminatrice ma è
un presupposto della condotta costituita dall’assenza legittima
senza giusto motivo protrattasi per almeno cinque giorni consecutivi.
Ciò premesso, e tenuto conto in particolare del fatto che la legge
non esclude che nel futuro si possa nuovamente ricorrere al servizio
militare di leva, non si può in alcun modo ritenere abolito il reato
in questione. L’attuale sospensione della coscrizione obbligatoria non
comporta infatti l’abrogazione di una norma penale rivolta a tutelare
l’interesse dello Stato ad assicurare comunque la presentazione alle
armi del cittadino ogniqualvolta questi sia chiamato ad adempiere il
servizio di ferma in base ad un legittimo provvedimento dell’Autorità
militare; solo un eventuale intervento del Parlamento, ai sensi
dell’art. 79 Costituzione, potrebbe dunque determinare l’estinzione
dei reati di assenza commessi anteriormente alla cessazione del
servizio militare obbligatorio.

Costituzione 03 settembre 1992

THE CONSTITUTION OF THE SLOVAK REPUBLIC, 3 settembre 1992. Article 1 The Slovak Republic is a sovereign, democratic state governed by the rule of law. It is not bound by any ideology or religion. (omissis) Article 12 (1) All human beings are free and equal in dignity and rights. Their fundamental rights and freedoms are […]

Risoluzione 18 gennaio 2006

Parlamento europeo. Risoluzione 18 gennaio 2006 sull’omofobia in Europa Il Parlamento europeo, – visti gli obblighi internazionali ed europei in materia di diritti umani, quali quelli contenuti nelle convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti dell’uomo e nella Convenzione europea sui diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, – viste le disposizioni della legislazione dell’Unione europea sui […]

Legge organica 22 maggio 1995, n.5

Legge organica 22 maggio 1995, n. 5: “Tribunale del Jurado”. (BOE de 23 de mayo 1995) TÍTULO I DISPOSICIONES COMUNES PARA LAS ELECCIONES POR SUFRAGIO UNIVERSAL DIRECTO. (Omissis) CAPÍTULO III. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. (Omissis) SECCIÓN II. LAS MESAS Y SECCIONES ELECTORALES. (Omissis) Artículo 6. Derecho y deber de jurado. La función de jurado es un derecho […]

Legge organica 19 luglio 1985, n.5

Legge organica 19 giugno 1985, n. 5: “Régimen elctoral general”. (BOE de 20 de junio 1985) TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES COMUNES PARA LAS ELECCIONES POR SUFRAGIO UNIVERSAL DIRECTO. (Omissis) CAPÍTULO III. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. (Omissis) SECCIÓN II. LAS MESAS Y SECCIONES ELECTORALES. (Omissis) Artículo 25 1. La Mesa electoral esta formada por un Presidente y dos vocales. […]

Sentenza 14 marzo 2003, n.1776

La disciplina prevista dall’art. 1, commi 1 e 2, decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 504 che fissa il termine massimo complessivamente
non superiore a nove mesi, trova applicazione solo per le domande di
obiezione di coscienza presentate dopo la data dell’1 gennaio 2000,
mentre per i precedenti rimane in vigore il regime di cui all’art. 9,
comma 2, della legge n. 230 del 1998.

Sentenza 30 aprile 2002, n.6424

Il termine di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 772 del 1972,
risulta essere di carattere perentorio, e la non tempestività della
domanda può ragionevolmente essere richiamata dall’amministrazione a
congrua giustificazione della sua determinazione di respingere la
richiesta di riconoscimento dell’obiezione di coscienza.

Sentenza 23 aprile 2002, n.5684

Il termine di un anno di cui all’art. 21 della legge 31 maggio 1975,
n. 191, decorrente dalla cessazione del titolo al ritardo e destinato
a chiudersi con la tempestiva chiamata a rispondere all’obbligo di
leva, ancorché perentorio, è comunque ampliato fino a 18 mesi nel
caso di domanda di obiezione di coscienza volta a prestare il servizio
civile, in applicazione dell’art. 3 della legge, n. 772 del 1972.

Sentenza 23 aprile 2002, n.4916

Ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 504, ai fini dell’avviamento degli obiettori di coscienza al
servizio civile sostitutivo di quello militare, devono tenersi
distinte le diverse discipline dettate per la fase transitoria e per
quella a regime. Nella fase a regime il termine massimo per l’impiego
dell’obiettore consta di nove mesi e comprende anche periodo
necessario per il riconoscimento della obiezione di coscienza; in
quella fase transitoria continua invece ad applicarsi il termine di
dodici mesi (decorrente dal riconoscimento) già previsto dall’art. 9
della legge 8 luglio 1998, n. 230.

Sentenza 14 maggio 2002, n.4915

L’art. 9, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, letto in
combinato disposto con l’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 504, in base al quale, in caso di avviamento al
servizio civile al posto di quello militare, il termine annuale si
applica a tutti i procedimenti avviati prima del 2000, e cioè entro
il 31 dicembre 1999 e non soltanto a quelli nei quali entro il 1999
era intervenuta anche l’accettazione della domanda, non contrasta con
gli art. 3, 4, 13, 23 e 52 Cost. Ciò avviene perché rientra nella
discrezionalità del legislatore fissare termini procedimentali, a
regime e transitori, espressione di un ragionevole contemperamento
delle opposte esigenze dell’amministrazione con quelle del cittadino
arruolato o ammesso al servizio sostitutivo, onde evitare che il
periodo di attesa dell’effettivo impiego si protragga sine die.