Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 30 giugno 2016, n.51362/09

Viola l'art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato con
l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare)
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) il rifiuto
delle autorità italiane di concedrere il permesso di soggiorno
per motivi familiari al compagno (straniero extracomunitario) dello
stesso sesso di un cittadino italiano.

Sentenza 25 luglio 2011, n.245

La limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio nel
nostro Paese – introdotta dalla rinnovato testo dell’art. 116, comma
1, c.c. – si traduce anche in una compressione del corrispondente
diritto del cittadino o della cittadina italiana che tale diritto
intende esercitare. Ciò comporta che il bilanciamento tra i vari
interessi di rilievo costituzionale coinvolti deve necessariamente
tenere anche conto della posizione giuridica di chi intende, del tutto
legittimamente, contrarre matrimonio con lo straniero.Si impone,
pertanto, la conclusione secondo cui la previsione di una generale
preclusione alla celebrazione delle nozze, allorché uno dei nubendi
risulti uno straniero non regolarmente presente nel territorio dello
Stato, rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un
ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi
coinvolti nella presente ipotesi, specie ove si consideri che il
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) già disciplina alcuni istituti
volti a contrastare i cosiddetti “matrimoni di comodo”.

Ordinanza 16 giugno 2010, n.680

La mancanza in capo allo straniero di un titolo per soggiornare in
Italia non può impedire il libero esercizio del suo diritto di
contrarre matrimonio, in quanto tale diritto è un diritto
fondamentale dell’individuo, non solo del cittadino, ed è tutelato
dall’art. 29 della Costituzione. Ne consegue che sue eventuali
limitazioni e compressioni possono essere previste dalla legge solo a
salvagurdia dell’unità familiare e dell’ordine pubblico.

Sentenza 04 marzo 2010

Il criterio della disponibilità di risorse economiche stabili,
regolari e sufficienti per il mantenimento di sé e dei propri
familiari tali da escludere il ricorso al sistema di assistenza
sociale dello Stato membro (direttiva n. 2003/1986), non consente ad
uno Stato membro di introdurre un livello minimo di reddito così
elevato da escludere il possibile ricorso a forme di assistenza
sociale erogate dalle autorità comunali per far fronte a necessità
straordinarie o impreviste. L’obiettivo della direttiva è infatti
quello di favorire l’istituto del ricongiungimento familiare e di
garantire il rispetto del diritto all’unità familiare quale diritto
umano fondamentale. Ne consegue che gli Stati possono indicare un
importo di riferimento, in considerazione del salario minimo ovvero
della pensione minima nazionale, ma non possono imporre un importo di
reddito minimo al di sotto del quale qualsiasi ricongiungimento
familiare sarebbe automaticamente respinto, a prescindere da un esame
concreto della situazione di ciascun richiedente, poiché in tale
situazione si verrebbe meno agli obblighi di individualizzazione
dell’esame delle domande di ricongiungimento previsti dall’art. 17
della stessa Direttiva.

Decreto 16 aprile 2010

Ove si ritenga che lo straniero entrato regolarmente in Italia e in
attesa di ottenere il permesso di soggiorno possa contrarre
matrimonio, ex art. 116 C.C., in quanto ritenuto regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato, sarebbe irragionevole
ritenere che non sia in tale condizione e non possa contrarre
matrimonio colui che sia entrato regolarmente in Italia ed abbia
conseguito il permesso di soggiorno e che, seppure con ritardo, ne
abbia chiesto il rinnovo dopo la sua scadenza, posto che costui non è
irregolare, ma in attesa del provvedimento amministrativo che consenta
il suo soggiorno in Italia per il tempo previsto dalla legge. La
libertà di sposarsi e di scegliere il coniuge in assoluta
autonomia riguarda, del resto, la sfera dell’autonomia e
dell’individualità ed è, quindi, una scelta sulla quale lo Stato,
che tutela la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio
(art. 29 della Costituzione), non può interferire, salvo che non vi
siano interessi prevalenti incompatibili, quali potrebbero essere la
salute pubblica, la sicurezza o l’ordine pubblico.

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Per approfondire in OLIR.it
Ministero dell’Interno. Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali. Circolare 7 agosto 2009, n. 19
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5073]: “Legge 15
luglio 2009, n. 94, recante Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica. Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile”.

Varie 19 maggio 2009

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ricorso per la dichiarazione di illegittimita’ costituzionale della legge regionale Liguria 6 marzo 2009, n. 4 (depositato in cancelleria il 19 maggio 2009) (GU n. 23 del 10 giugno 2009) Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, […]

Circolare 07 agosto 2009, n.19

Ministero dell’Interno. Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Circolare 7 agosto 2009, n. 19: “Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile”. 1. A seguito della pubblicazione nel Supplemento Ordinario n.128/L alla Gazzetta Ufficiale n.170 del 24 luglio 2009, della […]