Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 01 ottobre 2008, n.LXXI

Legge 1 ottobre 2008, n. LXXI – Legge sulle fonti del diritto Pontificato di S. S. Benedetto XVI – Anno IV Per procedere ulteriormente nel sistematico adeguamento normativo dell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, avviato con la legge fondamentale del 26 novembre 2000, di Nostro Motu Proprio e certa scienza, con la pienezza […]

Ordinanza 30 gennaio 1985, n.26

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1
ss. della legge 27 maggio 1929 n. 810, in riferimento agli artt. 3, 9,
117 e 128 della Costituzione – relativamente alla parte in cui viene
data esecuzione all’art. 16, secondo comma, del Trattato fra la Santa
Sede e l’Italia, il quale stabilisce la facoltà concessa alla Santa
Sede di dare agli immobili, menzionati nel Trattato stesso e negli
allegati, l’assetto che creda senza autorizzazione o consensi da parte
di autorità governative, provinciali o comunali italiane – posto che,
per costante giurisprudenza della Corte, il sindacato sulle norme dei
Patti Lateranensi, cui sia stata data esecuzione da parte dell’Italia,
resta limitato e circoscritto all’accertamento della loro conformità
o meno ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale. Gli
invocati parametri costituzionali non rientrano infatti – agli effetti
in questione – fra i “principi supremi”, mentre il cosiddetto
“privilegio di extraterritorialità”, previsto dal Trattato fra la
Santa Sede e l’Italia, non offende – di per sè – “il patrimonio
storico e artistico della Nazione”.

Sentenza 05 luglio 1971, n.169

Come emerge dai lavori preparatori, con i Patti Lateranensi lo Stato
non ha assunto l’obbligo di non introdurre nel suo ordinamento
l’istituto del divorzio. Non puo’ argomentarsi in contrario dal
riferimento dell’art. 34 al “sacramento del matrimonio”, giacche’
l’espressione usata ben si spiega in un atto bilaterale, alla
formazione del quale concorreva la Santa Sede, dal momento che, per la
Chiesa, il matrimonio costituisce anzitutto ed essenzialmente un
sacramento; ma non implica affatto che, in questa sua figura e con le
connesse caratteristiche di indissolubilita’, esso sia stato altresi’
riconosciuto come produttivo di effetti civile dallo Stato. Ed
infatti, l’espressione piu’ non ricorre nell’art. 5 della legge 27
maggio 1929, n. 847, contenente disposizioni per l’attuazione del
Concordato nella parte relativa al matrimonio, la quale piu’
semplicemente stabilisce che “il matrimonio celebrato davanti un
ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico
produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del
matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato
civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti”.