Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto Presidente Repubblica 16 maggio 1961, n.676

D.p.r. 16 maggio 1961, n. 676: “Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e approvazione dello statuto” (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 190 del 2 agosto 1961) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione 17 ottobre 1949 dei rappresentanti delle parrocchie evangeliche luterane di Bolzano, San Remo, Trieste, Venezia, Firenze, […]

Sentenza 30 marzo 1998, n.3325

In tema di domanda di rettificazione di atti dello stato civile –
nella specie, atto di matrimonio religioso trascritto, oltre che nel
registro degli atti di matrimonio del Comune di celebrazione del rito,
anche in quello di uno dei due Comuni di richiesta di pubblicazione,
con erronea indicazione del coognome del marito – competente a
conoscere della relativa domanda deve ritenersi, secondo quanto
previsto dagli artt. 165 e 167 del R.D. 1238/39, il Tribunale nella
cui circoscrizione si trova l’Ufficio dello stato civile nei registri
del quale è inserito l’atto da rettificare. In particolare, tale
previsione deve essere intesa nel senso che, ove si tratti di
matrimonio celebrato in un Comune diverso da quello in cui furono
fatte le richiesta di pubblicazione, la rettificazione attiene
all’atto di matrimonio trascritto dall’ufficiale dello stato civile
del Comune di richiesta della pubblicazione, con relativa competenza
del tribunale nel cui circondario si trova detto Ufficio.

Sentenza 07 ottobre 1998

Corte d’Appello di Messina. Sentenza 7 ottobre 1998: “Pignoramento di edifici di culto”. (Omissis) MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo gli appellanti ripropongono l’eccezione, già sollevata in 1° grado, secondo cui l’edificiò di culto e le sue pertinenze non sarebbero sottoponibili alla procedura di espropriazione forzata. Rilevano che di fronte ad interpretazioni dottrinarie contrastanti […]

Decreto Presidente Repubblica 07 marzo 1975, n.192

Decreto del Presidente della Repubblica, 7 marzo 1974, n. 192 con quale, sulla proposta del Ministro dell’interno, viene approvato il nuovo statuto dell’istituto di culto acattolico denominato “Chiesa Evangelica luterana in Italia”, in Roma (in Gazz. Uff. 13 giugno 1975, n. 154) Registrato alla Corte del Conti il 4 giugno 1975 (omissis) Allegato Statuto della […]

Legge regionale 10 agosto 2004, n.16

Legge regionale 10 agosto 2004, n. 16: “Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari”. (da “Bollettono Ufficiale della Regione Liguria” n. 7 del 25 agosto 2004) Articolo 1 (Finalità) 1. La Regione, nell’ambito delle finalità indicate dall’articolo 1 della legge 1 […]

Sentenza 23 gennaio 2002, n.627/98 R.G. A

Ai fini della quantificazione, necessariamente equitativa, del danno
non patrimoniale derivante da pubblicazioni diffamatorie, subito da un
soggetto dotato di personalità giuridica, quale la
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, occorre avere riguardo
alla notorietà dell’autore dell’articolo, alla
gravità dell’offesa, alla intensità
dell’elemento psicologico, alla diffusione della pubblicazione
ed alle concrete modalità di esposizione dei fatti. In
particolare, il diritto di critica viene ampiamente travalicato e si
trasforma in aperta contumelia, laddove vengano utilizzate espressioni
provocatorie e volutamente offensive, senza alcuna argomentazione di
natura teologica e filosofica a sostegno delle argomentazioni
dell’articolista (Nel caso di specie, quantificazione in sede
civile dei danni subiti dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di
Geova, in forza di pronuncia penale dichiarativa della sussistenza del
reato di diffamazione).
Infondata appare invece la domanda di
manleva presentata nei confronti della Parrocchia e della Diocesi
(essendo tale articolo stato pubblicato – nella fattispecie in
questione – su di un bollettino parrocchiale). Da un lato,
infatti, si deve precisare come la Parrocchia, ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto, non è tenuta a rispondere delle
attività compiute dal Parroco, che ne ha la legale
rappresentanza, al di fuori di quelle attività previste dal
Codice di diritto canonico e di cui ai cann. 519-534. Dunque –
nel caso di specie – avendo il Parroco agito al di fuori di
detti canoni (ponendo in essere una attività illecita), la
Parrocchia non può essere ritenuta in alcun modo responsabile.
Dall’altro lato, va parimenti rilevato come non possa essere
attribuita alcuna responsabilità neppure alla Diocesi, posto
che delle attività compiute dal Parroco, quale legale
rappresentante della Parrocchia, non risponde la Diocesi, ma – come
anticipato – la Parrocchia nei limiti dei canoni di cui si è
detto sopra e che sono stati nella specie superati.

Sentenza 22 aprile 1995, n.837

La eliminazione di ogni controllo statale sull’amministrazione degli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, tranne che per gli
acquisti, sancita dal nuovo Accordo con la Confessione cattolica, non
ha carattere retroattivo, per cui il difetto di autorizzazione
governativa ad una prebenda parrocchiale per l’affitto
ultranovennale di un fondo rustico comporta la inefficacia
dell’atto.

Sentenza 05 maggio 1993, n.298

Da un’interpretazione sistematica dell’art. 8 L. 27 maggio 1929 n.
848, tuttora in vigore per effetto dell’art. 73 L. 20 maggio 1985 n.
222, si evince che il Comune ha l’obbligo giuridico di pronunciarsi
sulla domanda di retrocessione gratuita di parte degli ex conventi,
soppressi da leggi eversive dei beni ecclesiastici, da destinarsi a
rettoria della chiesa annessa, fermo restando comunque un margine in
capo al Comune di valutazione discrezionale finalizzato ad
individuare, nell’interesse pubblico, la congruità della parte
dell’ex bene conventuale da rilasciare; pertanto, le controversie
relative alla retrocessione di cui all’art. 8 cit. rientrano nella
giurisdizione del giudice amministrativo. Una volta che il Comune
abbia assolto l’obbligo di pronunciarsi ai sensi dell’art. 8 L. 27
maggio 1929 n. 848 – che sancisce l’obbligo dei Comuni e delle
Province, cui siano stati ceduti i fabbricati dei conventi soppressi
da leggi eversive di beni ecclesiastici, di rilasciarne gratuitamente
una congrua parte da destinarsi a rettoria della chiesa annessa – la
retrocessione s’intende perfezionata ove tra il Comune stesso e
l’Ente ecclesiastico richiedente sussista pieno accordo in ordine
all’an ed al quantum della congrua parte dei beni conventuali da
rilasciare; viceversa, ove tra il Comune e l’Ente ecclesiastico
sorgano contrasti sull’an o sul quantum dei beni da retrocedere, sul
relativo contenzioso è chiamata a decidere con proprio provvedimento,
ai sensi dell’art. 15 R.D. 2 dicembre 1929 n. 2262, l’Autorità
governativa (oggi Ministro dell’interno).

Sentenza 26 luglio 1995, n.190

L’art. 73 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nello stabilire, in
materia di retrocessione di congrui locali annessi alle chiese ex
conventuali da destinarsi ad uso rettoria per le opere di culto e di
religione, che “le cessioni e ripartizioni in quanto non ancora
eseguite, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni
vigenti”, conferisce ultrattività alla disposizione dell’art. 8
della legge 27 maggio 1929, n. 848 senza in nulla innovarla, essendo
finalizzata più che al rilascio dei beni, inteso come passaggio del
possesso (onere quasi completamente assolto), a favorire gli atti
negoziali di cessione dei beni (atti raramente formalizzati).”La
congrua parte… ad uso di rettoria” di cui all’art. 8 della legge
27 maggio 1929, n. 848 va identificata nei locali strettamente
necessari per le funzioni propriamente amministrative di competenza
delle chiese (attualmente enti parrocchie) nonché nei locali per
alloggio degli officianti e del personale in genere addetto alle
attività della chiesa; tale essendo il significato tecnico di
rettoria, non può essere utilizzato per indicare ulteriori attività
e iniziative delle parrocchie (iniziative associative, pastorali, di
animazione spirituale, di catechesi, di apostolato) che pur connesse
lato sensu al concetto di culto, non rientrano nelle funzioni
istituzionali dell’ente chiesa.

Parere 31 maggio 1995, n.1607

Una disposizione statutaria che definisca il patrimonio parrocchiale
come costituito da futuri, eventuali acquisti e atti di liberalità
equivale all’indicazione di un patrimonio in atto inesistente.
Poiché l’art. 5 l. 20 maggio 1985, n. 222 subordina il
riconoscimento civile degli enti ecclesiastici al possesso dei
requisiti prescritti dagli artt. 33 e 34 c.c., tra i quali è compresa
l’indicazione del patrimonio – per altro richiesta in generale per
tutte le persone giuridiche dall’art. 16 C.C. – ne consegue che la
previsione dell’elemento patrimoniale non ricorre, nel caso, neanche
nell’entità minima necessari ai fini istituzionali dell’ente.