Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 31 gennaio 2003, n.11883

In base al disposto dell’art. 4 della legge n. 108 del 1990, i
lavoratori dipendenti dalle organizzazioni di tendenza (nel caso di
specie, l’Inas) non godono della tutela reale di cui all’art. 18 della
legge n. 300 del 1970, ma godono comunque della tutela prevista per la
generalità dei lavoratori; in particolare, deve escludersi
l’esenzione delle organizzazioni di tendenza dalla regolamentazione
legislativa dei trasferimenti dei lavoratori.

Sentenza 05 aprile 2003, n.5401

In materia di licenziamento del lavoratore subordinato, la disciplina
stabilita per le cosiddette “organizzazioni di tendenza” dall’art. 4,
legge n. 108 del 1990, che esclude l’operatività della tutela reale
stabilita dall’art. 18, legge n. 300 del 1970, è applicabile alle
associazioni che svolgano senza fini di lucro attività di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione,
non essendo necessario che dette attività presentino una
“caratterizzazione ideologica”, che pure può connotare alcune di
esse. (Nella specie, la Suprema Corte, cassando la sentenza di merito,
ha affermato che l’attività svolta dall’Associazione ricorrente –
Associazione italiana per l’assistenza agli spastici – di “natura
culturale” e consistente nella “promozione dello sviluppo della
cultura dell’handicap” è riconducibile alla previsione dell’art. 4,
legge n. 108 del 1990).

Sentenza 21 novembre 1991, n.12530

Gli istituti di istruzione non possono essere considerati, ai sensi e
per gli effetti di cui al combinato disposto degli art. 18 e 35 l. 20
maggio 1970 n. 300, come imprese industriali e commerciali e,
pertanto, ai loro dipendenti colpiti da illegittimo licenziamento non
spetta la tutela, così detta reale, stabilita da detta legge.
È assistito da giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 c.c., il
licenziamento intimato da un istituto di istruzione religioso di
confessione cattolica ad un proprio insegnante laico, per avere questi
contratto matrimonio col rito civile e non con quello religioso,
fondato sull’indissolubilità del vincolo e sul suo carattere
sacramentale, stante l’irrimediabile contrasto fra tale comportamento
ed i principi e la finalità che improntano l’attività di
insegnamento caratterizzata dal suddetto orientamento confessionale –
nella specie, peraltro, oggetto di incondizionata adesione,
contrattualmente prestata dall’insegnante – ed attesa la necessità di
escludere la natura discriminatoria del recesso, in quanto siffatto
orientamento risulta costituzionalmente tutelato come valore etico
primario dai precetti in tema di libertà di insegnamento, assicurata
alle scuole confessionali, in genere, e cattolica in particolare ed
intesa anche come libertà dei genitori di scegliere per i propri
figli un tipo di istruzione concretamente ispirato ai dettami della
dottrina cristiana.
Nel caso di riforma in appello della sentenza pretorile che abbia
ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore
illegittimamente licenziato, le retribuzioni maturate fino al momento
di detta riforma, se già riscosse, restano irripetibili e, in
difetto, possono essere richieste in separato giudizio ai sensi
dell’art. 2126 c.c., mentre per il periodo successivo alla pronunzia
di appello, ricognitiva della legittimità del recesso, nessuna
retribuzione si rende più dovuta e, se corrisposta, una volta passata
in giudicato la pronunzia stessa, potrà essere oggetto di azione di
ripetizione.

Sentenza 05 gennaio 2001, n.97

Un istituto scolastico, gestito da una congregazione religiosa, può
assumere la natura di impresa industriale, e quindi usufruire degli
sgravi contributivi a favore delle imprese industriali operanti nel
Mezzogiorno, se svolge il servizio scolastico non per fini di
religione e di culto ma per fini di lucro – alla cui integrazione può
essere sufficiente l’idoneità almeno tendenziale dei ricavi a
perseguire il pareggio di bilancio – e con organizzazione degli
elementi personali e materiali necessari per il funzionamento del
servizio stesso.

Sentenza 07 febbraio 2000, n.46

Corte Costituzionale, Sentenza 7 febbraio 2000, n. 46: “Ammissibilità del referendum popolare per l’abrogazione dell’ art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori”. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: – Prof. Giuliano VASSALLI Presidente – Prof. Francesco […]