Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 21 marzo 2013, n.7046

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 21 marzo 2013, n. 7046: "Ordine Mauriziano e giurisdizione del Giudice amministrativo".   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE            SEZIONI UNITE CIVILI                         Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            Dott. PREDEN       Roberto                – Primo Presidente f.f. – Dott. ROVELLI      Luigi Antonio             – Presidente di Sez. – Dott. RORDORF      Renato                    – Presidente di Sez. – Dott. SALVAGO      […]

Sentenza 28 aprile 2006, n.173

L’art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre
2004, n. 39 (Costituzione dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera “Ordine
Mauriziano di Torino”), che dispone l’attribuzione, a titolo non
oneroso, alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti,
dei “beni immobili sedi dei presídi ospedalieri di Lanzo Torinese e
Valenza”, è illegittimo per contrasto con l’art. 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione. I beni cui la norma impugnata fa
riferimento, già appartenenti all’ente ospedaliero Ordine
Mauriziano, sono stati infatti attribuiti dall’art. 2, comma 2, del
decreto-legge n. 277 del 2004, convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1 della legge n. 4 del 2005, alla Fondazione Ordine
Mauriziano, costituita con l’art. 2, comma 1, dello stesso
decreto-legge, con lo scopo, tra l’altro, “di gestire il patrimonio
e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonché di operare per il
risanamento finanziario dell’Ente […] anche mediante la
dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito” (art. 2,
comma 4). Ciò posto, ne discende che la norma regionale impugnata,
operando un diretto trasferimento di beni da una persona giuridica del
tutto estranea all’ordinamento sanitario regionale – quale la
Fondazione Ordine Mauriziano – ad una Azienda sanitaria locale,
incide sul patrimonio della persona stessa e rientra quindi nella
materia dell’ordinamento civile, riservata allo Stato, in via
esclusiva, dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione.

Costituzione 27 dicembre 1947

“Costituzione della Repubblica Italiana”, 27 dicembre 1947. In vigore dal 1° gennaio 1948. Così come modificata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 298 del 27 dicembre 1947) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PRINCIPI FONDAMENTALI (Omissis) Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come […]

Sentenza 15 luglio 1993, n.718

Sono illegittimi gli artt. 1 primo comma D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270
e 6 primo comma D.P.R. 5 marzo 1986 n. 68 – attinenti
all’applicabilità al personale dell’Ordine Mauriziano delle
disposizioni regolamentari contenute nei due citati testi normativi –
attesa la riserva di legge di cui alla XIV disposizione transitoria e
finale della Costituzione e la conseguente previsione dell’art. 7 L.
5 novembre 1962 n. 1596, che attribuisce al Consiglio di
amministrazione dell’Ordine la potestà regolamentare relativamente
allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale.