Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 11 dicembre 1976

MASSIMA: 1. Se si indice un concorso per esami, il principio di
eguaglianza impone che le prove siano sostenute nelle stesse
condizioni da parte di tutti i candidati e, per le prove scritte,
l’esigenza pratica di raffrontare gli elaborati dei candidati implica
che il testo sia identico per tutti. E’ quindi essenziale che tutte le
prove scritte si svolgano lo stesso giorno. L’eventuale interesse dei
candidati a sostenere l’esame in data diversa va vagliato in rapporto
alle esigenze di cui sopra. 2. Se un candidato comunica all’autorità
che ha il potere di nomina che, per ragioni d’indole religiosa, egli
non potrà presentarsi agli esami ad una certa data, l’autorità
dovrà tenerne conto e cercare di evitare di stabilire in quella data
le prove d’esame. Se invece un candidato non rende tempestivamente
note all’autorità che ha il potere di nomina le difficoltà inerenti
alla sua situazione personale, l’autorità può rifiutarsi di spostare
la data, specie se essa è già stata comunicata agli altri candidati.