Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 10 gennaio 2002, n.7421

L’art. 3, della legge 13 ottobre 1975 n. 654, nel vietare –
sanzionandolo penalmente – ogni tipo di discriminazione razziale, sia
riconoscibile in atti, individuali o collettivi, di incitamento
all’offesa della dignità di persone di diversa razza, etnia o
religione, sia in comportamenti di effettiva offesa di tali persone,
consistenti in parole, gesti e forme di violenza ispirati in modo
univoco da intolleranza, delinea una figura di reato caratterizzata da
dolo specifico; ossia dalla coscienza e volontà di offendere l’altrui
dignità in considerazione delle caratteristiche razziali, etniche e
religiose dei soggetti nei cui confronti la condotta viene posta in
essere (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di
merito avesse correttamente riconosciuto, anche sotto il profilo
soggettivo, la configurabilità del reato in questione a carico di
taluni soggetti i quali, senza alcuna motivazione che non fosse
l’intolleranza razziale, avevano aggredito con pugni e calci, dopo
averli ingiuriati, alcuni immigrati senegalesi).